Cassazione Penale, Sentenza n. 29079/2022 del 22/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 11/03/2022 che ha respinto la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con misura meno afflittiva. Sostiene che il quadro indiziario si è notevolmente ridimensionato con la sentenza di abbreviato del 23/12/2021, che lo ha assolto da reati associativi e dall'aggravante di cui all'art. 416-bis, punto 1, cod. pen., eliminando la presunzione relativa di inadeguatezza di misure diverse dal carcere. Perciò ritiene che il Tribunale non abbia rivalutato correttamente l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, né abbia considerato adeguatamente: la ridotta gravità complessiva dei fatti a lui attribuiti; il lungo tempo trascorso dalla commissione dei reati; il comportamento collaborativo/processuale tenuto nel giudizio; e la precedente valutazione favorevole, in altro procedimento, circa l'adeguatezza degli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso come infondato. Motiva che, nonostante l'assoluzione rispetto ai reati associativi e l'esclusione dell'aggravante per finalità di agevolare un'associazione mafiosa, permangono numerosi e gravi reati a carico di Calafiore (cessioni di stupefacenti, molteplici condotte di usura con tassi usurari elevati, tentata estorsione, plurime violazioni dell'art. 424 c.p.), con una pena inflitta in primo grado superiore a 15 anni. Inoltre il Tribunale distrettuale ha ritenuto sussistente l'utilizzo del "metodo mafioso" per alcuni reati (anche se non la partecipazione associativa), il che insieme al numero e alla gravità delle condotte dà fondamento al pericolo di reiterazione. La Corte osserva che il tempo trascorso e il comportamento processuale sono stati valutati ma non bastano da soli a escludere esigenze cautelari così gravi; la confessione non è stata ritenuta indice di ravvedimento utile a fini cautelari. La valutazione diversa intervenuta in altro procedimento non incide, poiché le esigenze cautelari vanno valutate con riferimento alla specifica fattispecie. È richiamato che il braccialetto elettronico non assicura il rispetto di divieti di comunicazione che potrebbero favorire reati della stessa specie. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Il Tribunale ha rilevato che, pur essendo stata esclusa la partecipazione associativa e l'aggravante in relazione alla finalità di agevolare l'associazione, alcuni reati mostrano comunque l'uso del "metodo mafioso"; l'esclusione dell'associazione non annulla la valutazione del pericolo di reiterazione derivante da condotte gravi e dal metodo impiegato
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma richiamata in relazione ai reati di traffico di stupefacenti; la Corte ha considerato le cessioni di droga, in particolare la rilevante quantità di cocaina, come indice di pericolosità e professionalità criminosa
art. 73 d.P.R. 309/90
Richiamato in relazione alle associazioni finalizzate alla commissione di delitti in materia di stupefacenti; anche decisioni diverse concernenti altre imputazioni non vincolano la valutazione cautelare specifica del procedimento in esame
art. 424 cod. pen.
Le plurime violazioni di questa norma (che tutela la libertà personale) sono state considerate insieme ad usura e traffico di stupefacenti per valutare la gravità complessiva delle condotte e il rischio di reiterazione
art. 274 cod. proc. pen.
La Corte ricorda che l'insussistenza delle esigenze cautelari può essere censurata in cassazione solo se comporta violazione di norme o mancanza/manifesta illogicità della motivazione; non è consentito il mero sindacato della valutazione di merito
art. 94 c.p.p.
Richiamato relativamente agli adempimenti di cancelleria e alle conseguenze di condanna alle spese; conferma l'obbligo di liquidazione delle spese processuali a carico del ricorrente
Massime di principio
- La valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione deve considerare il numero e la gravità delle condotte, le precedenti condanne e l'eventuale uso di metodi intimidatori (anche se non si configura la partecipazione a un'associazione mafiosa).
- L'assoluzione da reati associativi o l'esclusione di alcune aggravanti non determinano automaticamente l'esclusione delle esigenze cautelari: è necessario valutare l'intero quadro criminologico e la pericolosità concreta dell'indagato.
- La confessione o il comportamento collaborativo nel processo possono attenuare il quadro indiziario, ma non sono necessariamente rilevanti ai fini cautelari se non indicano un reale ravvedimento o allontanamento dal contesto criminale.
- Decisioni favorevoli in procedimenti diversi non sono automaticamente trasponibili: le esigenze cautelari vanno valutate specificamente per la fattispecie per cui si procede.
- Misure di controllo come il braccialetto elettronico possono prevenire l'allontanamento dal domicilio ma non garantiscono il rispetto di divieti di comunicazione che possono agevolare la commissione di reati; pertanto possono non essere ritenute sufficienti in presenza di rischio di contatti illeciti.
- In Cassazione non è consentito riesaminare i fatti per formulare una diversa valutazione delle circostanze già valutate dal giudice di merito, salvo vizio di legge o manifesta illogicità della motivazione.
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