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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11342/2020 del 12/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente

La controversia

I genitori hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, depositata il 20 febbraio 2019, che aveva respinto i loro appelli e confermato la dichiarazione dello stato di adottabilità dei quattro figli. La Corte territoriale aveva ritenuto che, nonostante le iniziative di sostegno, persistessero una situazione di degrado morale e materiale, l’assenza di un progetto genitoriale credibile, la mancanza di apporto della nonna paterna e il rifiuto dei genitori di avvalersi dell’aiuto offerto. Con i primi tre motivi i ricorrenti hanno denunciato, rispettivamente, l’omesso esame della relazione della consulente tecnica di parte e della relazione sugli incontri autorizzati in appello; la violazione degli artt. 1, 7 e 8 della L. n. 184 del 1983 per la mancata adozione delle misure necessarie a favorire il rientro dei minori nella famiglia d’origine; e la violazione delle medesime norme per l’asserita non attualità degli elementi posti a fondamento della decisione, deducendo la partecipazione agli incontri, il reperimento di un lavoro da parte della madre e la presa di coscienza degli errori passati. Con il quarto motivo hanno contestato la condanna alle spese, sostenendo che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato avrebbe dovuto essere considerata. Con il quinto hanno denunciato l’omessa liquidazione del compenso richiesto dalla consulente tecnica di parte. Con il sesto hanno censurato la liquidazione del compenso spettante al proprio difensore, invocando il D.M. n. 55 del 2014.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. I primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili perché miravano, sotto la veste di violazioni di legge e di omesso esame, a ottenere una rivalutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie; i ricorrenti non hanno inoltre indicato adeguatamente la rituale produzione e la decisività dei documenti invocati. La Corte ha ribadito che la dichiarazione di adottabilità è compatibile con il prioritario diritto del minore a crescere nella famiglia d’origine quando, pur a fronte dell’impegno del genitore, permangano l’incapacità di elaborare un progetto di vita credibile e l’impossibilità di prevedere il recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con le esigenze di crescita dei minori. Il quarto motivo è stato rigettato: l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esonera la parte soccombente dalla condanna a rifondere le spese alla controparte vittoriosa; l’art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 disciplina invece il pagamento allo Stato quando la parte ammessa al patrocinio risulti vittoriosa. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione dei genitori a dolersi dell’omessa liquidazione del compenso della consulente tecnica di parte, legittimata ad attivare in proprio i rimedi previsti. Anche il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile: il provvedimento di liquidazione del compenso del difensore conserva autonomia giuridica anche se emesso contestualmente alla sentenza e può essere impugnato con l’opposizione prevista dagli artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, cui è legittimato il difensore, non la parte. Non sono state liquidate spese in cassazione, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come novellato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo: l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

    Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico, discusso e decisivo, non la mancata menzione di singoli elementi istruttori quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

    Il ricorrente deve specificare il fatto storico asseritamente omesso, la fonte da cui risulta, le circostanze della sua discussione processuale e la sua decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

    La censura per omesso esame deve rispettare gli oneri di specificità e di indicazione degli atti e documenti rilevanti richiesti per il ricorso per cassazione.

  • artt. 1, 7 e 8 L. n. 184 del 1983

    A questo, riguardo, va ribadito che il prioritario diritto dei minori a crescere nell’ambito della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adattabilità quando, nonostante l’impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà persona; e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli e non risulti possibile prevedere con certezza l’adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l’esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita tisico-fisica.

    La tutela della permanenza del minore nella famiglia d’origine non impedisce la dichiarazione di adottabilità se persiste l’incapacità genitoriale di predisporre un progetto di vita credibile e non è prevedibile un recupero adeguato entro tempi compatibili con la crescita equilibrata del minore.

  • art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002

    Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, nel disporre che “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”, si occupa, infatti di individuare il destinatario del pagamento, quando la parte ammessa al patrocinio risulti vincitrice.

    La disposizione individua lo Stato quale destinatario del pagamento delle spese quando la parte ammessa al patrocinio è vittoriosa; non esonera la parte ammessa, se soccombente, dalla condanna a rifondere le spese alla controparte vittoriosa.

  • art. 74, comma 2, D.P.R. n. 115 del 2002

    Al contrario, il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 74, comma 2, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all’altra parte, risultata vittoriosa.

    Il patrocinio a spese dello Stato non trasferisce allo Stato l’obbligo della parte ammessa, rimasta soccombente, di pagare le spese processuali alla controparte vittoriosa.

  • art. 83 D.P.R. n. 115 del 2002

    Ancorchè alla liquidazione del compenso spettante al difensore della parte rimessa al patrocinio a spese dello Stato si sia provveduto contestualmente all’emissione della sentenza che chiude la fase dinanzi al giudice (ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3-bis “il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”), il provvedimento non perde la sua autonomia giuridica, con la conseguenza che lo strumento di impugnazione resta l’opposizione disciplinata dagli artt. 84 e 170 del citato D.P.R., alla cui proposizione è legittimato il difensore e non la parte.

    La liquidazione del compenso del difensore conserva autonomia giuridica anche se adottata contestualmente al provvedimento conclusivo della fase; la parte non è legittimata a impugnarla al posto del difensore.

  • artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115 del 2002

    Ancorchè alla liquidazione del compenso spettante al difensore della parte rimessa al patrocinio a spese dello Stato si sia provveduto contestualmente all’emissione della sentenza che chiude la fase dinanzi al giudice (ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3-bis “il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”), il provvedimento non perde la sua autonomia giuridica, con la conseguenza che lo strumento di impugnazione resta l’opposizione disciplinata dagli artt. 84 e 170 del citato D.P.R., alla cui proposizione è legittimato il difensore e non la parte.

    Il rimedio contro il provvedimento di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio è l’opposizione prevista dal testo unico sulle spese di giustizia, che spetta proporre al difensore.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. concerne un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo; la mancata considerazione di singoli elementi istruttori non integra il vizio se il fatto storico rilevante è stato comunque esaminato dal giudice di merito.
  • Chi deduce l’omesso esame di un fatto decisivo deve indicare il fatto storico, la fonte da cui risulta, quando e come sia stato discusso nel processo e le ragioni della sua decisività, rispettando gli oneri di specificità e localizzazione degli atti e documenti.
  • Il diritto del minore a crescere nella famiglia d’origine non esclude la dichiarazione di adottabilità quando persista l’incapacità del genitore di elaborare un progetto di vita credibile e non sia prevedibile il recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con le esigenze di crescita del minore.
  • L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esonera la parte soccombente dalla condanna a rifondere le spese processuali alla controparte vittoriosa; l’art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 disciplina il pagamento allo Stato quando è vittoriosa la parte ammessa al patrocinio.
  • La parte del processo non è legittimata a impugnare l’omessa liquidazione del compenso spettante al proprio consulente tecnico di parte: la legittimazione e i rimedi previsti per la liquidazione spettano al consulente.
  • Il provvedimento di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio conserva autonomia anche se emesso insieme alla sentenza conclusiva della fase; l’opposizione prevista dagli artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 è proponibile dal difensore, non dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieAdozioneImpugnazioni
RamiFamigliaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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