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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44362/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorrente ha personalmente rinunciato all'impugnazione in data 06/08/2024. Conseguentemente la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ha altresì disposto l'inoltro degli adempimenti alla Cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative del codice di procedura penale.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria (10/07/2023) che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Nesci, ritenuto gravemente indiziato dei reati previsti dagli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ( normativa sugli stupefacenti ). Il difensore aveva articolato plurimi motivi di impugnazione.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti)

    Le norme sono richiamate in quanto descrivono i reati per i quali l'indagato è ritenuto gravemente indiziato; la Corte ha confermato che tali ipotesi di reato avevano fondamento nella precedente ordinanza cautelare oggetto di impugnazione.

  • Disp. att. cod. proc. pen.

    Citata per gli adempimenti di Cancelleria successivi alla sentenza (formalità e comunicazioni previste dopo la definizione del ricorso).

Massime di principio

  • La rinuncia personale da parte dell'imputato a un ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione; il giudice dichiara l'impugnazione inammissibile senza esame del merito.
  • La rinuncia comporta spesso la condanna alle spese processuali e può comportare l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende quando previsto; è quindi una scelta con conseguenze economiche.
  • La misura cautelare confermata nei gradi precedenti rimane efficace fino a diversa disposizione: la rinuncia al ricorso non comporta automaticamente la revoca della misura cautelare.
  • La rinuncia deve essere personale dell'imputato e può chiudere definitivamente quella specifica via di impugnazione; prima di rinunciare è importante valutare alternative e conseguenze processuali e sostanziali.
  • In situazioni analoghe occorre verificare sempre i termini, assicurarsi che la rinuncia sia consapevole e documentare le ragioni e gli atti formali, poiché la decisione produce effetti immediati e prevedibili in ordine a costi e possibilità di impugnazione futura.

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