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Sentenza

Sentenza n. 2575/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento a) della nota della ASL Napoli 3 Sud, prot. 0159595 del 23/12/2022, rubricata “Comunicazione di chiusura del procedimento”, notificata al ricorrente a mezzo pec in data 23 dicembre 2023, avente ad oggetto “Chiusura procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all’anno 2016 per RTU. Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.”; b) della nota della ASL Napoli 3 Sud, prot. 0150546 del 07/12/2022, rubricata “Comunicazione di avvio del procedimento” ed avente ad oggetto “Avvio procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all’anno 2016 per RTU. Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.”; c) della nota pec della ASL Napoli 3 Sud del 30/12/2021, avente ad oggetto “Determinazione saldo amministrativo contabile macroarea assistenza specialistica ambulatoriale anno 2011-2016”; d) ove lesiva, e per quanto di ragione, della Deliberazione del Direttore Generale ASL NA 3 n. 1070 del 17.12.2019, avente ad oggetto “Presa d’atto del decreto del commissario ad acta n. 89 del 8.8.2016 – definizione regressione tariffaria unica anno 2016 – macro area di assistenza specialistica ambulatoriale/assistenza termale”; e) ove lesiva, e per quanto di ragione, della Deliberazione del Direttore Generale n. 520 del 03/06/2021; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale

Giustizia amministrativa202301072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti dell’ASL relativi alla chiusura e all’avvio del procedimento di recupero di € 33.562,71 per regressione tariffaria unica riferita agli anni 2011-2016, nonché atti presupposti

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura ricorrente contestava la pretesa dell’ASL di recuperare € 33.562,71 in relazione all’applicazione della regressione tariffaria unica. Deduceva, in primo luogo, il difetto di motivazione, sostenendo che la comunicazione di chiusura del procedimento motivava per relationem mediante rinvio alla nota del 30 dicembre 2021, senza chiarire il titolo della richiesta restitutoria. Deduceva, inoltre, l’illegittimità della pretesa per il significativo tempo trascorso, pari a circa sei-sette anni dall’esercizio di riferimento, benché i dati utilizzati dal Tavolo tecnico fossero già nella disponibilità dell’ASL. L’amministrazione eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nonché ulteriori profili di inammissibilità relativi alla mancata notifica a un controinteressato e alla sottoscrizione della clausola di salvaguardia. La ricorrente, in memoria, rimetteva al Collegio la valutazione sul difetto di giurisdizione e chiedeva, in tale eventualità, la rimessione al giudice ordinario e la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando la giurisdizione del giudice ordinario. In base ai precedenti della Sezione e alle ordinanze delle Sezioni Unite della Cassazione n. 32259 e n. 32265 del 21 novembre 2023, le controversie sulla regressione tariffaria, quando non investono gli atti regionali di programmazione sanitaria e di determinazione dei tetti di spesa, riguardano esclusivamente la debenza dei corrispettivi e il rapporto patrimoniale interno tra ASL e struttura accreditata. La posizione dedotta è quindi di diritto soggettivo, riconducibile allo schema obbligo-pretesa, senza esercizio di un potere autoritativo di tutela di interessi generali. Il fatto che siano stati adottati atti amministrativi e che la regressione sia stata preceduta da un procedimento non modifica il riparto di giurisdizione. È stata ritenuta irrilevante anche l’impugnazione della deliberazione aziendale del 2019, poiché le censure non riguardavano la determinazione regionale del tetto di spesa, la capacità operativa massima o la distribuzione della spesa tra attività assistenziali, ma esclusivamente modalità e tempi della regressione tariffaria. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ferme preclusioni e decadenze. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    "le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio «obbligo-pretesa», senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali"

    La giurisdizione amministrativa esclusiva non comprende le controversie meramente patrimoniali relative al rapporto interno tra amministrazione concedente e concessionario o soggetto accreditato, quando non sia coinvolto l’esercizio di un potere autoritativo.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il giudizio è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ferme preclusioni e decadenze.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Il giudice può motivare la decisione mediante rinvio a precedenti conformi, qui richiamati in materia di regressione tariffaria e riparto di giurisdizione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato da remoto.

Massime di principio

  • Le controversie tra un’azienda sanitaria e una struttura privata accreditata concernenti la debenza o il recupero di corrispettivi derivanti dalla regressione tariffaria appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando non sono impugnati gli atti regionali di programmazione sanitaria che determinano i tetti di spesa o altri profili autoritativi di organizzazione del servizio.
  • La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi non ricomprende le controversie aventi contenuto esclusivamente patrimoniale, riconducibili al rapporto interno tra amministrazione e soggetto accreditato secondo lo schema obbligo-pretesa, in assenza di un potere autoritativo esercitato per la tutela di interessi generali.
  • Per distinguere la giurisdizione amministrativa da quella ordinaria nelle controversie sulla regressione tariffaria occorre verificare l’oggetto effettivo delle censure: se esse riguardano soltanto modalità e tempi del recupero, senza contestare il tetto di spesa, la capacità operativa massima o la programmazione sanitaria, la posizione azionata ha natura di diritto soggettivo.
  • L’adozione della pretesa di recupero all’esito di un procedimento amministrativo non attribuisce, di per sé, natura di interesse legittimo alla posizione del privato, poiché la forma procedimentale dell’azione non modifica la consistenza sostanziale del rapporto controverso.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il giudizio è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a., ferme le preclusioni e decadenze già maturate.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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