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Sentenza

Sentenza n. 6224/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa misura cautelare anche monocratica ex art. 56 c.p.a. del provvedimento prot. 4286 del 03/02/2025 inviato a mezzo mail ordinaria dal Ministero dell''Istruzione e del Merito-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con cui si rigetta l’Istanza, acquisita al protocollo n. 18229 in data 08/05/2024, di riconoscimento del titolo di formazione Corso in attenzione alle specifiche esigenze di sostegno, conseguito in Spagna il 31/03/2024 presso l’Universidad San Jorge de Zaragoza; - ove occorra e per quanto di ragione, del preavviso di rigetto, protocollo sconosciuto, inviato con mail ordinaria del 05/12/2024 dal Ministero dell''Istruzione e del Merito-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione-Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione; nonché di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato e/o conseguente, anche infraprocedimentale, comunque connesso; e per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30 c.p.a., onde ordinare all’amministrazione un esame comparativo effettivo del predetto titolo conseguito in Spagna con il Tirocinio Formativo Attivo di specializzazione sul sostegno italiano, e, in caso di inerzia, per la nomina di Commissario ad acta nonché al risarcimento del danno per perdita di chance nella stipula e/o mantenimento dei contratti per l’insegnamento quale docente di sostegno con il Ministero dell’Istruzione e del Merito;

Giustizia amministrativa202501766

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un titolo di formazione sul sostegno conseguito in Spagna, nonché il relativo preavviso di rigetto

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della domanda di riconoscimento del titolo denominato "Curso en Atención a las necesidades específicas de apoyo educativo en Educación Secundaria", rilasciato in Spagna dall'Universidad San Jorge. Il Ministero aveva ritenuto il titolo non abilitante in Spagna e privo dei requisiti giuridici minimi per l'accesso all'insegnamento in Italia; aveva comunque effettuato una comparazione con il percorso italiano di specializzazione sul sostegno disciplinato dal D.M. 30 settembre 2011, ravvisando differenze quantitative e qualitative incolmabili. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della direttiva 2013/55/UE, la violazione dell'art. 45 TFUE e l'eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e contraddittorietà manifesta. Ha sostenuto che l'Amministrazione non avesse adeguatamente valutato la documentazione attestante la durata del corso, pari a 1500 ore e 60 ECTS, il tirocinio di 300 ore e le materie svolte, né considerato la possibilità di adottare misure compensative. Era stata proposta anche domanda risarcitoria, in forma specifica e per perdita di chance, ma tale domanda è stata successivamente oggetto di rinuncia irrituale da parte del difensore.

La decisione

Il ricorso è stato accolto in parte. Il TAR ha annullato il diniego, ritenendo illegittima la valutazione ministeriale. Pur riconoscendo che gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato ospitante di riconoscere automaticamente un titolo non rilasciato né riconosciuto dallo Stato d'origine, il giudice ha affermato che tale titolo può essere considerato nell'ambito di una valutazione comparativa complessiva. La comparazione deve riguardare l'insieme dei diplomi, certificati, altri titoli ed esperienze dell'interessato rispetto alle conoscenze e qualifiche richieste in Italia. Nel caso concreto, il Ministero aveva fondato il diniego su rilievi generali e formali, quali la diversa denominazione di sostegno educativo e sostegno didattico, l'assenza di elementi sufficienti sui laboratori e sul tirocinio, la modalità blended e la mancata abilitazione in Spagna, senza confrontarsi adeguatamente con la documentazione prodotta: 1500 ore, 60 ECTS, 300 ore di tirocinio e una significativa sovrapposizione tra le materie del corso spagnolo e quelle del percorso italiano. Inoltre, l'Amministrazione non aveva valutato l'adozione di misure compensative, eventualmente consistenti in ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, per colmare le differenze formative. L'annullamento comporta l'obbligo di riesaminare l'istanza, anche ai fini dell'eventuale assegnazione di misure compensative, senza che il TAR abbia direttamente riconosciuto il titolo. La domanda risarcitoria è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la rinuncia del difensore non rispettava le formalità dell'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., ma costituiva un comportamento univoco rilevante ai sensi del comma 4. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 45 TFUE

    La libera circolazione dei lavoratori impone, fuori dall'ambito di applicazione della direttiva 2005/36, una valutazione effettiva delle qualifiche e delle competenze rilevanti ai fini dell'accesso alla professione, senza imporre però il riconoscimento automatico di un titolo non riconosciuto nello Stato d'origine.

  • art. 49 TFUE

    La libertà di stabilimento costituisce, insieme all'art. 45 TFUE, il parametro europeo per la valutazione delle qualifiche professionali nei casi non disciplinati dalla direttiva 2005/36.

  • art. 13 direttiva 2013/55/UE

    È invocato dal ricorrente quale parametro in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali; la decisione si fonda principalmente sui principi derivanti dagli artt. 45 e 49 TFUE e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

  • D.M. 30 settembre 2011

    Individua il percorso italiano di specializzazione per le attività di sostegno, utilizzato dall'Amministrazione quale parametro per la comparazione formativa.

  • art. 30 c.p.a.

    Costituiva la base della domanda risarcitoria, dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 56 c.p.a.

    È stato richiamato per la richiesta di misura cautelare monocratica, successivamente accolta.

  • art. 84, commi 1, 3 e 4, c.p.a.

    La rinuncia alla domanda risarcitoria non è stata ritenuta rituale ai sensi dei commi 1 e 3, ma il comportamento del difensore è stato considerato fatto univoco idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi del comma 4.

  • L. 517/1977

    È richiamata per delineare la funzione dell'insegnante di sostegno quale docente di classe dotato di competenze didattiche e psico-pedagogiche ulteriori.

Massime di principio

  • Quando una domanda di accesso a una professione regolamentata non rientra nell'ambito della direttiva 2005/36, le autorità nazionali devono comunque effettuare una valutazione comparativa complessiva dei diplomi, certificati, altri titoli ed esperienze dell'interessato rispetto alle conoscenze e qualifiche richieste dall'ordinamento nazionale, alla luce degli artt. 45 e 49 TFUE.
  • L'assenza di un titolo abilitativo nello Stato d'origine o la natura non ufficiale del titolo non consente di arrestare automaticamente ogni valutazione: lo Stato ospitante non è obbligato a riconoscere il titolo, ma può e deve considerarlo nell'ambito della comparazione delle competenze quando ciò sia necessario per verificare l'accesso alla professione.
  • La valutazione comparativa delle qualifiche estere deve essere concreta e individualizzata; non è sufficiente fondare il diniego su differenze nominali, formali o su rilievi generali relativi alla struttura del corso, senza confrontarsi con la documentazione attestante durata, crediti formativi, tirocinio e contenuti didattici effettivamente svolti.
  • Anche quando emergano differenze sostanziali tra la formazione estera e quella nazionale, l'Amministrazione deve valutare l'adozione di misure compensative idonee a colmare le lacune, quali attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio; l'assenza di tale valutazione rende illegittimo il diniego.
  • L'annullamento del diniego di riconoscimento di una qualifica estera impone all'Amministrazione il riesame della domanda, eventualmente mediante misure compensative, ma non comporta di per sé il riconoscimento giudiziale diretto del titolo.
  • La rinuncia irrituale a una domanda può determinare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando, pur non rispettando le formalità previste per la rinuncia processuale, costituisca un comportamento univoco dal quale desumere la volontà della parte di non ottenere una decisione sulla domanda.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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