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Sentenza

Sentenza del 12/02/2016 n. 223 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

CONTENZIOSO - contributo unificato.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la richiesta di pagamento del contributo unificato, ritenendo impugnabile l'invito ricevuto. La Commissione ha invece ritenuto che tale atto sia un semplice invito alla regolarizzazione spontanea dell'omesso o insufficiente versamento, da effettuare entro 30 giorni senza interessi né sanzioni. Non trattandosi di un atto di accertamento, di liquidazione, di riscossione coattiva o comunque di uno degli atti autonomamente impugnabili, l'invito non può essere contestato immediatamente davanti al giudice tributario.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Genova ha dichiarato inammissibile l'appello, confermando la non impugnabilità autonoma dell'invito al pagamento del contributo unificato. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate in 300 euro, oltre oneri ed eventuali spese prenotate a debito. La tutela del contribuente resta possibile mediante impugnazione della successiva cartella di pagamento, nella quale possono essere fatti valere anche i vizi dell'atto presupposto.

Norme richiamate

  • Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992

    La disposizione individua gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario. L'invito al pagamento del contributo unificato, non essendo un atto di accertamento, liquidazione o riscossione formalizzata, non rientra tra tali atti.

  • D.Lgs. n. 542/1992, art. 19

    Il riferimento contenuto nella pronuncia esclude che l'invito al pagamento possa essere assimilato a un atto impositivo o di accertamento autonomamente contestabile.

  • Sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 6293/2007 e n. 16428/2007

    Gli avvisi bonari o gli inviti a fornire chiarimenti non sono normalmente autonomamente impugnabili, poiché la pretesa tributaria deve essere formalizzata con un successivo atto, come l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento.

  • Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Enna n. 125/3/09

    È stato ritenuto inammissibile il ricorso contro l'avviso bonario relativo al contributo unificato, qualificato come atto amministrativo non compreso tra quelli impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.

Massime di principio

  • Un invito bonario o una richiesta di regolarizzazione, priva di sanzioni e interessi e finalizzata al pagamento spontaneo, non è di regola autonomamente impugnabile.
  • L'impugnazione deve essere proposta contro il successivo atto formalizzato di riscossione, come la cartella di pagamento, potendo in quella sede contestare anche i vizi dell'invito o dell'atto presupposto.
  • La mera lesività economica dell'atto non è sufficiente: occorre che l'atto rientri tra quelli espressamente o sostanzialmente impugnabili davanti al giudice tributario.
  • Prima di ricorrere contro una richiesta di pagamento occorre distinguere tra semplice comunicazione amministrativa e atto impositivo o esecutivo, verificando natura, effetti giuridici e inserimento nell'elenco degli atti impugnabili.
  • La proposizione di un ricorso contro un atto non impugnabile può comportare una pronuncia di inammissibilità e la condanna alle spese.

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