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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29580/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti, in qualità di terze interessate, impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva respinto le loro richieste di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (eseguito sul terreno e su tre fabbricati ubicati in Cassano allo Ionio) emesso nei confronti dell'indagato Pasquale Forastefano. Le ricorrenti contestavano la riferibilità degli immobili all'indagato sostenendo che i fabbricati e il terreno erano intestati e costruiti in favore del nonno (Pasquale Forastefano cl. 1931) e che, pertanto, non potevano essere posti sotto sequestro come beni riconducibili al soggetto indagato; denunciavano violazione di legge e mancanza di motivazione ai sensi degli artt. 125, comma 3, 321, 324 e 420-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per aspecificità e manifesta infondatezza. Ha richiamato il principio secondo cui, nelle misure cautelari reali, rileva la disponibilità effettiva (possesso/signoria di fatto) del bene più che la formale titolarità catastale o l'intestazione; ha precisato che le terze interessate possono contestare solo la loro titolarità o la disponibilità del bene e devono dimostrare l'interesse concreto e attuale all'impugnazione (in particolare l'esecuzione del sequestro e gli elementi che collegano il bene al ricorrente). Le ricorrenti non hanno adeguatamente esplorato o provato la loro relazione con i beni né hanno contestato compiutamente la sussistenza di rapporti di collegamento con l'indagato. Sono state condannate al pagamento delle spese e a versare, ciascuna, euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione: la cassazione è ammessa per violazione di legge e per la mancanza assoluta o mera apparenza della motivazione quando ricorra l'ipotesi di nullità.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in ordine alle impugnazioni degli atti cautelari e al procedimento di riesame.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Richiamata quale norma del procedimento cautelare (disposizioni sul riesame e sulle impugnazioni avverso misure cautelari reali).

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Riferimento formale nelle censure relative alla motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Stabilisce la legittimazione a chiedere il riesame reale (imputato, intestatario delle cose, chi avrebbe diritto alla restituzione); la Corte precisa però che la legittimazione astratta non sostituisce la prova dell'interesse concreto all'impugnazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti per ricorsi inammissibili.

  • art. 568, comma 4 e art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Richiamate per indicare l'onere di chi impugna di dedurre l'interesse all'impugnazione e di specificare i fatti e le ragioni a sostegno della richiesta di restituzione del bene.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale riferita ai reati per i quali è stato disposto il sequestro (associazione di tipo mafioso) e che giustificano il gravame cautelare sui beni riconducibili all'organizzazione.

  • art. 1140 cod. civ.

    Citato indirettamente per chiarire la nozione di possesso come parametro di 'disponibilità' rilevante ai fini del sequestro preventivo; la disponibilità è intesa in termini di signoria di fatto sulla cosa.

Massime di principio

  • In materia di sequestro preventivo conta la disponibilità effettiva (possesso/signoria di fatto) del bene più della formale intestazione: la titolarità catastale non esclude la misura se il bene è nella sfera di interessi economici dell'indagato.
  • Le terze interessate possono impugnare il sequestro solo dimostrando la loro effettiva titolarità o disponibilità e l'assenza di collegamenti con l'indagato; è onere di chi impugna portare elementi di fatto e di diritto che giustifichino la restituzione.
  • L'interesse all'impugnazione è requisito distinto dalla legittimazione: senza un interesse concreto e attuale (es. esecuzione del sequestro e domanda di restituzione), il riesame è inammissibile.
  • In Cassazione il sindacato sui provvedimenti cautelari reali è limitato: ammessa la censura per violazione di legge o mancanza assoluta della motivazione, mentre non è possibile riaprire il merito penale della sussistenza del fumus delicti da parte del terzo.
  • Ricorsi generici o non supportati da prove documentali sul rapporto concreto con i beni rischiano l'inammissibilità e la condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende.

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