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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9388/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che lo aveva ritenuto responsabile, in attuazione di un medesimo disegno criminoso, della falsificazione di tre effetti cambiari (cambiali) emessi a suo favore con firma apocrifa di Mattia Luceri. I motivi di ricorso in Cassazione contestavano: errata qualificazione giuridica delle condotte alla luce della riforma D.Lgs. 15/01/2016 n.7, vizi motivazionali sulla affermazione di responsabilità, mancata assunzione di prova decisiva (richiesta di perizia grafica), e violazione di legge per il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la fattispecie rientri nella nuova previsione dell'art. 491 c.p. (falso in scrittura privata limitato a determinate scritture come la cambiale quando sussista dolo specifico) perché nei motivi di merito risulta dimostrato che le cambiali false furono utilizzate per ottenere rinnovi/sconti bancari a vantaggio dell'imputato. Il rigetto della richiesta di perizia grafica è stato ritenuto motivato come non necessario alla luce delle altre emergenze probatorie; il diniego delle attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione, a favore della parte civile, delle spese di rappresentanza e difesa liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 491 cod. pen.

    La Corte interpreta la nuova formulazione come circoscrittiva: il falso in scrittura privata è penalmente rilevante solo per le scritture indicate (tra cui la cambiale) quando l'agente abbia il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un vantaggio o recare ad altri un danno; nel caso di specie le cambiali false rientrano in tale ambito e l'intenzione dolosa specifica è stata ritenuta provata.

  • art. 485 cod. pen. (abrogato)

    La Corte chiarisce che l'abrogazione dell'art. 485 ha effetto sulle scritture private diverse da quelle contemplate nell'art. 491; dunque l'abrogazione non esclude la punibilità quando la fattispecie ricade nell'art. 491 e sussista dolo specifico.

  • D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7

    Il decreto ha riformulato la disciplina del falso in scrittura privata limitandone la rilevanza penale alle categorie previste dall'art. 491 nella nuova versione; la Corte applica tale criterio interpretativo al caso concreto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso la norma prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e la possibilità di infliggere una sanzione pecuniaria (cassa delle ammende); la Corte ha applicato tale disposizione liquidando euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Dopo il D.Lgs. n.7/2016 la rilevanza penale della falsificazione di scritture private è limitata alle tipologie espressamente indicate nell'art. 491 c.p.; le cambiali (effetti cambiari) rientrano in tali tipologie e possono quindi essere penalmente protette.
  • Per configurare il reato di falso su cambiali è necessario dimostrare il dolo specifico dell'agente volto a procurare a sé o ad altri un vantaggio o a recare un danno; la mera falsificazione formale senza tale scopo può non integrare il reato punibile.
  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito: i rilievi di merito (contestazione di credibilità dei testimoni, prevalenza di fonti probatorie) sono sindacabili in sede di legittimità solo se emergono travisamenti della prova, omissione di prova decisiva o incoerenze manifeste nella motivazione.
  • La richiesta di produzione di una prova peritale (es. perizia grafica) può essere dichiarata superflua se i giudici di merito forniscono motivazione congrua che indica altre emergenze probatorie ritenute sufficienti; tale scelta è soggetta a limitato sindacato in Cassazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito fornisce un riferimento congruo agli elementi decisivi o rilevanti che giustificano il rifiuto; la motivazione non deve essere analitica ma deve risultare coerente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e può comportare l'applicazione di una sanzione pecuniaria (cassa delle ammende).

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