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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34936/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso dall'Amministrazione finanziaria in relazione a una complessiva operazione negoziale che era stata riqualificata come cessione di ramo d'azienda. L'operazione descritta nel provvedimento comprendeva: la costituzione di una società veicolo, il conferimento in essa di rami d'azienda di due società, e la successiva cessione della partecipazione detenuta da una di queste nella società veicolo. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo legittima, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, la riqualificazione dell'operazione in termini di cessione di ramo aziendale, valorizzando lo scopo ultimo perseguito e la causa reale dell'assetto negoziale. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che l'art. 20 non avrebbe natura antielusiva e che gli atti avevano reali ragioni economiche; inoltre hanno contestato la legittimità della riconduzione di atti plurimi a un'unica fattispecie negoziale, affermando che la cessione di quote era avvenuta in favore di un soggetto già socio e che, comunque, gli effetti di una cessione diretta d'azienda sarebbero diversi da quelli della sequenza conferimento + cessione della partecipazione sociale.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché, prima della decisione, ha preso atto del deposito di memoria con cui i ricorrenti avevano chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, allegando l'intervenuta definizione agevolata del carico tributario ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016. Dalla documentazione è emerso che almeno una delle ricorrenti era stata ammessa alla procedura e aveva integralmente versato quanto dovuto; la Corte ha quindi ritenuto che la definizione agevolata del debito iscritto a ruolo, con il rispetto delle condizioni previste, determini l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. In applicazione di tale principio, il giudizio è stato dichiarato estinto e le spese sono state compensate integralmente tra le parti. È stato inoltre escluso l'ulteriore contributo unificato, non trattandosi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 131 del 1986, art. 20

    richiamato come base della riqualificazione dell'operazione ai fini dell'imposta di registro; la sentenza impugnata lo aveva applicato per leggere gli atti secondo la loro causa reale e il risultato economico finale

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis

    evocato dai ricorrenti a sostegno della tesi secondo cui l'art. 20 non avrebbe natura antielusiva

  • d.l. n. 193 del 2016, art. 6

    la definizione agevolata del carico iscritto a ruolo, se perfezionata con i relativi adempimenti, comporta l'estinzione del giudizio e implica rinuncia ai giudizi pendenti relativi a quel carico

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46

    la definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo può determinare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate

  • art. 1292 c.c.

    richiamato per affermare che l'adempimento di uno dei condebitori solidali libera anche gli altri, incidendo la definizione agevolata sulla prestazione d'imposta in modo oggettivo

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    non si applica l'ulteriore contributo unificato nei casi di estinzione del giudizio, poiché la norma ha natura eccezionale e non è estensibile oltre rigetto, inammissibilità o improcedibilità

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    norma di introduzione dell'ulteriore contributo unificato richiamata insieme al d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • La definizione agevolata del debito tributario iscritto a ruolo, quando sia perfezionata con l'integrale pagamento e con le condizioni previste dalla legge, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio pendente.
  • Nel caso di obbligazione tributaria solidale, il perfezionamento della definizione agevolata da parte di uno dei condebitori incide sulla prestazione in modo oggettivo, con effetto liberatorio che si estende anche agli altri condebitori.
  • L'impegno del contribuente alla rinuncia ai giudizi pendenti, insito nella procedura di definizione agevolata, può essere valorizzato dalla Corte come manifestazione inequivoca di rinuncia al ricorso.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio, poiché la previsione normativa è eccezionale e non è applicabile per analogia oltre i casi espressamente previsti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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