Cassazione Penale, Sentenza n. 48756/2023 del 06/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
De Rosa impugnava le pene accessorie applicate con il patteggiamento, sostenendo che tali pene erano state determinate sulla base della pena complessiva risultante dagli aumenti per continuazione e non sulla misura della pena base relativa al reato più grave; perciò chiedeva l'eliminazione dell'interdizione legale e la sostituzione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea di cinque anni (sostenendo inoltre che l'accordo delle parti non prevedeva le pene accessorie, le aveva richieste separatamente il pubblico ministero). Di Silvio censurava la carente motivazione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e la mancata qualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (ossia la mancata applicazione dell'aggravante legata al peso della droga), lamentando errore di qualificazione e insufficiente motivazione.
La decisione
Per De Rosa il ricorso è stato accolto: la Corte ha ritenuto che l'applicazione delle pene accessorie, in caso di più reati unificati per continuazione, deve essere valutata sulla base della misura della pena base per il reato più grave e non sulla pena complessiva risultante dall'aumento per continuazione. Di conseguenza è stata annullata senza rinvio la parte della sentenza che aveva imposto l'interdizione legale durante la pena (eliminata) e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici è stata sostituita con l'interdizione temporanea della durata di cinque anni. Il ricorso di Di Silvio è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che non sussisteva un errore di qualificazione manifesto e che il solo dato ponderale non basta a inquadrare automaticamente il comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990; inoltre, l'impugnabilità in Cassazione della motivazione nei patteggiamenti è limitata dalle previsioni di legge (art. 448, comma 2-bis c.p.p.). Di Silvio è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
Rito mediante il quale le parti concordano la pena; le impugnazioni in Cassazione sono però circoscritte alle ipotesi previste dall'art. 448, comma 2-bis; la Corte ha applicato le regole del patteggiamento per valutare i vizi dedotti
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
commi 1, 4 e 5 citati nel testo
Norma sul possesso e la cessione di stupefacenti e sulle relative aggravanti legate alle quantità; la Corte ha ritenuto che la sola indicazione ponderale non è di per sé sufficiente, senza approfondimenti istruttori, a qualificare manifestamente il fatto ai sensi del comma 5
art. 29 cod. pen.
Disciplina l'interdizione dai pubblici uffici e le condizioni per l'applicazione dell'interdizione perpetua; la Corte ha richiamato le soglie normative rilevanti per l'applicazione dell'interdizione perpetua
art. 32 cod. pen.
Regola l'interdizione legale; la Corte ha rilevato che l'interdizione legale durante la pena non è prevista per pene inferiori a cinque anni di reclusione, quindi va eliminata se la pena base non raggiunge la soglia
art. 129 cod. proc. pen.
Norma sulle cause di proscioglimento e gli accertamenti necessari; la Corte ha ritenuto inammissibile trasformare in motivo di cassazione la mera mancanza di verifica di cause di proscioglimento nel contesto del patteggiamento, salvo i casi espressamente consentiti dalla legge
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
limita i motivi di ricorso in Cassazione avverso le sentenze di patteggiamento
Limita l'impugnabilità in Cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 ai soli casi tassativamente previsti (es. illegittimità della pena); la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso di De Rosa per illegittimità della pena ma ha dichiarato inammissibile il ricorso di Di Silvio perché non rientrante nei casi di errore manifesto o di violazione di legge previsti
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma e delle spese in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha applicato tale norma condannando Di Silvio a 3.000 euro
Massime di principio
- In caso di più reati unificati per continuazione, per determinare l'applicabilità e la misura delle pene accessorie occorre fare riferimento alla misura della pena base prevista per il reato più grave e non alla pena complessiva aumentata per continuazione
- Se con il patteggiamento le parti non hanno previsto pene accessorie, la loro applicazione non può essere automaticamente desunta dalla pena complessiva concordata: occorre verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge (es. soglie minime di pena per interdizioni)
- In Cassazione avverso sentenze di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) l'impugnabilità è limitata ai soli vizi indicati dall'art. 448, comma 2-bis: contestazioni di carattere meramente motivazionale o questioni fattuali che richiedono approfondimento istruttorio sono, di regola, inammissibili
- La qualificazione giuridica del fatto può essere ricondotta in Cassazione solo se sussiste un errore manifesto, ossia quando la qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione senza margini di opinabilità
- Il mero dato quantitativo relativo alla sostanza stupefacente non è sempre sufficiente, senza ulteriori accertamenti, a far scattare automaticamente l'aggravante di legge prevista dal comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990
- Chi propone ricorso infondato o inammissibile in Cassazione può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.); va valutato il rischio sanzionatorio prima di proporre ricorso manifestamente debole
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