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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2103

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2103 della Commissione del 15 dicembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1295/2008 relativo all’importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi

Normativa europea32020R2103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 1295/2008, che elenca i servizi dei paesi terzi autorizzati a rilasciare attestati di equivalenza per il luppolo importato nell’Unione. L’intervento recepisce la richiesta del Regno Unito di essere inserito nell’elenco come paese terzo, tenendo conto delle regole speciali applicabili all’Irlanda del Nord, e aggiorna inoltre i dati del servizio competente australiano. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° gennaio 2021.

Modifica l’elenco dei servizi di paesi terzi autorizzati a rilasciare attestati di equivalenza per l’importazione di luppolo e prodotti del luppolo.

Ambito di applicazione

Si applica all’importazione nell’Unione di luppolo in coni, polveri di luppolo, succhi ed estratti di luppolo provenienti da paesi terzi, limitatamente ai servizi nazionali/competenti autorizzati a rilasciare gli attestati che accompagnano tali prodotti. Riguarda gli Stati membri, gli operatori del settore del luppolo e le autorità dei paesi terzi elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1295/2008, come sostituito. Per il Regno Unito, il riferimento vale solo per la Gran Bretagna, restando impregiudicata l’applicazione del diritto dell’Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord ai sensi del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

Modifica dell’elenco dei servizi autorizzati per gli attestati di equivalenza del luppolo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2103 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1295/2008, relativo all’importazione di luppolo da paesi terzi. La finalità è aggiornare l’allegato I che individua i servizi pubblici o organismi autorizzati a rilasciare gli attestati di equivalenza che accompagnano i prodotti del luppolo importati nell’Unione, attestati riconosciuti equivalenti al certificato previsto dall’articolo 77 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Contesto normativo e motivazioni

La Commissione richiama l’obbligo, per i servizi dei paesi terzi interessati, di tenere aggiornati i dati contenuti nell’allegato I e di comunicarli ai servizi della Commissione. Il provvedimento è adottato anche in ragione del recesso del Regno Unito dall’Unione e della necessità di disciplinare l’inserimento delle autorità britanniche tra i servizi competenti di un paese terzo, nonché di aggiornare i dati di un servizio australiano su richiesta dello stesso paese.

Ambito materiale e prodotti interessati

L’allegato I, come sostituito, riguarda i servizi autorizzati a rilasciare attestati per:

  • luppolo in coni, codice NC ex 1210;
  • polveri di luppolo, codice NC ex 1210;
  • succhi ed estratti di luppolo, codice NC 1302 13 00.

Il regolamento, quindi, incide sulle formalità documentali connesse all’importazione di tali prodotti nel mercato dell’Unione e sulla platea degli organismi esteri abilitati a certificare la conformità richiesta dalla normativa UE.

Inserimento del Regno Unito e disciplina per l’Irlanda del Nord

Uno dei punti centrali è l’inclusione del servizio autorizzato dal Regno Unito nell’elenco dei servizi equivalenti. Tuttavia, il regolamento precisa che, in applicazione dell’accordo di recesso e del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, i riferimenti al Regno Unito contenuti nell’allegato devono intendersi limitati alla Gran Bretagna. Di conseguenza, gli attestati rilasciati dalle autorità britanniche sono considerati, ai fini del regolamento, come riferiti solo alla Gran Bretagna.

Aggiornamento dell’allegato e dati dei servizi competenti

Oltre al Regno Unito, il regolamento recepisce una modifica richiesta dall’Australia relativa al nome e all’indirizzo del servizio competente autorizzato. Per ragioni di chiarezza tecnica e di uniformità, la Commissione dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1295/2008.

L’allegato aggiornato elenca i servizi autorizzati per numerosi paesi terzi, tra cui Argentina, Australia, Canada, Svizzera, Cina, Nuova Zelanda, Serbia, Ucraina, Regno Unito, Stati Uniti, Sud Africa e Zimbabwe, con i relativi indirizzi e recapiti.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2021. La previsione di applicazione differita mira a garantire certezza del diritto e una transizione ordinata dei flussi commerciali nel settore interessato.

Natura giuridica

Il provvedimento è un regolamento di esecuzione della Commissione, adottato sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare dell’articolo 190, paragrafo 4. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco dei servizi autorizzati

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 1295/2008 con l’allegato del nuovo regolamento, aggiornando i servizi autorizzati a rilasciare gli attestati per il luppolo in coni, le polveri di luppolo e i succhi/estratti di luppolo.

Riconoscimento degli attestati di equivalenza

Restano riconosciuti equivalenti al certificato di cui all’articolo 77 del regolamento (UE) n. 1308/2013 gli attestati rilasciati dai servizi elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1295/2008, come modificato. Il regolamento ribadisce l’obbligo dei servizi interessati di mantenere aggiornati i dati e di comunicarli alla Commissione in stretta cooperazione.

Inserimento del Regno Unito e portata territoriale

A seguito della richiesta del Regno Unito, un servizio britannico viene incluso nell’elenco dei servizi autorizzati. Il considerando specifica che, in applicazione dell’accordo di recesso e del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, il riferimento al Regno Unito va inteso come riferito solo alla Gran Bretagna; gli attestati delle autorità del Regno Unito non comprendono quindi l’Irlanda del Nord ai fini dell’allegato.

Aggiornamento dei dati dell’Australia

Per l’Australia viene modificato il nome e/o l’indirizzo del servizio competente autorizzato a rilasciare gli attestati di equivalenza; per chiarezza l’allegato I è sostituito integralmente.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio con paesi terziimportazionibrexit

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