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Sentenza

Sentenza n. 702/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, con concessione di ogni opportuna misura cautelare ex artt. 55 e 56 c.p.a.: - del progetto di vita personalizzato formulato dall’A.S.L. di Avellino in data -OMISSIS- con il quale sono state prescritte solo 13,75 ore settimanali di trattamento ABA (comprensive di un’ora di supervisione e due ore di parent training su base mensile), negando così la continuità terapeutica con il precedente intervento abilitativo ABA di 25 ore settimanali e 5 ore mensili di supervisione riconosciuto necessario dal T.A.R. Salerno con sentenza n. -OMISSIS-, emessa in seguito ad espletamento di C.T.U., e ritenuto altresì necessario dalla stessa A.S.L. nella valutazione del -OMISSIS-, nonché dal Supervisore e dal c.t.p.; - del diniego implicito dell’A.S.L. di prosecuzione del trattamento ABA per 25 ore settimanali oltre 5 ore di supervisione a favore della minore presso il domicilio e nei contesti di vita come si evince dalla proposta di piano terapeutico del -OMISSIS-; - di ogni altro atto anche di natura regolamentare e programmatoria e di estremi non conosciuti, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, in quanto lesivi degli interessi della minore; nonché per l’accertamento del diritto della minore a continuare a ricevere a carico del SSN per il tramite dell'A.S.L. di Avellino, in via diretta o mediante rimborso spese, il trattamento riabilitativo A.B.A. in regime domiciliare e nei contesti di vita per almeno 25 ore settimanali più 5 ore di supervisione e parent training per almeno sessanta mesi, o in via gradata, per almeno trentasei mesi; e per la condanna dell’A.S.L. di Avellino ad erogare, in via diretta o mediante rimborso spese, l’intervento cognitivo comportamentale ABA intensivo domiciliare e nei contesti di vita per almeno 25 ore settimanali più 5 ore di supervisione e parent training per almeno sessanta mesi, o in via gradata, per almeno trentasei mesi.

Giustizia amministrativa202600454

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Progetto di vita personalizzato che aveva ridotto il trattamento ABA domiciliare e nei contesti di vita da 25 ore settimanali, oltre 5 ore mensili di supervisione, a 13,75 ore settimanali complessive, nonché diniego implicito di prosecuzione del trattamento nella precedente misura

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitori della minore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il progetto di vita personalizzato e il diniego implicito di prosecuzione del trattamento ABA nella misura già riconosciuta da una precedente sentenza del TAR, chiedendo l’accertamento del diritto della minore all’erogazione del trattamento a carico del Servizio sanitario nazionale e la condanna dell’A.S.L. all’erogazione diretta o al rimborso delle spese. Sono stati dedotti la violazione dell’art. 3 della legge n. 134/2015, dell’art. 25 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dei principi di appropriatezza delle cure, continuità terapeutica e proporzionalità, nonché difetto di motivazione, difetto di istruttoria e contraddittorietà. In particolare, l’A.S.L. avrebbe ridotto drasticamente le ore di trattamento senza esplicitare le ragioni del discostamento dalle conclusioni della precedente C.T.U., dalla precedente sentenza del TAR, dalla propria valutazione sanitaria e dalle relazioni del supervisore e del consulente di parte. I ricorrenti hanno inoltre dedotto l’assenza di significative sopravvenienze cliniche idonee a giustificare la riduzione e hanno chiesto una durata del trattamento compresa tra 36 e 60 mesi. L’A.S.L. ha sostenuto la conformità del piano alle linee guida e l’adeguatezza del trattamento, chiedendo in subordine una nuova verifica o C.T.U.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto sussistenti il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione, poiché il progetto impugnato non indicava le concrete ragioni della riduzione da 25 ore settimanali, oltre 5 ore mensili di supervisione, a 13,75 ore complessive. L’A.S.L. avrebbe dovuto considerare la situazione individuale della minore, il trattamento precedentemente praticato, gli obiettivi raggiunti e quelli ancora da conseguire, nonché motivare puntualmente ogni eventuale riduzione o aumento delle ore. Il TAR ha valorizzato la precedente C.T.U., che aveva ritenuto necessario un trattamento ABA intensivo di almeno 25 ore settimanali in tutti i contesti di vita, oltre alla supervisione mensile, e ha rilevato l’assenza di significative sopravvenienze idonee a giustificare il nuovo piano. La discrezionalità tecnica dell’A.S.L. non esclude il sindacato giurisdizionale sull’eventuale travisamento dei fatti, carenza istruttoria, illogicità o inattendibilità delle valutazioni. La C.T.U. può essere utilizzata come strumento di controllo della correttezza tecnico-scientifica dell’azione amministrativa, senza sostituire il giudice all’amministrazione. Il TAR ha quindi ordinato all’A.S.L. di garantire 25 ore settimanali di trattamento ABA in tutti i contesti di vita, oltre 5 ore mensili di supervisione da parte di un analista BCBA o IBA. Ha però limitato la durata iniziale a 36 mesi dalla comunicazione o notificazione della sentenza, anziché ai 36-60 mesi richiesti in via alternativa dai ricorrenti, prevedendo che, dopo il primo semestre o comunque successivamente, l’A.S.L. possa modificare il trattamento, in aumento o in diminuzione, sulla base di un’istruttoria specifica e concreta. Al termine dei 36 mesi, in mancanza di precedenti modifiche, l’A.S.L. dovrà rivalutare la situazione mediante visita specialistica e test valutativi, motivando specificamente ogni variazione delle ore in relazione alle condizioni della minore, ai resoconti di supervisione, agli esiti degli accertamenti, agli obiettivi raggiunti e a quelli ancora da perseguire. L’A.S.L. è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 800, oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 134/2015

    Le prestazioni e i trattamenti per le persone con disturbo dello spettro autistico devono essere individuati alla luce delle più avanzate evidenze scientifiche e ricompresi nell’ambito della tutela sanitaria prevista dall’ordinamento.

  • art. 25 d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    L’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo rientra nei livelli essenziali di assistenza; il trattamento ABA può concorrere alla loro concreta attuazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il progetto di vita deve indicare le ragioni concrete della scelta terapeutica e della misura delle ore di trattamento, soprattutto quando l’amministrazione si discosta da un precedente trattamento ritenuto necessario.

  • artt. 55 e 56 c.p.a.

    Hanno costituito la base processuale per la richiesta e la concessione della tutela cautelare, dapprima monocratica e poi assorbita nella definizione del giudizio.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, dopo l’avviso alle parti in camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Ha fondato l’ordine di oscuramento dei dati identificativi della minore e dei genitori.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a fondamento dell’oscuramento dei dati personali nel caso di diffusione della sentenza.

Massime di principio

  • Quando un’azienda sanitaria riduce sensibilmente l’intensità di un trattamento riabilitativo precedentemente riconosciuto come necessario, deve fornire una motivazione specifica e congrua, fondata su un’istruttoria aggiornata e riferita alla situazione individuale dell’assistito, agli obiettivi raggiunti e a quelli ancora da perseguire.
  • La discrezionalità tecnica dell’amministrazione sanitaria nella predisposizione del progetto terapeutico non impedisce il sindacato del giudice amministrativo quando emergano difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità o inattendibilità delle valutazioni tecnico-scientifiche.
  • La consulenza tecnica d’ufficio può essere utilizzata dal giudice amministrativo come strumento di controllo dell’attendibilità e della correttezza metodologica delle valutazioni sanitarie dell’amministrazione, senza trasformarsi in sostituzione del giudice alle determinazioni amministrative.
  • L’erogazione di un trattamento riabilitativo per il disturbo dello spettro autistico deve essere modulata rebus sic stantibus: il riconoscimento giudiziale di una determinata intensità non esclude successive modifiche, ma queste richiedono una specifica istruttoria, visite specialistiche, test valutativi e motivazione puntuale.
  • La durata del trattamento ABA non può essere predeterminata in modo immutabile fino alla maggiore età; deve essere coordinata con la periodicità di rivalutazione prevista dalla disciplina regionale e con l’evoluzione clinica individuale, ferma la necessità di garantire nell’immediato il trattamento appropriato.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieMotivazione del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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