Sentenza n. 953/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - della determinazione del direttore di area di ESTAR - Ente di supporto tecnico amministrativo regionale, Area farmaci, diagnostici e dispositivi medici, del 19 dicembre 2025, n. 1576, avente a oggetto “ESTARSDAFA03PR06 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN ACCORDO QUADRO MULTIFORNITORE DI SACCHE PER NUTRIZIONE PARENTERALE OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA, IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.635.354,32 (IVA INCLUSA) PER UN QUADRO ECONOMICO DI € 12.706.943,19 IVA INCLUSA RIFERIMENTO PROGRAMMAZIONE SACCHE PER NUTRIZIONE PARENTERALE CUI 2025-031-0031. 33692200-9 PRODOTTI NUTRIZIONE PARENTERALE” e relativi allegati, con particolare riferimento al lotto n. 7, CIG B8EA6693AC; - in via subordinata, della delibera di indizione della procedura - della lettera di invito - dell'elenco dei lotti - del capitolato tecnico - e di tutti gli atti della procedura con particolare riferimento al lotto 7; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale; per la condanna - della stazione appaltante a escludere la controinteressata e conseguentemente per l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'aggiudicazione e la condanna della stazione appaltante ad aggiudicare la procedura alla ricorrente; e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato e conseguente subentro della ricorrente nello stesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BAXTER S.P.A. il 10.3.2026 : - del “VERBALE DELL’ORGANO TECNICO DI VALUAZIONE DEL 26/01/2026” dell’ESTAR – Ente di supporto tecnico amministrativo regionale, relativo a “Fornitura di SACCHE PER LA NUTRIZIONE PARENTERALE occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana” reso all’esito della “seduta dell’OTV per discutere dell’istanza in autotutela e del ricorso pervenuto per i lotti 6, 7 e 8 dalla Ditta Baxter spa relativamente all’aggiudicazione dell’Appalto specifico ESTARSDAFA03PR06 per la fornitura di SACCHE PER LA NUTRIZIONE PARENTERALE occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana” (doc. 15), con particolare riferimento al lotto 7, trasmesso a mezzo pec in data 27 gennaio 2026 (doc. 16); - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale; per la condanna della stazione appaltante a escludere la controinteressata e conseguentemente per l’accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l’aggiudicazione e la condanna della stazione appaltante ad aggiudicare la procedura alla ricorrente; e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato e conseguente subentro della ricorrente nello stesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 7 di un accordo quadro multif ornitore per la fornitura di sacche per nutrizione parenterale, nonché il successivo verbale di conferma dell’ammissione dell’offerta dell’aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, partecipante al lotto n. 7, ha contestato l’ammissione e l’aggiudicazione dell’offerta dell’impresa controinteressata, relativa a sacche contenenti acidi grassi a catena lunga insieme ad acidi grassi a catena media e omega 3. Secondo la ricorrente, la lex specialis avrebbe richiesto esclusivamente acidi grassi a catena lunga, con elettroliti utilizzabili per via centrale, e l’offerta di una miscela composita avrebbe violato la descrizione del lotto, frustrato la distinzione tra i diversi lotti e consentito l’aggiudicazione plurima di un medesimo prodotto. Sono stati dedotti anche l’incompatibilità dell’ammissione di prodotti con caratteristiche ulteriori rispetto a quelle indicate con il criterio del prezzo più basso, nonché l’illegittimità delle motivazioni contenute nel verbale dell’organo tecnico di valutazione adottato in riscontro all’istanza di autotutela. La ricorrente ha inoltre chiesto l’esclusione della controinteressata, l’aggiudicazione in proprio favore, la dichiarazione di inefficacia dell’eventuale contratto e il subentro.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti. Ha interpretato la preposizione "con" contenuta nella descrizione del lotto n. 7 come indicativa della presenza degli acidi grassi a catena lunga, senza carattere esclusivo: la lex specialis fissava quindi un requisito minimo, non preclusivo dell’aggiunta di acidi grassi a catena media e omega 3. Il confronto sistematico con gli altri lotti non conduceva a una diversa conclusione, poiché ciascun lotto era distinto anche da ulteriori caratteristiche, quali la via di somministrazione, il contenuto calorico e la percentuale lipidica. L’ammissione della sacca offerta dall’aggiudicataria non determinava pertanto una sovrapposizione illecita tra i lotti. Il Collegio ha valorizzato anche il favor partecipationis e ha escluso che, in assenza di specifiche controindicazioni cliniche generali, la gara fosse diretta ad acquisire esclusivamente miscele composte da acidi grassi a catena lunga. Ha inoltre ritenuto infondata la censura relativa al criterio del prezzo più basso: le sacche oggetto della procedura, caratterizzate da variabili puntualmente definite dalla lex specialis, non costituivano prodotti tecnologicamente complessi tali da imporre una valutazione qualitativa. Le valutazioni della commissione nel verbale riguardavano l’ammissibilità dell’offerta e non sostituivano il criterio di aggiudicazione, applicato mediante confronto dei prezzi. È stata altresì respinta la censura relativa alla possibilità di acquisire, per esigenze sporadiche di pazienti allergici, sacche prive di grassi a catena media o omega 3 dal fornitore successivo nell’ambito dell’accordo quadro multif ornitore. Le spese sono state compensate per la complessità della questione.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
Richiamato quale norma processuale nella decisione in forma semplificata o comunque con motivazione sintetica.
art. 120 c.p.a.
Richiamato in relazione al rito speciale applicabile alle controversie concernenti le procedure di affidamento di contratti pubblici.
Massime di principio
- Nell’interpretazione della lex specialis, l’espressione "con" riferita alla presenza di una determinata componente di un prodotto indica, in assenza di ulteriori precisazioni, un requisito minimo e non necessariamente esclusivo; non equivale a "soltanto con" o "esclusivamente con".
- L’ammissione di un prodotto contenente, oltre alla caratteristica minima richiesta dal lotto, componenti ulteriori non viola la lex specialis quando tali componenti non siano espressamente escluse e il prodotto soddisfi tutti gli ulteriori requisiti tecnici distintivi del lotto.
- La distinzione tra lotti non è compromessa dalla possibile utilizzazione dello stesso prodotto in più lotti quando ciascun lotto presenti ulteriori requisiti tecnici differenzianti, relativi, tra l’altro, alla modalità di somministrazione, al contenuto calorico o alla composizione quantitativa.
- Il criterio del prezzo più basso non è incompatibile con l’ammissione di prodotti che presentino componenti ulteriori rispetto a quelle minime descritte, se l’oggetto della fornitura non è tecnologicamente complesso e le variabili rilevanti sono puntualmente standardizzate dalla lex specialis.
- Nell’accordo quadro multif ornitore, esigenze specifiche e sporadiche non necessariamente impongono che la lex specialis richieda un prodotto esclusivamente privo di determinate componenti, potendo tali esigenze essere soddisfatte mediante acquisizioni dal fornitore successivo secondo il meccanismo previsto dalla procedura.
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