Cassazione Civile, Ordinanza n. 17593/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una verifica della Guardia di Finanza su conti correnti e rapporti postali formalmente intestati ad alcuni soci della società e a un soggetto formalmente dipendente, ritenuto dall'Ufficio socio di fatto. Dai movimenti bancari, considerati non giustificati, l'Amministrazione ha desunto ricavi non contabilizzati per IVA, IRES, IRAP e ritenute IRPEF relativi agli anni 2015 e 2016, emettendo più atti impositivi e sanzionatori. La CTP aveva annullato gli atti, ma la CGT di secondo grado aveva accolto l'appello dell'Ufficio e confermato integralmente gli accertamenti. In cassazione i contribuenti hanno proposto sei motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e illegittimità della motivazione per relationem degli atti; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per utilizzo di risultanze concernenti terzi e presunti acquirenti/emittenti di assegni e bonifici; 3) violazione delle norme su onere della prova e presunzioni, lamentando l'uso di presunzioni su conti di terzi e di una presunzione di secondo grado per il socio di fatto; 4) violazione del principio di capacità contributiva per mancata deduzione forfettaria dei costi nell'accertamento induttivo; 5) violazione dello Statuto del contribuente per omessa allegazione dei documenti richiamati nel pvc; 6) violazione delle norme IVA sulla motivazione e sulla pretesa duplicazione del pvc nell'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, infondato il secondo, in parte inammissibile e in parte infondato il terzo, fondato il quarto, in parte inammissibile e in parte infondato il quinto, infondato il sesto. Ha quindi accolto solo il quarto motivo, cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Il giudice di rinvio dovrà rideterminare il reddito imponibile riconoscendo una deduzione forfettaria dei costi in relazione ai ricavi accertati, eventualmente con ausilio di consulenza tecnica.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione come tali.
art. 111, comma 6, Cost.
La violazione del minimo costituzionale ricorre solo se la motivazione manca del tutto, è apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.
artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente che denuncia omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento e il modo della discussione processuale e la sua decisività.
art. 115 c.p.c.
Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificamente contestati; nel caso concreto non vi è stata violazione, perché le dichiarazioni di terzi nel pvc erano liberamente valutabili insieme agli altri elementi.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio: una volta operata la presunzione legale sui movimenti bancari, spetta al contribuente fornire la prova contraria.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili se gravi, precise e concordanti; il fatto noto può costituire premessa di un'ulteriore presunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto.
art. 2247 c.c.
L'esistenza di un rapporto sociale non richiede, per sé sola, che i movimenti sui conti dei soci siano automaticamente attribuiti alla società; nel caso concreto la Corte ha ritenuto sufficiente la prova presuntiva della sostanziale riferibilità dei conti alla società.
art. 32, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
Le risultanze dei conti bancari possono fondare l'accertamento; se i conti sono intestati a terzi, l'Amministrazione deve provarne la sostanziale riferibilità al contribuente, anche per presunzioni, e il contribuente può vincere la presunzione con prova contraria. Dopo Corte cost. n. 10/2023, a fronte di ricavi occulti da prelevamenti non giustificati, deve potersi dedurre forfettariamente il costo di produzione.
art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
In presenza di intestazione fittizia o di sostanziale riferibilità dei conti, i dati bancari dei terzi possono essere utilizzati per la rettifica dei redditi del contribuente o della società.
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
L'accertamento del reddito non può arrestarsi ai soli ricavi o proventi emersi, ma deve tener conto anche dei costi nella loro incidenza sul reddito imponibile.
art. 51 d.P.R. n. 633/1972
Le presunzioni sulle movimentazioni bancarie valgono anche ai fini IVA; il contribuente deve fornire la prova contraria dell'estraneità dei movimenti all'attività imponibile.
art. 7 L. n. 212/2000
L'obbligo di allegazione riguarda i documenti richiamati nell'atto impositivo, ma non necessariamente quelli richiamati solo nel pvc; inoltre, nel caso concreto gli avvisi non erano una mera fotocopia del pvc.
art. 53 Cost.
La Corte ha riconosciuto che il principio di capacità contributiva impone di non tassare ricavi presunti senza consentire la deduzione dei costi necessari alla loro produzione.
art. 2728 c.c.
Le presunzioni legali operano senza bisogno di una prova rafforzata o di resistenza da parte dell'Ufficio.
art. 52 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato solo in relazione alla censura sulla motivazione e sul contenuto dell'avviso di accertamento; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza.
art. 53 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato solo dalla parte ricorrente; la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fosse illegittimità per mera adesione al pvc.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non già carenze motivazionali, argomentazioni o elementi istruttori singoli.
- In tema di accertamenti bancari, i movimenti su conti formalmente intestati a terzi possono essere utilizzati dall'Amministrazione se è provata, anche in via presuntiva, la loro sostanziale riferibilità al contribuente; non è necessario dimostrare che il conto sia utilizzato esclusivamente dal contribuente.
- Le dichiarazioni di terzi riportate nel processo verbale di constatazione sono liberamente valutabili dal giudice insieme agli altri elementi probatori e possono contribuire, in presenza di ulteriori circostanze, alla costruzione presuntiva della pretesa fiscale.
- Il preteso divieto di 'doppie presunzioni' non impedisce che un fatto accertato in via presuntiva costituisca la base logica di un'ulteriore presunzione, purché il ragionamento inferenziale sia coerente e sorretto da elementi gravi, precisi e concordanti.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2023, quando l'accertamento fiscale fondato su movimenti bancari conduce a ricavi occulti, deve essere consentita al contribuente la deduzione forfettaria dei costi di produzione, altrimenti si viola il principio di capacità contributiva.
- L'avviso di accertamento può essere motivato per relationem mediante rinvio al pvc, purché gli elementi richiamati siano già noti al contribuente e l'atto esponga comunque le ragioni dell'adesione dell'Ufficio alle conclusioni del verificatore.
- L'obbligo di allegazione ex art. 7 dello Statuto del contribuente non si estende automaticamente ai documenti menzionati solo nel pvc, se non costituiscono parte integrante della motivazione dell'atto impositivo.
- rami specificati alla sentenza tributaria non risultano nella tassonomia; pertanto i campi di classificazione restano vuoti
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