Cassazione Penale, Sentenza n. 44362/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorrente ha personalmente rinunciato all'impugnazione in data 06/08/2024. Conseguentemente la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ha altresì disposto l'inoltro degli adempimenti alla Cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative del codice di procedura penale.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria (10/07/2023) che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Nesci, ritenuto gravemente indiziato dei reati previsti dagli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ( normativa sugli stupefacenti ). Il difensore aveva articolato plurimi motivi di impugnazione.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti)
Le norme sono richiamate in quanto descrivono i reati per i quali l'indagato è ritenuto gravemente indiziato; la Corte ha confermato che tali ipotesi di reato avevano fondamento nella precedente ordinanza cautelare oggetto di impugnazione.
Disp. att. cod. proc. pen.
Citata per gli adempimenti di Cancelleria successivi alla sentenza (formalità e comunicazioni previste dopo la definizione del ricorso).
Massime di principio
- La rinuncia personale da parte dell'imputato a un ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione; il giudice dichiara l'impugnazione inammissibile senza esame del merito.
- La rinuncia comporta spesso la condanna alle spese processuali e può comportare l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende quando previsto; è quindi una scelta con conseguenze economiche.
- La misura cautelare confermata nei gradi precedenti rimane efficace fino a diversa disposizione: la rinuncia al ricorso non comporta automaticamente la revoca della misura cautelare.
- La rinuncia deve essere personale dell'imputato e può chiudere definitivamente quella specifica via di impugnazione; prima di rinunciare è importante valutare alternative e conseguenze processuali e sostanziali.
- In situazioni analoghe occorre verificare sempre i termini, assicurarsi che la rinuncia sia consapevole e documentare le ragioni e gli atti formali, poiché la decisione produce effetti immediati e prevedibili in ordine a costi e possibilità di impugnazione futura.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44308/2024 del 04/12/2024
- Sentenza penale · 4 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44309/2024 del 04/12/2024
- Sentenza penale · 4 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44310/2024 del 04/12/2024
- Sentenza penale · 4 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44311/2024 del 04/12/2024
- Sentenza penale · 4 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44314/2024 del 04/12/2024
- Sentenza penale · 4 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44319/2024 del 04/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →