Sentenza n. 333/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza n. -OMISSIS- prot.-OMISSIS- del -OMISSIS- per l'applicazione della sanzione pecuniaria per opere edilizie abusivamente realizzate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di applicazione di una sanzione pecuniaria per opere edilizie abusivamente realizzate, adottata ai sensi dell'art. 33, comma 2, d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha dedotto: l'irritualità della notificazione dell'ordinanza, assumendo che il messo notificatore avesse iniziato senza concludere correttamente l'iter notificatorio; la violazione degli obblighi di comunicazione di avvio del procedimento; la propria estraneità alla realizzazione degli abusi, anche alla luce di una sentenza penale richiamata nel ricorso; il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione e alla quantificazione del relativo importo.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla notificazione, ha ritenuto che l'eventuale irregolarità incida sull'efficacia dell'atto e, al più, sulla decorrenza del termine per impugnarlo, non sulla sua legittimità. In applicazione del principio di libertà delle forme e del conseguimento dello scopo, la piena conoscenza dell'atto da parte della destinataria, dimostrata dalla tempestiva impugnazione, rende irrilevante l'eventuale inosservanza delle forme proprie della notificazione degli atti giudiziari. La censura sulla mancata comunicazione di avvio è stata respinta perché il Comune aveva comunque comunicato l'avvio del procedimento con nota del 25 giugno 2014, perfezionatasi per compiuta giacenza. Il Collegio ha inoltre ritenuto che la natura vincolata del procedimento sanzionatorio edilizio escluda, in ogni caso, la necessità della comunicazione, poiché la partecipazione del privato non può incidere sull'esito dell'accertamento e della repressione dell'abuso; ha richiamato anche l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. L'estraneità soggettiva della ricorrente alla realizzazione delle opere è stata ritenuta irrilevante, poiché le sanzioni urbanistico-edilizie ripristinatorie o demolitorie hanno carattere reale e possono essere applicate nei confronti dell'attuale proprietario o detentore dell'immobile, indipendentemente dalla responsabilità personale nella realizzazione dell'abuso. Infine, è stata esclusa la carenza di motivazione sul quantum, poiché dalla nota del 26 giugno 2014 risultavano la base di calcolo e i parametri utilizzati per determinare la sanzione pecuniaria. Le spese sono state compensate per la particolare connotazione della controversia.
Norme richiamate
art. 33, comma 2, d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa della sanzione pecuniaria edilizia impugnata.
art. 156, comma 3, c.p.c.
In applicazione del principio della libertà della forma, la pubblica amministrazione non è sottoposta a un obbligo generale di comunicare i propri atti ai destinatari nelle forme proprie della notificazione degli atti giudiziari...
Il conseguimento dello scopo dell'atto sana l'eventuale irregolarità della notificazione; per il provvedimento amministrativo la notificazione attiene normalmente all'efficacia e alla decorrenza del termine d'impugnazione, non alla validità dell'atto.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio non determina l'illegittimità del provvedimento vincolato quando l'apporto partecipativo del privato non avrebbe potuto incidere sul contenuto della decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6, Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'eventuale irregolarità della notificazione di un provvedimento amministrativo limitativo incide, di regola, sulla sua efficacia e sulla decorrenza del termine per impugnarlo, non sulla legittimità dell'atto, quando il destinatario ne abbia comunque conseguito piena conoscenza e abbia potuto esercitare tempestivamente il diritto di difesa.
- Nel procedimento sanzionatorio edilizio di natura vincolata, la comunicazione di avvio non è necessaria quando l'apporto partecipativo del privato non può incidere sull'accertamento dell'abuso né sull'esito della repressione; in ogni caso, trova applicazione l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
- Le sanzioni urbanistico-edilizie di carattere reale possono essere applicate all'attuale proprietario o detentore dell'immobile abusivo, anche se estraneo alla realizzazione dell'abuso e privo di responsabilità personale per la condotta illecita.
- La motivazione della sanzione pecuniaria edilizia è sufficiente quando l'atto o gli atti richiamati rendano identificabili la base di calcolo e i parametri utilizzati per la determinazione dell'importo.
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