Cassazione Penale, Sentenza n. 33423/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione articolato in due motivi: 1) vizio di motivazione e insufficiente prova dell'attribuzione delle condotte all'imputato, deducendo che l'imputato sarebbe stato identificato sul luogo solo una volta e che la mera intestazione del furgone non prova la responsabilità; 2) violazione di legge e errata qualificazione della condotta come deposito incontrollato penalmente rilevante (art.256, comma 2 d.lgs. n.152/2006), sostenendo che si sarebbe trattato al più di deposito temporaneo lecito e che mancava un diretto collegamento fra i rifiuti e l'attività dell'impresa (oltre a dedurre l'assenza di sequestro/inventario, la possibilità che il furgone fosse autorizzato al trasporto e che i materiali fossero stati ricaricati).
La decisione
La Corte rigetta il ricorso e conferma la sentenza di condanna del Tribunale di Firenze (ammenda di euro 3.400,00). La Corte ritiene che la condanna sia fondata su indizi gravi, precisi e concordanti: dichiarazioni del denunciante su accessi ripetuti del furgone intestato all'imputato, immagini acquisite con "foto-trappole" che rilevavano ripetuti scarichi, nonché il controllo in cui l'imputato è stato colto mentre riponeva materiali ferrosi. Esclude che si sia trattato di mero deposito temporaneo, rilevando la reiterazione, la consistente quantità di rifiuti, l'accumulo in un capannone abbandonato non nella disponibilità dell'imputato e gli incendi per fare spazio a ulteriori abbandoni. Sul profilo soggettivo, la Corte interpreta l'art.256 comma 2 como norma che sanziona penalmente i titolari di imprese o responsabili di enti che abbandonano o depositano rifiuti in modo incontrollato in ragione della loro qualifica, non richiedendo un collegamento diretto e specifico tra i rifiuti e l'attività svolta, salvo che i rifiuti siano manifestamente di natura esclusivamente domestica ed estranei ad ogni attività riconducibile all'impresa.
Norme richiamate
codice penale, art. 81, comma finale
Richiamato come norma generale relativa alla responsabilità penale (concernente la determinazione della pena o circostanze aggravanti/attenuanti), usata nel capo di imputazione originario.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 2 (in relazione al comma 1, lett. a))
La norma punisce penalmente i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti; la Corte interpreta la disposizione per rapporto alla sola qualifica soggettiva: non è richiesto un collegamento diretto tra i rifiuti e l'attività dell'impresa, ma che i rifiuti non siano manifestamente estranei ad ogni attività esercitabile dall'impresa (cioè la norma colpisce chi, per la sua qualifica, ha l'onere/organizzazione per smaltire i rifiuti).
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 255, comma 1
Prevede una sanzione amministrativa per "chiunque" abbandona o deposita rifiuti; costituisce il riferimento per distinguere la fattispecie amministrativa da quella penale (art.256) che grava più gravemente i soggetti qualificati.
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b)
Individua i motivi di ricorso per cassazione: lett. e) vizi di motivazione relativi all'attribuzione del fatto; lett. b) violazione di legge. La Corte valuta la legittimità e la motivazione delle censure secondo i limiti propri del giudizio di legittimità.
Giurisprudenza citata: Sez. 3, n. 13817 del 05/02/2021 (Pascariello)
Parte della giurisprudenza di legittimità considera l'elemento soggettivo (la qualifica di titolare di impresa/responsabile di ente) come specializzante rispetto all'art.255; la distinzione tra illecito amministrativo e penale va valutata anche considerando se i rifiuti siano di natura domestica oppure riconducibili a produzione non domestica.
Massime di principio
- La norma penale dell'art.256 comma 2 d.lgs. n.152/2006 punisce in ragione della qualifica soggettiva (titolare d'impresa/responsabile d'ente): non è necessario dimostrare un collegamento diretto e specifico tra i rifiuti e l'attività svolta, purché i rifiuti non siano manifestamente estranei a qualunque attività riconducibile all'impresa.
- Per distinguere deposito "temporaneo" lecito da "deposito incontrollato" illecito si valutano fattori quali ripetizione della condotta, quantità e tipologia dei rifiuti, luogo di deposito (se non nella disponibilità del soggetto o non idoneo), e modalità (accumuli alla rinfusa, incendi per fare spazio).
- Elementi indiziari come dichiarazioni di testimoni, immagini da "foto-trappole" e il fatto di essere colti sul fatto in un controllo possono costituire indizi gravi, precisi e concordanti sufficienti a confermare la responsabilità in Cassazione, se la valutazione probatoria non è manifestamente illogica.
- L'assenza di sequestro o di inventario dei rifiuti o l'esistenza di documenti che autorizzano il trasporto di alcuni materiali non escludono automaticamente la responsabilità penale: rileva la complessiva valutazione del contesto, della reiterazione e della natura dei materiali.
- Per difendersi efficacemente in casi simili è utile contestare non solo singoli elementi probatori ma proporre un quadro probatorio alternativo coerente (es.: prova che i materiali erano strettamente domestici, che il luogo era effettivamente autorizzato o nella disponibilità dell'imputato, o che si è trattato di un unico episodio non ripetuto).
- Il limite all'applicazione penale è rappresentato da rifiuti chiaramente e univocamente di natura domestica e di entità molto modesta; in ogni altro caso il titolare d'impresa può essere penalmente chiamato a rispondere anche senza prova di un collegamento tecnico-specifico tra i rifiuti e l'attività aziendale.
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