Sentenza n. 2650/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento - della graduatoria definitiva 2024 contenente l’elenco delle istanze accolte degli imputati assolti, n. prot. m_dg.DAG.2-OMISSIS- del -OMISSIS-, nella parte in cui non accoglie l’istanza IA-2024--OMISSIS- del ricorrente; - del diniego relativo alla domanda di accesso al fondo per gli imputati assolti presentata dal ricorrente n. prot. IA-2024--OMISSIS-; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o conseguenziale. nonché per la condanna - a rivalutare l’istanza del ricorrente, attraverso ogni modalità ritenuta idonea; - ad accogliere l’istanza del ricorrente; - a rettificare la graduatoria oggetto del procedimento, inserendo l’istanza del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ammissione al fondo per il rimborso delle spese legali degli imputati assolti e graduatoria definitiva 2024 nella parte relativa all’esclusione dell’istanza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il rigetto della domanda di accesso al fondo istituito per gli imputati assolti, sostenendo, con il primo motivo, di avere indicato nell’istanza la formula assolutoria «perché il fatto non sussiste», rientrante tra quelle ammesse al beneficio, e che il mancato riconoscimento dell’irrevocabilità della sentenza costituisse un mero errore materiale, poiché risultava apposta una spunta di assenso sul documento relativo alla definitività dell’assoluzione. Deduceva quindi travisamento dei fatti. Con il secondo motivo sosteneva che i documenti relativi all’esercizio dell’azione penale e al pagamento del compenso professionale, pur non risultando scaricabili, fossero presenti sul portale informatico e che l’amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per consentire la regolarizzazione della domanda. Chiedeva l’annullamento del diniego e della graduatoria, nonché la rivalutazione e l’accoglimento della propria istanza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i due motivi perché connessi. Ha ritenuto che l’istanza fosse carente di documenti necessari per verificare i requisiti di accesso al beneficio, tra cui quelli relativi all’esercizio dell’azione penale, all’irrevocabilità della sentenza e al pagamento del compenso professionale. In applicazione del principio di autoresponsabilità, grava sul richiedente l’onere di verificare la completezza dell’istanza e il corretto caricamento dei documenti prima della trasmissione; l’errore del portale non esonera il privato da tale verifica. L’amministrazione, non disponendo correttamente della documentazione necessaria, non poteva che rigettare la domanda. Il Collegio ha escluso inoltre che il soccorso istruttorio potesse essere invocato per supplire alla violazione dell’onere minimo di cooperazione gravante sul privato, trattandosi di una procedura con un numero elevato di partecipanti. Ha altresì rilevato che neppure in giudizio erano stati prodotti i documenti relativi ai redditi e al pagamento effettivo del compenso professionale, essendo stata depositata soltanto una prenotazione di bonifico revocabile. Il diniego è stato quindi ritenuto legittimo. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 1, commi 1015-1020, l. 30 dicembre 2020, n. 178
Istituisce il fondo per il rimborso delle spese legali in favore degli imputati assolti con sentenza irrevocabile.
d.m. 20 dicembre 2021
Disciplina i requisiti di accesso al fondo e la documentazione necessaria, inclusi la formula assolutoria, l’esercizio dell’azione penale, l’irrevocabilità della sentenza e il pagamento del compenso professionale.
art. 6 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il soccorso istruttorio non è applicabile, nelle procedure con elevato numero di partecipanti, per superare carenze imputabili alla mancata cooperazione minima del privato e all’omessa corretta trasmissione dei documenti necessari.
Massime di principio
- Nelle procedure amministrative basate su domande documentate, il richiedente è tenuto, in applicazione del principio di autoresponsabilità, a verificare la completezza dell’istanza e il corretto caricamento e trasferimento dei documenti necessari prima della sua trasmissione.
- L’errore o la mancata segnalazione del portale informatico non esonera il privato dall’onere di controllare che la documentazione sia stata effettivamente resa disponibile all’amministrazione.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per supplire alla mancata osservanza dell’onere minimo di cooperazione gravante sul richiedente, soprattutto nelle procedure rivolte a un numero elevato di partecipanti.
- Quando l’amministrazione non dispone della documentazione necessaria per verificare i requisiti di accesso a un beneficio, per causa imputabile al richiedente, è legittimo il rigetto dell’istanza; la produzione tardiva o incompleta in giudizio non sana automaticamente tale carenza.
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