Sentenza n. 702/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, con concessione di ogni opportuna misura cautelare ex artt. 55 e 56 c.p.a.: - del progetto di vita personalizzato formulato dall’A.S.L. di Avellino in data -OMISSIS- con il quale sono state prescritte solo 13,75 ore settimanali di trattamento ABA (comprensive di un’ora di supervisione e due ore di parent training su base mensile), negando così la continuità terapeutica con il precedente intervento abilitativo ABA di 25 ore settimanali e 5 ore mensili di supervisione riconosciuto necessario dal T.A.R. Salerno con sentenza n. -OMISSIS-, emessa in seguito ad espletamento di C.T.U., e ritenuto altresì necessario dalla stessa A.S.L. nella valutazione del -OMISSIS-, nonché dal Supervisore e dal c.t.p.; - del diniego implicito dell’A.S.L. di prosecuzione del trattamento ABA per 25 ore settimanali oltre 5 ore di supervisione a favore della minore presso il domicilio e nei contesti di vita come si evince dalla proposta di piano terapeutico del -OMISSIS-; - di ogni altro atto anche di natura regolamentare e programmatoria e di estremi non conosciuti, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, in quanto lesivi degli interessi della minore; nonché per l’accertamento del diritto della minore a continuare a ricevere a carico del SSN per il tramite dell'A.S.L. di Avellino, in via diretta o mediante rimborso spese, il trattamento riabilitativo A.B.A. in regime domiciliare e nei contesti di vita per almeno 25 ore settimanali più 5 ore di supervisione e parent training per almeno sessanta mesi, o in via gradata, per almeno trentasei mesi; e per la condanna dell’A.S.L. di Avellino ad erogare, in via diretta o mediante rimborso spese, l’intervento cognitivo comportamentale ABA intensivo domiciliare e nei contesti di vita per almeno 25 ore settimanali più 5 ore di supervisione e parent training per almeno sessanta mesi, o in via gradata, per almeno trentasei mesi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Progetto di vita personalizzato che aveva ridotto il trattamento ABA domiciliare e nei contesti di vita da 25 ore settimanali, oltre 5 ore mensili di supervisione, a 13,75 ore settimanali complessive, nonché diniego implicito di prosecuzione del trattamento nella precedente misura
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori della minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il progetto di vita personalizzato e il diniego implicito di prosecuzione del trattamento ABA nella misura già riconosciuta da una precedente sentenza del TAR, chiedendo l’accertamento del diritto della minore all’erogazione del trattamento a carico del Servizio sanitario nazionale e la condanna dell’A.S.L. all’erogazione diretta o al rimborso delle spese. Sono stati dedotti la violazione dell’art. 3 della legge n. 134/2015, dell’art. 25 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dei principi di appropriatezza delle cure, continuità terapeutica e proporzionalità, nonché difetto di motivazione, difetto di istruttoria e contraddittorietà. In particolare, l’A.S.L. avrebbe ridotto drasticamente le ore di trattamento senza esplicitare le ragioni del discostamento dalle conclusioni della precedente C.T.U., dalla precedente sentenza del TAR, dalla propria valutazione sanitaria e dalle relazioni del supervisore e del consulente di parte. I ricorrenti hanno inoltre dedotto l’assenza di significative sopravvenienze cliniche idonee a giustificare la riduzione e hanno chiesto una durata del trattamento compresa tra 36 e 60 mesi. L’A.S.L. ha sostenuto la conformità del piano alle linee guida e l’adeguatezza del trattamento, chiedendo in subordine una nuova verifica o C.T.U.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto sussistenti il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione, poiché il progetto impugnato non indicava le concrete ragioni della riduzione da 25 ore settimanali, oltre 5 ore mensili di supervisione, a 13,75 ore complessive. L’A.S.L. avrebbe dovuto considerare la situazione individuale della minore, il trattamento precedentemente praticato, gli obiettivi raggiunti e quelli ancora da conseguire, nonché motivare puntualmente ogni eventuale riduzione o aumento delle ore. Il TAR ha valorizzato la precedente C.T.U., che aveva ritenuto necessario un trattamento ABA intensivo di almeno 25 ore settimanali in tutti i contesti di vita, oltre alla supervisione mensile, e ha rilevato l’assenza di significative sopravvenienze idonee a giustificare il nuovo piano. La discrezionalità tecnica dell’A.S.L. non esclude il sindacato giurisdizionale sull’eventuale travisamento dei fatti, carenza istruttoria, illogicità o inattendibilità delle valutazioni. La C.T.U. può essere utilizzata come strumento di controllo della correttezza tecnico-scientifica dell’azione amministrativa, senza sostituire il giudice all’amministrazione. Il TAR ha quindi ordinato all’A.S.L. di garantire 25 ore settimanali di trattamento ABA in tutti i contesti di vita, oltre 5 ore mensili di supervisione da parte di un analista BCBA o IBA. Ha però limitato la durata iniziale a 36 mesi dalla comunicazione o notificazione della sentenza, anziché ai 36-60 mesi richiesti in via alternativa dai ricorrenti, prevedendo che, dopo il primo semestre o comunque successivamente, l’A.S.L. possa modificare il trattamento, in aumento o in diminuzione, sulla base di un’istruttoria specifica e concreta. Al termine dei 36 mesi, in mancanza di precedenti modifiche, l’A.S.L. dovrà rivalutare la situazione mediante visita specialistica e test valutativi, motivando specificamente ogni variazione delle ore in relazione alle condizioni della minore, ai resoconti di supervisione, agli esiti degli accertamenti, agli obiettivi raggiunti e a quelli ancora da perseguire. L’A.S.L. è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 800, oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 3 l. 134/2015
Le prestazioni e i trattamenti per le persone con disturbo dello spettro autistico devono essere individuati alla luce delle più avanzate evidenze scientifiche e ricompresi nell’ambito della tutela sanitaria prevista dall’ordinamento.
art. 25 d.P.C.M. 12 gennaio 2017
L’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo rientra nei livelli essenziali di assistenza; il trattamento ABA può concorrere alla loro concreta attuazione.
art. 3 l. 241/1990
Il progetto di vita deve indicare le ragioni concrete della scelta terapeutica e della misura delle ore di trattamento, soprattutto quando l’amministrazione si discosta da un precedente trattamento ritenuto necessario.
artt. 55 e 56 c.p.a.
Hanno costituito la base processuale per la richiesta e la concessione della tutela cautelare, dapprima monocratica e poi assorbita nella definizione del giudizio.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, dopo l’avviso alle parti in camera di consiglio.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha fondato l’ordine di oscuramento dei dati identificativi della minore e dei genitori.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a fondamento dell’oscuramento dei dati personali nel caso di diffusione della sentenza.
Massime di principio
- Quando un’azienda sanitaria riduce sensibilmente l’intensità di un trattamento riabilitativo precedentemente riconosciuto come necessario, deve fornire una motivazione specifica e congrua, fondata su un’istruttoria aggiornata e riferita alla situazione individuale dell’assistito, agli obiettivi raggiunti e a quelli ancora da perseguire.
- La discrezionalità tecnica dell’amministrazione sanitaria nella predisposizione del progetto terapeutico non impedisce il sindacato del giudice amministrativo quando emergano difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità o inattendibilità delle valutazioni tecnico-scientifiche.
- La consulenza tecnica d’ufficio può essere utilizzata dal giudice amministrativo come strumento di controllo dell’attendibilità e della correttezza metodologica delle valutazioni sanitarie dell’amministrazione, senza trasformarsi in sostituzione del giudice alle determinazioni amministrative.
- L’erogazione di un trattamento riabilitativo per il disturbo dello spettro autistico deve essere modulata rebus sic stantibus: il riconoscimento giudiziale di una determinata intensità non esclude successive modifiche, ma queste richiedono una specifica istruttoria, visite specialistiche, test valutativi e motivazione puntuale.
- La durata del trattamento ABA non può essere predeterminata in modo immutabile fino alla maggiore età; deve essere coordinata con la periodicità di rivalutazione prevista dalla disciplina regionale e con l’evoluzione clinica individuale, ferma la necessità di garantire nell’immediato il trattamento appropriato.
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