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Sentenza

Sentenza del 22/01/2015 n. 205 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario -Mancata comunicazione della trattazione - Nullità della sentenza - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Collegio ha ritenuto sussistente la nullità della sentenza di primo grado per omessa comunicazione dell'avviso di trattazione. Di conseguenza, ha disposto la rimessione della causa alla Commissione tributaria provinciale, oggi Corte di giustizia tributaria di primo grado, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 546/1992, affinché il giudizio fosse nuovamente trattato nel rispetto delle garanzie procedurali.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità della sentenza di primo grado perché non gli era stato comunicato l'avviso di trattazione relativo all'udienza pubblica, in violazione dell'art. 31 del D.Lgs. n. 546/1992. La mancata comunicazione ha impedito al difensore di partecipare all'udienza e di esercitare il diritto di difesa.

Norme richiamate

  • Art. 31 del D.Lgs. n. 546/1992

    La norma impone la comunicazione alle parti dell'avviso di trattazione dell'udienza. L'omissione della comunicazione, quando impedisce la partecipazione e l'esercizio del diritto di difesa, determina la nullità del procedimento e della sentenza.

  • Art. 59, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 546/1992

    La disposizione consente al giudice d'appello di rimettere la causa al giudice di primo grado quando nel giudizio di primo grado è stato leso il contraddittorio o si è verificata una nullità che ha impedito la regolare partecipazione della parte.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'omessa comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza può comportare la nullità della sentenza se ha concretamente impedito alla parte o al suo difensore di partecipare al giudizio.
  • La violazione delle formalità di comunicazione dell'udienza incide sul diritto di difesa e sul principio del contraddittorio; non si tratta quindi di una mera irregolarità formale quando la parte non ha potuto prendere parte all'udienza.
  • Accertata la nullità, il giudice d'appello può rimettere la causa al giudice di primo grado invece di decidere direttamente il merito, così da garantire lo svolgimento corretto del giudizio.
  • La parte interessata deve dedurre tempestivamente la mancata comunicazione e dimostrare il collegamento tra l'omissione e l'impossibilità di partecipare all'udienza.

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