Ordinanza n. 387/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -della Nota del 30.12.2026, a firma del Responsabile dell’Area Sviluppo del Territorio – Area Servizi Tecnici e Territorio del Comune di Trezzano sul Naviglio, notificata alla ricorrente in pari data a mezzo p.e.c., recante oggetto: “Provvedimento di diniego della richiesta di autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari impresa IPAS s.p.a. - P. IVA 02495130011 - Pratiche ID 02495130011-26092025-0811, 02495130011-26092025-0824, 0249513001 1-26092025-0838, 0249513001 1-15092025-0845, 0249513001 1-26092025-0855, 0249513001 1-26092025-0913, 0249513001 1-26092025-0946, 0249513001 1-26092025-1004, 0249513001 1-26O92O25-1O17, 024951300 11-26092025-1033, 02495130011-26092025-1050, 024951 ZOO1 1-25092025-1541, 02495130011-25O92O2S-1600”, con cui, in riscontro all’istanza della Ipas s.p.a., di rilascio di autorizzazioni per l’installazione di impianti pubblicitari nel Comune di Trezzano sul Naviglio, la P.A. resistente dichiarava di non poter rilasciare i titoli di interesse, sul presupposto di non essere il “Regolamento per la Disciplina degli Impianti di Pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico”, Delibera di C.C. n. 37 del 22.04.2025, applicabile alla fattispecie di istanza, e di essere, invece, con riguardo al tipo di attività e alle installazioni oggetto di richiesta, gli stessi esclusivamente rientranti nell’alveo delle procedure a evidenza pubblica; -del connesso preavviso di diniego, datato 28.10.2025, anch’esso notificato a mezzo p.e.c., con cui l’Amministrazione resistente anticipava le proprie illegittime intenzioni reiettive, poi sostanzialmente riprodotte nella Nota di diniego, preavviso riscontrato dalla Ipas con osservazioni vergate dai suoi difensori del 31.10.2025; nonché, ancora, per l’ANNULLAMENTO, previa concessione di misura cautelare, - di ciascun ulteriore atto presupposto, pregresso, successivo e/o comunque collegato a quello gravato, ancorché non conosciuto, poiché mai reso noto e/o notificato alla ricorrente, ivi compreso, ove d’uopo, il ridetto “Regolamento per la Disciplina degli Impianti di Pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico”, Delibera di C.C. n. 37 del 22.04.2025, in particolare, agli artt. 38, 41 e 43, solo nel caso in cui si rivelino irrazionalmente (rispetto al restante, integrale contesto della norma regolamentare) ostativi al rilascio (nonché mantenimento) di autorizzazioni per l’installazione di impianti pubblicitari presso il Comune di Trezzano sul Naviglio. E ciò, per giunta, in assenza di riferimenti, nel detto Regolamento, all’intento di indire eventuali procedure competitive di selezione pubblica per l’assegnazione di spazi pubblicitari presso il territorio comunale, e su cui si riservano motivi aggiunti; nonché, infine, per l’ACCERTAMENTO e la DECLARATORIA -del diritto della ricorrente a ottenere provvedimenti espressi, realmente e seriamente partecipati, tutti compiutamente ed esaustivamente motivati in relazione all’istanza presentata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale di autorizzazioni per l’installazione di impianti pubblicitari, fondato sulla ritenuta inapplicabilità del regolamento comunale e sulla necessità di procedure a evidenza pubblica
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa pubblicitaria)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha impugnato il diniego del Comune, nonché il preavviso di diniego e gli atti connessi, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha contestato, in particolare, la motivazione del provvedimento e l’applicazione del regolamento comunale sugli impianti pubblicitari, sostenendo l’illegittimità del rifiuto di esaminare le istanze sul presupposto che l’attività e le installazioni dovessero essere assegnate esclusivamente mediante procedure a evidenza pubblica. È stata inoltre formulata domanda di accertamento del diritto a ottenere provvedimenti espressi, effettivamente partecipati e compiutamente motivati.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente, a un primo sommario esame, il fumus boni iuris. Il diniego è apparso poco perspicuo e in parte contraddittorio, poiché l’indizione di una gara non può essere rimessa a una scelta arbitraria e incerta nei tempi dell’amministrazione locale. Il giudice ha inoltre rilevato che il diniego e il regolamento comunale, per come applicato, non risultano conformi alla legge e ai principi di settore: non è legittimo imporre che l’istanza sia necessariamente collegata a una specifica attività, con indicazione della relativa durata, sede e titolare, escludendo in via generale le richieste dell’impresa finalizzate alla vendita di spazi pubblicitari a terzi e non riferite a un’attività già individuata e valutabile al momento della presentazione. È stato ritenuto sussistente anche il periculum in mora, poiché il diniego impediva sostanzialmente all’impresa di svolgere nel territorio comunale la propria attività pubblicitaria. La domanda cautelare è stata quindi accolta, con ordine al Comune di riesaminare nel merito le istanze senza applicare le preclusioni ritenute illegittime. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 1° dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è stata applicata per la decisione sulla domanda cautelare, accolta in presenza di fumus boni iuris e di danno grave e irreparabile.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può sussistere quando il provvedimento amministrativo sia poco perspicuo o contraddittorio e fondi il diniego su un presupposto giuridico non conforme alla legge e ai principi di settore.
- L’amministrazione locale non può subordinare l’indizione di una procedura a evidenza pubblica a una scelta arbitraria e indeterminata nei tempi, utilizzando tale eventualità come ragione per non esaminare le istanze presentate.
- In materia di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari, non è legittimo imporre in via generale che l’istanza sia collegata a una specifica attività commerciale già individuata, con indicazione della durata, della sede e del titolare, escludendo le richieste dirette allo svolgimento dell’attività di vendita di spazi pubblicitari a terzi.
- Quando il diniego impedisce sostanzialmente a un’impresa di svolgere nel territorio comunale la propria attività economica, sussiste il danno grave e irreparabile rilevante ai fini della tutela cautelare.
- Il giudice cautelare può ordinare all’amministrazione di riesaminare le istanze senza applicare le preclusioni ritenute illegittime, lasciando impregiudicata la valutazione amministrativa nel merito.
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