Sentenza n. 3536/2026 - Roma, Sezione 1
per la fissazione dell’appuntamento per l’ottenimento del visa per l’Italia in favore del Signor -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di fissazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda di visto per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero e ambasciata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, deducendo la violazione dei termini di conclusione del procedimento. Ha rappresentato di avere chiesto la fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica per ottenere il visto per lavoro subordinato e di avere successivamente inviato una formale diffida, senza ricevere riscontro. Ha quindi chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere. Il Ministero ha depositato una relazione della sede diplomatica richiamando la disciplina introdotta dall’art. 3 del d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024, secondo cui, per i lavoratori cittadini di determinati Paesi, l’efficacia dei nulla osta già rilasciati è sospesa sino alla conferma espressa del positivo espletamento delle verifiche da parte dello Sportello unico per l’immigrazione; nelle more, sono sospesi anche i procedimenti per il rilascio dei visti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale. Poiché il ricorrente, cittadino pakistano, rientra tra i destinatari della disciplina transitoria dell’art. 3, comma 3, d.l. n. 145/2024, il nulla osta al lavoro in suo favore deve ritenersi sospeso ai sensi del comma 2 sino all’eventuale conferma espressa dello Sportello unico per l’immigrazione. In assenza di un nulla osta efficace, l’Ambasciata non può utilmente concludere il procedimento di rilascio del visto: essa potrebbe soltanto adottare un provvedimento negativo o soprassessorio, prendendo atto della sospensione e attendendo gli ulteriori accertamenti delle amministrazioni competenti. Tali accertamenti, pur collegati al procedimento di rilascio del visto, costituiscono un procedimento autonomo sul piano strutturale e funzionale. Ne consegue che il ricorrente non ha un interesse concreto e attuale a ottenere, in quel momento, la conclusione del procedimento presso la sede diplomatica. Le spese sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio; il giudice può dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere quando sussista un interesse concreto e attuale alla conclusione del procedimento.
art. 3, comma 1, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145
In relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate di documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge, l'articolo 22, comma 5.01, del testo unico ... non si applica e il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica ... del rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del medesimo testo unico.
Per le categorie di lavoratori individuate dalla norma, il rilascio del nulla osta è subordinato alle verifiche dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
art. 3, comma 2, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145
Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ... è sospesa fino alla conferma espressa ... del positivo espletamento delle verifiche ... Nelle more ... i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia ... pendenti ... sono sospesi.
La sospensione dell’efficacia del nulla osta comporta la sospensione dei procedimenti di rilascio dei visti pendenti, impedendo alla sede diplomatica di concluderli utilmente sino alla conferma espressa dello Sportello unico per l’immigrazione.
art. 3, comma 3, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145
Fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, i commi 1 e 2 si applicano alle domande di nulla osta e ai nulla osta per lavoratori cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.
La disciplina sospensiva è stata resa applicabile, nel periodo indicato, anche ai lavoratori cittadini pakistani.
art. 22 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
È richiamato dalla disciplina speciale del d.l. n. 145/2024 quanto al procedimento relativo al nulla osta al lavoro.
art. 24-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
È richiamato quale parametro delle verifiche preventive necessarie per il rilascio del nulla osta.
Massime di principio
- Quando l’efficacia del nulla osta al lavoro è sospesa per legge e il procedimento di rilascio del visto d’ingresso è conseguentemente sospeso, il richiedente non ha un interesse concreto e attuale a ottenere, mediante l’azione avverso il silenzio, la conclusione del procedimento presso la sede diplomatica prima della conferma espressa del positivo espletamento delle verifiche da parte dello Sportello unico per l’immigrazione.
- Il procedimento di verifica dei requisiti del nulla osta al lavoro, pur collegato al procedimento consolare di rilascio del visto, è strutturalmente e funzionalmente autonomo; finché tale verifica non si conclude positivamente, la sede diplomatica non può procedere utilmente al rilascio del visto.
- L’azione ex art. 117 c.p.a. è inammissibile per carenza di interesse quando, per effetto di una sospensione legislativa del procedimento, l’amministrazione destinataria dell’azione non possa adottare un provvedimento favorevole o comunque concludere utilmente il procedimento senza il previo intervento di altra amministrazione competente.
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