Sentenza n. 6180/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza della Sentenza n. 417/2024, pubbl. in data 8/03/2024 del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Tivoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica docente per l’anno scolastico 2017/2018
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 417/2024 del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l’importo nominale di 500 euro, ed era stato condannato il Ministero a darvi applicazione. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento delle amministrazioni scolastiche. Il giudicato era stato regolarmente notificato e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Le amministrazioni si sono costituite solo formalmente e non hanno fornito chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza posta in esecuzione era passata in giudicato, regolarmente notificata alle amministrazioni e azionabile, essendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha riconosciuto la competenza del TAR ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. e ha ritenuto comprovato l’inadempimento dell’amministrazione, anche in ragione dell’assenza di chiarimenti da parte della stessa. In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già accertato dal giudicato. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. È stato nominato, per l’eventuale infruttuoso decorso del termine, un commissario ad acta individuato nel direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi previa richiesta della ricorrente. Le amministrazioni sono state condannate al pagamento di 800 euro, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato e adottare le misure necessarie a garantirne l’attuazione.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondamento della competenza del TAR adito per l’esecuzione del titolo giudiziale posto in ottemperanza.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche; il diritto al beneficio era stato definitivamente riconosciuto dal giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003
Prevede il termine di 120 giorni, decorso il quale può essere avviata l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; nel caso concreto il termine risultava decorso.
Cass. civ., n. 13533/2001
Richiamata in tema di riparto dell’onere della prova tra creditore e debitore: a fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’esecuzione della sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato regolarmente notificato all’amministrazione ed è decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine determinato.
- In sede di ottemperanza non possono essere nuovamente sindacati i presupposti sostanziali del diritto riconosciuto dal giudicato, che vincola l’amministrazione e il giudice dell’esecuzione nei limiti del contenuto precettivo del titolo.
- Quando il privato allega l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato e l’amministrazione non fornisce chiarimenti o documentazione sull’avvenuta esecuzione, la domanda di ottemperanza può essere accolta sulla base del riparto dell’onere della prova tra creditore e debitore.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e a una successiva richiesta della parte interessata.
- La nomina del commissario ad acta costituisce una misura esecutiva del giudicato e può essere accompagnata dalla facoltà di delega e dall’esclusione di compensi, secondo quanto stabilito dal giudice.
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