Ordinanza n. 122/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di Avviso Orale del Questore della Provincia di Ancona, protocollato n. -OMISSIS-4; della nota prot. -OMISSIS-di risposta all'istanza di accesso agli atti proposta dal sig. -OMISSIS- e di ogni altro atto, anche istruttorio, ad essi preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale del Questore della Provincia di Ancona e nota di risposta all'istanza di accesso agli atti
Esito
La controversia
La persona fisica destinataria dell'avviso orale ha proposto ricorso per l'annullamento del provvedimento questorile, della nota con cui è stata riscontrata l'istanza di accesso agli atti e degli ulteriori atti preparatori, presupposti, connessi o consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso, né chiarisce il contenuto della risposta all'accesso. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dalla pubblica amministrazione una relazione dettagliata sulla vicenda e ogni ulteriore atto o documento utile alla decisione.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento e non ha svolto una valutazione di merito sui vizi dell'avviso orale o della nota di accesso. Per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, richiamando i principi di cui all'art. 1 c.p.a. e all'art. 2, comma 2, c.p.a., ha disposto incombenti istruttori ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., ordinando all'amministrazione il deposito al più presto possibile di una relazione dettagliata sulla vicenda e degli atti e documenti ritenuti utili. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
Norme richiamate
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela è richiamato quale fondamento delle esigenze di celerità e concentrazione del giudizio.
art. 2, comma 2, c.p.a.
È richiamato in relazione alla ragionevole durata e alla concentrazione del processo.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Costituisce la base normativa per ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione sulla vicenda e della documentazione utile alla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Prima di decidere una domanda di annullamento, il giudice amministrativo può disporre, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., il deposito di una relazione dettagliata dell'amministrazione e degli atti o documenti utili quando ciò sia necessario per una ricostruzione completa della vicenda controversa.
- Gli incombenti istruttori possono essere disposti anche per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, in coerenza con i principi generali del processo amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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