Ordinanza n. 491/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 6766 del 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non idoneità agli accertamenti attitudinali ed esclusione dal concorso per l’assunzione di 2517 allievi agenti della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il candidato ha impugnato il provvedimento ministeriale che lo ha dichiarato non idoneo agli accertamenti attitudinali e lo ha escluso dal concorso, chiedendo in primo grado la tutela cautelare. Il TAR Lazio ha respinto la domanda cautelare. L’interessato ha proposto appello cautelare deducendo, secondo quanto emerge dall’ordinanza, la contestazione seria e specifica delle valutazioni amministrative relative al possesso dei requisiti attitudinali richiesti dal bando. Il Consiglio di Stato ha rilevato che le questioni di fatto necessitano di approfondimenti istruttori incompatibili con la cognizione sommaria della fase cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare soltanto ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza disporre l’ammissione immediata del candidato al concorso o al corso di formazione e senza sospendere direttamente il provvedimento di esclusione. Ha ritenuto che, quando il ricorrente contesta in modo serio e specifico le valutazioni dell’Amministrazione sul possesso di requisiti concorsuali, anche sanitari o attitudinali, il giudice debba svolgere le necessarie indagini istruttorie, assicurando la parità delle armi processuali. Il pregiudizio connesso all’avvio del corso di formazione non è stato ritenuto irreparabile, poiché, in caso di fondatezza della pretesa nel merito, l’interessato potrà partecipare al corso successivo e ottenere la reintegrazione giuridica ed economica della carriera. In ragione della natura della controversia e della decisione adottata, sono state compensate le spese del doppio grado cautelare. Il TAR dovrà fissare sollecitamente l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dell’appello cautelare.
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze di effettività della tutela richiedono una sollecita definizione del giudizio nel merito
Consente, anche quando non ricorre un pregiudizio cautelare irreparabile tale da giustificare la sospensione dell’atto, di disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito per assicurare l’effettività della tutela.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nelle controversie concorsuali riguardanti requisiti sanitari o attitudinali, quando il candidato contesta in modo serio e specifico le valutazioni dell’Amministrazione, il giudice deve svolgere le necessarie indagini istruttorie, assicurando alle parti una posizione processuale paritaria secondo il principio della parità delle armi.
- L’assenza di un pregiudizio irreparabile non impedisce al giudice cautelare di adottare una misura propulsiva consistente nella sollecita fissazione dell’udienza di merito, quando la complessità degli accertamenti di fatto e le esigenze di effettività della tutela lo richiedano.
- Il pregiudizio derivante dalla mancata partecipazione all’imminente corso di formazione non è necessariamente irreparabile se, in caso di accoglimento nel merito, l’interessato può partecipare a un corso successivo e ottenere la reintegrazione giuridica ed economica della carriera.
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