Sentenza n. 542/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento, prot. n. 0075613 del 24.4.2025, adottato dall'Agenzia Campania per l'Edilizia Residenziale (ACER), Dipartimento di Salerno, in persona del legale rappresentante p.t. (All. 1) con cui ha disposto la decadenza dell'assegnazione, cod. 5551595850, dell'alloggio sito in Polla alla L.tà Casiola, scala U, piano 3, interno 6, in sfavore del ricorrente, comunicato a mezzo raccomandata ar in data 9.5.2025; di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e, comunque, funzionalmente connesso, anche se non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore ERP)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, assegnatario dell'alloggio dal 1990 e titolare del relativo contratto di locazione, ha impugnato il provvedimento del 24 aprile 2025 con cui ACER ha disposto la decadenza dall'assegnazione, deducendo violazione della legge n. 241/1990, del d.P.R. n. 1035/1972 e del regolamento regionale Campania n. 11/2019. In particolare, ha lamentato che l'atto, pur qualificato come avviso di avvio del procedimento, non gli avrebbe consentito un effettivo contraddittorio procedimentale; violazione del principio tempus regit actum e della stabilità dei rapporti giuridici; carenza di istruttoria e di prova circa la proprietà di un immobile nel Comune di Albanella, desunta dall'amministrazione dai soli dati catastali; difetto di motivazione, travisamento, illogicità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, sviamento, violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento, nonché degli artt. 3, 14, 15 e 97 Cost. e dell'art. 8 CEDU. ACER ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito le censure relative al procedimento, all'istruttoria e alla motivazione dell'atto. Il giudice ha distinto, nell'edilizia residenziale pubblica, la fase pubblicistica antecedente all'assegnazione, nella quale l'amministrazione esercita poteri autoritativi e sussistono interessi legittimi, dalla fase successiva all'assegnazione e alla stipula del contratto, nella quale si instaura un rapporto paritetico di locazione e la posizione dell'assegnatario è di diritto soggettivo. Poiché la controversia riguardava la decadenza dall'assegnazione di un alloggio già assegnato e oggetto di contratto di locazione, essa rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Le spese sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
d.P.R. 1035/1972
La disciplina dell'edilizia residenziale pubblica è richiamata per individuare il quadro della precedente assegnazione dell'alloggio; la decisione sulla giurisdizione è fondata sulla distinzione tra fase di assegnazione e fase successiva alla stipula del contratto.
Regolamento della Regione Campania n. 11/2019, art. 9, comma 1, lett. b)
La disposizione è richiamata quale norma sostanziale posta dall'amministrazione a fondamento della decadenza, ma il TAR non ne esamina l'applicazione nel merito per difetto di giurisdizione.
l. 241/1990, artt. 1, 2, 3 e 7 ss.
Le disposizioni sono state invocate dal ricorrente con riferimento alla partecipazione procedimentale, alla motivazione e alle regole generali dell'azione amministrativa; il TAR non esamina tali censure poiché declina la giurisdizione.
Massime di principio
- Nell'edilizia residenziale pubblica, la fase antecedente al provvedimento di assegnazione, diretta alla selezione dei beneficiari e all'assegnazione dell'alloggio, ha natura pubblicistica: l'amministrazione esercita poteri autoritativi e le posizioni degli aspiranti hanno natura di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
- Dopo il provvedimento di assegnazione e la stipula del contratto di locazione, si instaura un rapporto paritetico di natura privatistica, nel quale la posizione dell'assegnatario è di diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
- Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alle vicende successive all'assegnazione e alla stipula del contratto di edilizia residenziale pubblica, comprese decadenza, risoluzione, rilascio, sgombero e subentro nell'alloggio.
- Il riparto di giurisdizione in materia di edilizia residenziale pubblica si determina in base al petitum sostanziale e alla collocazione della controversia nella fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione, non in base alla qualificazione formale dell'atto impugnato.
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