Cassazione Penale, Sentenza n. 27512/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, semilibertà). Il ricorrente contestava che il giudice non si fosse conformato alle indicazioni della sentenza di annullamento con rinvio della Prima Sezione della Cassazione (mancata valutazione dell'accettazione della sentenza e della sanzione, omissione di considerare risultanze positive e mancato utilizzo dei poteri istruttori per acquisire relazioni aggiornate della casa circondariale), nonché errori di applicazione degli artt. 47, 48, 50 Ord. pen. e dell'art. 623 lett. a) c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale di Sorveglianza, nel giudizio di rinvio, ha autonomia valutativa e poteva considerare elementi sopravvenuti non considerati in precedenza. Il giudice di merito ha motivato che sono sopravvenute due circostanze decisive: l'assenza di una stabile dimora e la mancanza di un'offerta lavorativa per il condannato; tali elementi impediscono, rispettivamente, l'accesso all'affidamento in prova e alla semilibertà. La sentenza ha quindi ritenuto la motivazione del Tribunale immune da vizi e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 623 lett. a) cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina dell'annullamento con rinvio: il giudice del rinvio mantiene autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, ma non può ripetere i vizi già censurati e deve conformarsi all'interpretazione di diritto già fornita dalla Corte rescindente
art. 47 Ordinamento penitenziario (Ord. pen.)
Le risultanze comportamentali e le relazioni carcerarie sono rilevanti per la valutazione delle misure alternative; il giudice deve considerare le relazioni della casa circondariale e può, se necessario, esercitare poteri istruttori per acquisire relazioni aggiornate, ma l'assenza di una relazione aggiornata non invalida automaticamente la decisione se vi sono altri elementi valutabili
art. 48 Ordinamento penitenziario
La disponibilità di un'attività lavorativa è requisito essenziale ai fini della concessione della semilibertà; la mancanza di un'offerta lavorativa è ostativa alla misura
art. 50 Ordinamento penitenziario
Norme di sistema sulle misure alternative richiamate in relazione alla distinzione fra semilibertà e affidamento in prova: alcuni requisiti (es. lavoro) hanno peso diverso a seconda della misura richiesta
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019)
Principio secondo cui, ai fini dell'affidamento in prova, non possono da soli impedire la misura la gravità del reato, i precedenti o la mancata ammissione di colpevolezza; è sufficiente che sia stato avviato un processo critico di revisione della propria condotta
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 42028 del 04/11/2010)
Principio che chiarisce i limiti e le possibilità del giudice del rinvio: non è vincolato all'esame esclusivo dei punti indicati nella sentenza rescindente e può integrare la valutazione sulla base del materiale probatorio disponibile, salvo non reiterare i vizi censurati
Massime di principio
- Il giudice chiamato a decidere dopo un annullamento con rinvio possiede autonomia valutativa: può esaminare elementi nuovi e integrare la motivazione, purché non ripeta i vizi già censurati dalla Cassazione e si conformi alle questioni di diritto già interpretate dalla Corte
- L'assenza di una stabile dimora è ostativa all'affidamento in prova al servizio sociale quando rende impraticabile l'effettiva esecuzione della misura fuori dal carcere
- La mancanza di un'offerta lavorativa costituisce un motivo preclusivo particolarmente rilevante per la concessione della semilibertà; per l'affidamento in prova il requisito lavoro ha rilievo diverso e può essere meno vincolante, ma la situazione concreta può comunque impedire l'accesso alla misura
- Le relazioni e i comportamenti carcerari sono elementi importanti: l'assenza di una relazione aggiornata non invalida automaticamente la decisione se il giudice può basarsi su altre risultanze probatorie sopravvenute
- La gravità del reato, i precedenti e la mancata ammissione di colpa non devono costituire automaticamente un motivo ostativo alle misure alternative se esistono elementi che dimostrino l'avvio di un processo rieducativo concreto
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