Sentenza del 22/01/2015 n. 205 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario -Mancata comunicazione della trattazione - Nullità della sentenza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio ha ritenuto sussistente la nullità della sentenza di primo grado per omessa comunicazione dell'avviso di trattazione. Di conseguenza, ha disposto la rimessione della causa alla Commissione tributaria provinciale, oggi Corte di giustizia tributaria di primo grado, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 546/1992, affinché il giudizio fosse nuovamente trattato nel rispetto delle garanzie procedurali.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della sentenza di primo grado perché non gli era stato comunicato l'avviso di trattazione relativo all'udienza pubblica, in violazione dell'art. 31 del D.Lgs. n. 546/1992. La mancata comunicazione ha impedito al difensore di partecipare all'udienza e di esercitare il diritto di difesa.
Norme richiamate
Art. 31 del D.Lgs. n. 546/1992
La norma impone la comunicazione alle parti dell'avviso di trattazione dell'udienza. L'omissione della comunicazione, quando impedisce la partecipazione e l'esercizio del diritto di difesa, determina la nullità del procedimento e della sentenza.
Art. 59, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 546/1992
La disposizione consente al giudice d'appello di rimettere la causa al giudice di primo grado quando nel giudizio di primo grado è stato leso il contraddittorio o si è verificata una nullità che ha impedito la regolare partecipazione della parte.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'omessa comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza può comportare la nullità della sentenza se ha concretamente impedito alla parte o al suo difensore di partecipare al giudizio.
- La violazione delle formalità di comunicazione dell'udienza incide sul diritto di difesa e sul principio del contraddittorio; non si tratta quindi di una mera irregolarità formale quando la parte non ha potuto prendere parte all'udienza.
- Accertata la nullità, il giudice d'appello può rimettere la causa al giudice di primo grado invece di decidere direttamente il merito, così da garantire lo svolgimento corretto del giudizio.
- La parte interessata deve dedurre tempestivamente la mancata comunicazione e dimostrare il collegamento tra l'omissione e l'impossibilità di partecipare all'udienza.
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