Cassazione Civile, Ordinanza n. 18593/2023 del 30/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un ex dipendente di banca aveva chiesto il rimborso IRPEF di somme trattenute su una prestazione in capitale corrispostagli dal fondo pensione complementare aziendale, sostenendo che il sostituto d'imposta avesse calcolato erroneamente la base imponibile includendo l'intero capitale maturato senza sottrarre i contributi da lui versati al fondo, che assumeva non imponibili nei limiti indicati dalla disciplina fiscale applicabile. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Ufficio, il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado; in appello l'Ufficio aveva ottenuto una decisione solo parzialmente favorevole, con riforma parziale e compensazione delle spese. In cassazione il contribuente ha dedotto tre motivi: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per asserita mancata risposta della CTR all'unico motivo d'appello relativo al fatto che i contributi sarebbero stati sostenuti dal datore di lavoro; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria o perplessa, sempre sul punto dei contributi versati e del loro trattamento contabile; 3) violazione di varie norme tributarie e processuali, sostenendo che la CTR avesse errato nel negare il rimborso per mancata prova che le ritenute fossero rimaste a carico del dipendente. La Corte ha ritenuto nullo, ma sanabile, il difetto di notifica del ricorso all'Avvocatura dello Stato; ha tuttavia omesso la rinnovazione perché il ricorso era manifestamente infondato. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente, vittorioso in primo grado, era appellato in CTR e quindi non era configurabile il vizio di omessa pronuncia sul motivo di appello nei termini dedotti. Il secondo motivo è stato respinto perché la motivazione della sentenza impugnata superava il "minimo costituzionale" ed era chiaramente intellegibile. Il terzo motivo è stato respinto nel merito: la prestazione in capitale erogata dal fondo di previdenza complementare del personale bancario è stata qualificata come reddito della stessa categoria della pensione integrativa rinunciata, soggetta al medesimo regime fiscale; la base imponibile va calcolata sull'intera somma versata dal fondo, senza detrarre i contributi versati dal lavoratore, poiché l'esclusione dal reddito riguarda solo i contributi previdenziali/assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'Agenzia e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione del contribuente. Ha preliminarmente rilevato la nullità della notifica del ricorso all'Avvocatura dello Stato, ma ha ritenuto superflua la rinnovazione della notifica poiché il ricorso era manifestamente infondato. Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile, il secondo infondato e il terzo infondato. È stato quindi confermato l'orientamento secondo cui la prestazione in capitale erogata da un fondo pensione complementare bancario va assoggettata a tassazione sull'intero importo, senza sottrazione dei contributi versati dal lavoratore se non nei limiti dei contributi obbligatori per legge. Nulla è stato disposto per le spese, non avendo l'Agenzia svolto attività difensiva.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma ritenuto non violato nei termini dedotti
art. 53, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo di ricorso relativo all'appello tributario
art. 342 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso relativo alla specificità dei motivi di appello
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo di ricorso sulla motivazione
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza tributaria
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come norma la cui violazione integra nullità per motivazione mancante o apparente
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato nel motivo sulla motivazione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per il vizio processuale dedotto
art. 2696 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso, verosimilmente per l'onere probatorio sulla prova dei contributi, ma senza specifica autonoma statuizione
art. 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
disciplina la tassazione separata delle indennità e somme equipollenti e la determinazione dell'aliquota per il trattamento di fine rapporto e prestazioni analoghe
art. 47, comma 1, lett. h-bis), d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato nel terzo motivo tra le norme fiscali asseritamente violate
art. 19 (già 17), comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato nel terzo motivo tra le norme fiscali asseritamente violate
art. 52 (già 48) d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato nel terzo motivo tra le norme fiscali asseritamente violate; la Corte richiama la regola per cui non concorrono al reddito solo i contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge
art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel terzo motivo sulla prova nel processo tributario
art. 18 dello Statuto del Fondo
richiamato nel terzo motivo quale disciplina interna del fondo pensione
circolare n. 96 del Fondo Pensioni per il personale della Banca Commerciale Italiana del 06 ottobre 1975
richiamata nel terzo motivo quale fonte interna del fondo
art. 72 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300
richiamato per spiegare la facoltà dell'Agenzia di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
art. 291 c.p.c.
richiamato per la rinnovazione della notifica nulla
artt. 175 e 127 c.p.c.
richiamati per il principio di ragionevole durata del processo e per evitare formalità superflue
art. 6, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato per qualificare la prestazione in capitale come reddito della stessa categoria della pensione integrativa cui si è rinunciato
art. 48, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato per affermare che non concorrono al reddito solo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia non è configurabile se il ricorrente impugna una sentenza resa in appello pur essendo stato vittorioso in primo grado e quindi non riveste la posizione di appellante sul punto dedotto.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato ai soli vizi che integrano mancanza assoluta, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà o motivazione perplessa o incomprensibile, da valutarsi sul testo della sentenza.
- In tema di fondo pensione complementare del personale bancario, la prestazione in capitale erogata in sostituzione della rendita integrativa assume la stessa categoria reddituale della pensione integrativa rinunciata e segue il medesimo regime fiscale.
- Ai fini della tassazione della prestazione in capitale di previdenza complementare, la base imponibile è costituita dall'intera somma erogata dal fondo, senza possibilità di detrarre i contributi versati dal lavoratore, salvo che si tratti di contributi previdenziali o assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, il giudice può soprassedere alla rinnovazione della notifica nulla per ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
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