Cassazione Penale, Sentenza n. 29807/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena a carico di due imputati confermando la condanna per due rapine aggravate commesse, rispettivamente, l'8 febbraio 2019 e il 25 giugno 2020, oltre che per ricettazione e per porto di armi in luogo pubblico. Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse di entrambi, articolava censure sulla tenuta del compendio indiziario e sulla motivazione: per il primo episodio, si deduceva che la motivazione fosse congetturale quanto all'intervallo temporale tra il fatto e l'abbandono dell'autovettura; per uno dei ricorrenti si chiedeva inoltre la riqualificazione del fatto in favoreggiamento personale, assumendo che l'eventuale contributo fosse solo post delictum; per il secondo episodio si contestavano i tabulati telefonici, i contatti tra i coimputati, la localizzazione delle utenze, nonché il valore attribuito agli esiti negativi degli accertamenti genetici e dattiloscopici. Un ulteriore motivo atteneva al trattamento sanzionatorio: per un ricorrente si lamentava l'illegittima applicazione dell'aumento minimo per la continuazione in presenza di recidiva reiterata; per l'altro si censuravano il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena e degli aumenti per continuazione, ritenuti apodittici e non ancorati ai criteri dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto inammissibili i motivi che sollecitavano una nuova valutazione del fatto e delle prove, osservando che il giudizio di merito aveva già dato una motivazione analitica, coerente e non manifestamente illogica sul quadro indiziario, fondato su tabulati telefonici, spostamenti, contatti tra gli imputati e ulteriori riscontri. Ha poi escluso la riqualificazione in favoreggiamento personale, poiché il concorso nel reato è incompatibile con la clausola "fuori dei casi di concorso" dell'art. 378 c.p. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha ritenuto infondate le censure sulla pena e sulle attenuanti generiche, perché la pena era stata determinata poco sopra il minimo edittale con motivazione sufficiente, gli aumenti per continuazione erano contenuti entro i limiti di legge e le attenuanti generiche erano state implicitamente escluse in ragione della gravità delle condotte. Infine, ha respinto la doglianza sulla recidiva reiterata, affermando che l'art. 81, comma 4, c.p. opera quando l'imputato sia già stato definitivamente dichiarato recidivo reiterato prima della commissione dei reati oggetto del giudizio, anche se nel processo in corso la recidiva non venga concretamente applicata.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
richiamato come parametro di valutazione del compendio indiziario e della motivazione sulla prova
art. 533 c.p.p.
richiamato per il criterio dell'accertamento della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio
art. 110 c.p.
evocato per il concorso di persone nel reato
art. 378 c.p.
"fuori dei casi di concorso"
la clausola di riserva esclude il favoreggiamento personale quando sia accertato il concorso nel reato presupposto
art. 597 c.p.p.
richiamato nella doglianza sulla richiesta di riqualificazione del fatto in appello
art. 81, quarto comma, c.p.
prevede l'aumento minimo per la continuazione nei confronti del recidivo reiterato già definitivamente tale prima dei reati oggetto di giudizio
art. 99, quarto comma, c.p.
la recidiva reiterata rileva quale presupposto per l'applicazione del regime più severo di cui all'art. 81, comma 4, c.p.
art. 132 c.p.
richiamato quale base della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena
art. 133 c.p.
criteri da indicare per giustificare la quantificazione della pena e gli aumenti per continuazione
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
contravvenzione relativa al porto di armi in luogo pubblico, indicata tra i reati contestati
art. 159 c.p.
richiamato per il regime sospensivo della prescrizione applicabile ai reati commessi nel periodo 3 agosto 2017-31 dicembre 2019
art. 544 c.p.p.
termine per il deposito della motivazione cui si collega la sospensione della prescrizione
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
richiamato per i limiti di sintesi nella motivazione della sentenza di legittimità
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio: la Corte di cassazione può sindacare solo la coerenza logica e giuridica della motivazione, non sostituire la propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito.
- Le censure che si limitano a proporre una diversa ricostruzione del fatto, ancorché astrattamente plausibile, sono inammissibili se non evidenziano specifici vizi di manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza motivazionale della sentenza impugnata.
- Il favoreggiamento personale è incompatibile con l'accertato concorso nel reato presupposto: la clausola "fuori dei casi di concorso" esclude la riqualificazione della condotta quando sia già stata riconosciuta la partecipazione concorsuale al delitto principale.
- Nel valutare il compendio indiziario, il giudice può fondare il giudizio di colpevolezza su un insieme convergente di elementi, anche non tutti individualmente decisivi, purché la motivazione dia conto della loro lettura unitaria e non atomistica.
- Gli esiti negativi di accertamenti tecnici, come quelli genetici o dattiloscopici, non assumono valore decisivo in sé quando il giudice ne spieghi la compatibilità con la complessiva dinamica del fatto e con gli altri riscontri probatori.
- La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se la motivazione non consenta di comprendere gli elementi fattuali e soggettivi considerati dal giudice; quando la pena è collocata poco sopra il minimo edittale, può essere sufficiente una motivazione sintetica purché non apparente.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato anche implicitamente, se la sentenza esclude, con adeguata ragione, elementi idonei a giustificare una diminuzione del trattamento sanzionatorio.
- L'art. 81, comma 4, c.p. si applica solo se l'imputato fosse già stato definitivamente dichiarato recidivo reiterato prima della commissione dei reati oggetto del processo; non è necessario che la recidiva sia concretamente applicata nel giudizio in corso.
- La prescrizione va verificata d'ufficio anche dopo il rigetto del ricorso, ma nel caso di specie non maturava per nessuno dei reati contestati, anche in ragione del regime di sospensione applicabile ai fatti commessi nel periodo rilevante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29594/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29595/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29596/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29597/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29598/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29600/2026 del 05/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →