Circolare numero 28 del 28-1-2002
Istruzioni relative al proseguimento nell’anno 2002 delle attività LSU già a carico diretto del Fondo per l’occupazione e al pagamento degli assegni spettanti per il mese di gennaio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il rinnovo delle convenzioni tra INPS e Regioni per l'erogazione dell'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili (assegno ASU) relativo all'anno 2002. Stabilisce che le nuove convenzioni avranno durata annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002, aggiorna l'importo dell'assegno a euro 463,35 e fornisce indicazioni operative per la continuità dei pagamenti, per la compilazione delle procedure e per la necessaria validazione regionale delle delibere degli enti utilizzatori. Conferma inoltre le condizioni di pagamento, l'obbligo di preventivo accredito delle somme e le modalità di gestione delle anticipazioni per alcune Regioni.
Nuove convenzioni INPS/Regioni per il pagamento dell'assegno ASU per il 2002
Nuove convenzioni INPS/Regioni per l'assegno ASU nel 2002
La circolare disciplina le modalità di prosecuzione dell'erogazione dell'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili (assegno ASU) per i lavoratori già interessati nel periodo precedente. Il documento interviene principalmente sul rinnovo delle convenzioni con le Regioni, sull'adeguamento dell'importo dell'assegno e sulle istruzioni operative necessarie a garantire la continuità dei pagamenti nel 2002.
Ambito e motivo dell'intervento
Con la circolare n. 155 del 31 luglio 2001 erano state fornite le istruzioni per la corresponsione dell'assegno ASU ai lavoratori che, dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2001, avevano continuato a svolgere attività già a carico del Fondo per l'occupazione, sulla base dei provvedimenti adottati dalle Regioni dopo il trasferimento delle competenze in materia di lavori socialmente utili.
Poiché il semestre di durata delle convenzioni regionali è terminato il 31 dicembre, per proseguire i pagamenti nel corrente anno occorre stipulare nuove convenzioni tra INPS e Regioni. La circolare chiarisce che, per richiesta delle Regioni e con l'assenso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tali convenzioni avranno durata annuale anziché semestrale.
Durata delle nuove convenzioni e differenza rispetto ad altri casi
Le nuove convenzioni INPS/Regioni finalizzate all'erogazione dell'assegno ASU avranno validità dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002. La scelta di una durata di dodici mesi è stata adottata per uniformare tali convenzioni a quelle che il Ministero stipula con le Regioni per l'assegnazione delle risorse del Fondo per l'occupazione relative al 2002.
Resta invece invariata la disciplina delle convenzioni con gli Enti che svolgono attività LSU interamente finanziate con risorse proprie, per le quali continua ad applicarsi la durata semestrale prevista dalla circolare n. 143 dell'1 agosto 2000. La circolare segnala che sono in corso le convenzioni relative al periodo 1° novembre 2001 - 30 aprile 2002.
Aggiornamento dello schema di convenzione e dell'importo dell'assegno
Lo schema di convenzione già inviato ai Direttori Regionali e utilizzato per le convenzioni del semestre luglio-dicembre 2001 dovrà essere modificato nella parte relativa alla durata, per coprire l'intero anno 2002.
Lo stesso schema dovrà essere aggiornato anche quanto all'importo da indicare in convenzione. Il nuovo importo dell'assegno ASU è pari a euro 463,35, corrispondenti a lire 897.170. L'adeguamento deriva dalla rivalutazione, dal 1° gennaio 2002, pari all'80% della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
La circolare precisa inoltre che sono necessarie ulteriori modifiche allo schema già adottato e che verrà trasmesso un testo aggiornato da inoltrare alle Regioni per la sottoscrizione.
Pagamenti provvisori e gestione procedurale
Per garantire la continuità dei pagamenti, nelle more della stipula delle nuove convenzioni le Sedi sono autorizzate a pagare l'assegno ASU relativo al mese di gennaio 2002 mediante la procedura automatizzata già in uso, purché l'ente utilizzatore abbia adottato la delibera di prosecuzione delle attività.
In questa fase, nell'acquisizione procedurale devono essere lasciati in bianco i campi relativi ai dati delle nuove convenzioni con le Regioni, e precisamente:
- data di stipula,
- inizio validità,
- fine validità.
Devono invece essere inseriti tutti gli altri dati richiesti, compresi quelli relativi alle delibere degli enti utilizzatori per la prosecuzione delle attività nell'anno 2002. I dati relativi alla convenzione dovranno essere completati non appena la convenzione sarà firmata.
La circolare richiama in modo espresso l'esigenza che in procedura siano inseriti correttamente il codice fiscale e la denominazione dell'ente utilizzatore, nonché i dati dell'ente finanziatore, al fine di consentire una corretta rendicontazione delle somme corrisposte.
Presupposti per il pagamento dell'assegno ASU
Restano confermate le disposizioni richiamate dalla circolare n. 155/2001. Il pagamento dell'assegno è subordinato a:
- acquisizione, da parte della Sede, della copia della delibera di prosecuzione delle attività adottata dall'ente utilizzatore;
- presenza, nella delibera, dell'elenco dei lavoratori interessati;
- validazione della delibera da parte della Regione di riferimento.
La validazione regionale implica che l'Istituto riceva conferma del fatto che l'ente è effettivamente autorizzato a proseguire l'attività con oneri a totale o parziale carico della Regione.
Se la Regione trasmette all'INPS, oltre all'elenco degli enti per i quali sussiste la copertura regionale degli oneri, anche l'elenco nominativo dei lavoratori aventi titolo, il pagamento può essere effettuato solo in favore di tali lavoratori. In caso contrario, ai fini dei pagamenti prevale l'elenco trasmesso dal singolo ente utilizzatore.
Accredito preventivo delle somme e anticipazioni
L'erogazione dell'assegno ASU resta subordinata al preventivo accredito all'INPS, con le consuete modalità indicate dalla circolare n. 183/2000, delle somme mensili necessarie ai pagamenti. Il richiamo comprende anche gli importi relativi ai lavoratori ultracinquantenni.
Per le Regioni che fino al 31 dicembre avevano utilizzato anticipazioni a carico del Fondo per l'occupazione, il Ministero del Lavoro ha autorizzato il ricorso alla medesima anticipazione anche per i mesi di gennaio e febbraio 2002, in attesa del trasferimento delle risorse. Tuttavia, per beneficiare dell'anticipazione, le singole Regioni devono inviare al Ministero del Lavoro e all'INPS - Direzione Generale, Progetto Interventi in Favore dell'Occupazione - una lettera specifica di formalizzazione del ricorso all'anticipazione.
La procedura dei pagamenti sarà sbloccata, al momento limitatamente al mese di gennaio, non appena perverrà tale lettera oppure, per le altre Regioni, quando la competente Sede Regionale avrà confermato alla Struttura di Progetto l'avvenuto accredito delle somme occorrenti per i pagamenti mensili.
Destinatari delle prestazioni
I lavoratori destinatari dei pagamenti restano gli stessi che avevano già diritto all'assegno ASU in quanto precedentemente a carico del Fondo per l'occupazione, sempre che prosegua la loro utilizzazione nelle attività socialmente utili.
Punti principali
Rinnovo e durata delle convenzioni con le Regioni
Poiché è scaduto il semestre di validità delle convenzioni stipulate per il periodo luglio-dicembre 2001, per proseguire l'erogazione dell'assegno ASU nel 2002 è necessario stipulare nuove convenzioni con le Regioni. A seguito della richiesta delle Regioni e del parere favorevole del Ministero del Lavoro, tali convenzioni avranno durata annuale, dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, in coerenza con la durata delle convenzioni ministeriali per l'assegnazione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
Distinzione tra convenzioni regionali e convenzioni con enti finanziati con risorse proprie
Resta invariata la durata semestrale delle convenzioni stipulate con gli Enti che svolgono attività LSU interamente finanziate con risorse proprie, secondo quanto previsto dalla circolare n. 143 del 1° agosto 2000. La circolare segnala che risultano in corso le convenzioni relative al periodo 1° novembre 2001 - 30 aprile 2002.
Aggiornamento dello schema di convenzione e dell'importo dell'assegno
Lo schema di convenzione già trasmesso ai Direttori Regionali dovrà essere modificato, anzitutto, per adeguare il periodo di validità all'intero anno 2002. Dovrà inoltre essere aggiornato l'importo dell'assegno ASU, che dal 1° gennaio 2002 è pari a euro 463,35, corrispondenti a lire 897.170, per effetto della rivalutazione pari all'80% della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Continuità dei pagamenti e gestione provvisoria di gennaio 2002
Nelle more della stipula delle nuove convenzioni, le Sedi sono autorizzate a mettere in pagamento l'assegno ASU relativo al mese di gennaio 2002 tramite la procedura automatizzata già in uso, purché l'ente utilizzatore abbia adottato la delibera di prosecuzione delle attività.
Acquisizione dei dati procedurali
In attesa della firma delle nuove convenzioni, i campi relativi ai dati convenzionali (data di stipula, inizio e fine validità) devono essere lasciati in bianco. Devono invece essere acquisiti tutti gli altri dati richiesti, incluse le delibere dei singoli enti utilizzatori per la prosecuzione dell'attività nel 2002. I dati della convenzione vanno inseriti appena la convenzione sarà sottoscritta. È richiesto che siano acquisiti correttamente sia il codice fiscale e la denominazione dell'ente utilizzatore, sia quelli dell'ente finanziatore, per garantire la corretta rendicontazione delle somme erogate.
Condizioni per il pagamento dell'assegno ASU
Rimangono ferme le istruzioni della circolare n. 155/2001: il pagamento è subordinato all'acquisizione di copia della delibera di prosecuzione delle attività adottata dall'ente utilizzatore, comprensiva dell'elenco dei lavoratori interessati, e alla sua validazione da parte della Regione di riferimento. La validazione regionale consiste nella conferma all'Istituto che l'ente è autorizzato a proseguire l'attività con oneri a totale o parziale carico della Regione. Se la Regione trasmette anche l'elenco nominativo dei lavoratori aventi titolo, l'assegno può essere corrisposto solo a tali lavoratori; in caso contrario fa fede l'elenco dell'ente utilizzatore.
Necessità del preventivo accredito delle somme
L'erogazione dell'assegno ASU continua a essere subordinata al preventivo accredito all'INPS, secondo le consuete modalità richiamate dalla circolare n. 183/2000, delle somme mensili necessarie ai pagamenti, comprese quelle relative ai lavoratori ultracinquantenni.
Anticipazioni per alcune Regioni e sblocco della procedura
Per le Regioni che fino al 31 dicembre precedente avevano fatto ricorso alle anticipazioni a carico del Fondo per l'occupazione, il Ministero del Lavoro ha autorizzato la prosecuzione dell'anticipazione anche per gennaio e febbraio 2002, in assenza del trasferimento delle risorse. Per ottenere tale beneficio, le Regioni devono trasmettere al Ministero e all'INPS una specifica lettera di formalizzazione del ricorso all'anticipazione. La procedura dei pagamenti sarà sbloccata, inizialmente per il solo mese di gennaio, appena perverrà tale lettera oppure, per le altre Regioni, quando la competente Sede Regionale confermerà alla Struttura di Progetto l'avvenuto accredito delle somme necessarie.
Destinatari dei pagamenti
I destinatari dell'assegno restano i lavoratori che ne avevano già diritto e che avevano beneficiato dell'ASU quando era a carico del Fondo per l'occupazione, a condizione che continui la loro utilizzazione nelle attività socialmente utili.
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