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Sentenza

Sentenza n. 5020/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202401794

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti di declassificazione da strade a uso pubblico a strade private, culminati nel decreto dirigenziale regionale n. 71 del 30 settembre 2019

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il condominio sosteneva che le vie Francesco Netti e Michelangelo Naccherino avessero natura pubblica, perché interessate da una convenzione urbanistica collegata alla lottizzazione dell'area realizzata negli anni Sessanta e al vincolo di acquisizione per opere di urbanizzazione primaria. Chiedeva quindi l'accertamento dell'obbligo del Comune di acquisire le aree e la condanna dell'amministrazione a procedere all'acquisizione, nonché l'annullamento della deliberazione del Consiglio della V Municipalità n. 1 del 26 gennaio 2015, della deliberazione della Giunta comunale n. 338 del 18 luglio 2019 e del decreto dirigenziale regionale n. 71 del 30 settembre 2019. Deduceva, in particolare, l'incompetenza della Giunta comunale nell'esprimere il parere favorevole alla declassificazione, oltre a carenza di istruttoria e di motivazione. Il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di accertamento della proprietà; la Regione eccepiva la tardività dell'impugnazione del decreto regionale e la carenza di legittimazione passiva, nonché, in seguito, la carenza di legittimazione attiva del condominio.

La decisione

Il TAR ha distinto le due domande. La domanda di accertamento dell'obbligo del Comune di acquisire le strade è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con devoluzione della controversia al giudice ordinario e possibilità di riassunzione ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Secondo il giudice, il petitum sostanziale riguardava l'accertamento della proprietà pubblica o privata delle strade, ossia un diritto soggettivo, anche se la domanda era formalmente collegata all'annullamento di atti amministrativi. Il richiamo alla giurisdizione esclusiva in materia di convenzioni urbanistiche non conduceva a diversa soluzione; inoltre, il condominio non era parte degli accordi di lottizzazione e non era quindi legittimato ad agire per l'adempimento degli obblighi da essi derivanti. La domanda di annullamento degli atti di declassificazione è stata dichiarata irricevibile per tardività. Il decreto regionale, unico atto dotato di effettiva e definitiva lesività, era stato pubblicato sul BURC il 30 settembre 2019, mentre il ricorso era stato notificato il 26 marzo 2024, quando il termine per impugnare era ormai scaduto. La stessa tardività si rifletteva sugli atti presupposti della filiera procedimentale. Ricorso e motivi aggiunti sono stati quindi dichiarati in parte inammissibili e in parte irricevibili. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. a), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di convenzioni urbanistiche non si estende a una controversia che, secondo il petitum sostanziale, mira all'accertamento della proprietà pubblica o privata di una strada.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 2932 c.c.

    Il condominio, non essendo parte della convenzione urbanistica, non può agire per ottenere l'adempimento degli obblighi in essa eventualmente assunti dal Comune.

Massime di principio

  • La controversia sulla natura pubblica o privata di una strada, quando mira in sostanza all'accertamento della titolarità del bene, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario perché attiene a diritti soggettivi, anche se formalmente vengono impugnati atti amministrativi di classificazione o declassificazione.
  • La giurisdizione esclusiva amministrativa sulle convenzioni urbanistiche non comprende una domanda che abbia come petitum sostanziale l'accertamento petitorio della proprietà pubblica o privata delle aree interessate.
  • Il soggetto che non è parte di una convenzione urbanistica non è legittimato ad agire per l'adempimento degli obblighi derivanti da quella convenzione, salvo uno specifico titolo giuridico che fondi la relativa posizione.
  • Quando l'ultimo atto di una sequenza procedimentale è pubblicato nelle forme previste e costituisce l'atto definitivo e lesivo, il termine per impugnarlo decorre dalla pubblicazione; l'impugnazione proposta dopo la scadenza è irricevibile, così come quella degli atti presupposti divenuti lesivi nell'ambito della medesima sequenza.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniGiurisdizione e ripartoTermini e notificazione del ricorso
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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