Cassazione Penale, Sentenza n. 2082/2025 del 17/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha respinto la richiesta di modificare le modalità dell'obbligo di dimora in corso, chiedendo che, nel periodo estivo, l'orario di permanenza domiciliare iniziasse alle 22 anziché alle 20. Ha censurato la motivazione del provvedimento appellato come incongrua, ritenendo eccessiva la considerazione del pericolo di recidiva in relazione a un aumento di sole due ore di libertà serale in una città piccola, e ha esposto esigenze legate al sollievo dal caldo estivo e all'impossibilità di svolgere periodi di vacanza. Il Tribunale ha ritenuto che l'afflittività lamentata fosse generica e non specificamente provata e che la motivazione del giudice di merito non fosse illogica, essendo collegata alla natura delle esigenze cautelari e al reato per cui la misura è stata disposta. Inoltre il ricorso è stato giudicato privo di attuale interesse rispetto alle deduzioni riferite al periodo estivo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il ricorso originariamente privo di fondamento e, soprattutto, inammissibile per carenza di interesse attuale (le richieste relative al periodo estivo non risultavano più rilevanti). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non sono state applicate ulteriori sanzioni. Si segnala che il Pubblico Ministero aveva concluso per l'inammissibilità e che il difensore del ricorrente ha prodotto memoria in cui ha prospettato mancanza di interesse.
Massime di principio
- Le richieste di modifiche alle misure cautelari devono essere sostenute da deduzioni concrete e specifiche; lamentele generiche di "eccessiva afflittività" spesso non sono sufficienti.
- Il giudice valuta la congruità dell'assetto della misura in rapporto alle esigenze cautelari e alla natura del reato; se la motivazione appare logicamente collegata a tali esigenze, è difficile ottenere la modifica.
- Le istanze che sollecitano modifiche per ragioni temporanee (es. sollievo estivo) possono diventare prive di interesse se il periodo richiesto è già trascorso o non è più attuale.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali; l'applicazione di sanzioni ulteriori richiede presupposti specifici non sempre presenti.
- Per massimizzare le probabilità di successo è utile documentare concretamente la necessità della modifica (es. certificazioni mediche, impossibilità effettiva di riposo, circostanze familiari) e dimostrare l'assenza di un maggior rischio di recidiva collegabile concretamente all'allentamento richiesto.
- La mancata richiesta tempestiva di trattazione orale implica che il procedimento sia trattato per iscritto, limitando le possibilità di integrazione probatoria o di maggiore persuasione in udienza.
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