Ordinanza n. 442/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento di concessione demaniale marittima ex art. 36 cod. nav., di estremi e data non noti, per l’utilizzazione a fini turistici – ricreativi di un tratto di spiaggia in favore della Bluserena S.p.a. per la durata di 120 giorni; - della nota del 22 maggio 2026 prot. n. 22014 del responsabile del Settore VIII Governo del Territorio, avente ad oggetto il “riscontro alle osservazioni” formulate dal ricorrente; - dell’avviso ad opponendum, a firma del responsabile del Settore VIII Governo del Territorio, relativo all’istanza di concessione demaniale marittima ex art. 36 cod. nav. presentata da Bluserena S.p.a.; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale a quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: concessione demaniale marittima provvisoria ex art. 36 cod. nav. rilasciata a una società per 120 giorni, formalmente per “altri usi” ma destinata alla realizzazione di uno stabilimento balneare, nonché atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune di Ginosa ha rilasciato alla società controinteressata una concessione demaniale marittima provvisoria, in un’area confinante con la sua proprietà, dichiarandosi interessata a divenire concessionaria del tratto di litorale e contestando la scelta dell’amministrazione di procedere senza gara pubblica. Ha dedotto molteplici profili di illegittimità, tra cui l’uso improprio della qualificazione formale della concessione come destinata ad “altri usi”, benché fossero previsti ombrelloni, bagni, docce e passerelle, nonché l’assegnazione dell’area nonostante la precedente esclusione della stessa dalle aree messe a bando per concessioni turistico-ricreative e la precedente pronuncia del TAR che aveva dichiarato illegittima la proroga della concessione già detenuta dalla controinteressata nella medesima area. È stato inoltre contestato che l’esercizio della concessione richiedesse il passaggio su un ponticello realizzato dalla controinteressata, già ritenuto abusivo dal Comune, con intimazione di demolizione confermata giudizialmente in primo grado. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito il difetto di legittimazione e interesse a ricorrere e hanno dedotto l’infondatezza delle censure.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare intesa alla sospensione immediata della concessione, senza definire le questioni di rito e di merito. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che la ricorrente non avrebbe ottenuto l’assegnazione dell’area per effetto della sospensione, poiché il suo interesse cautelare consisteva soltanto nell’aspirazione allo svolgimento di una gara; al contrario, la sospensione avrebbe arrecato alla controinteressata un pregiudizio immediato, imponendo la cessazione delle attività stagionali già avviate. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha tuttavia ravvisato, nella fase sommaria, profili di marcata illegittimità: la concessione, pur formalmente rilasciata per “altri usi”, sembrerebbe assentire in concreto un vero stabilimento balneare, con occupazione dell’area mediante strutture e attrezzature tipiche, senza gara pubblica; la scelta apparirebbe inoltre problematica alla luce della precedente esclusione dell’area dal bando e della già accertata illegittimità della proroga della precedente concessione. È stato ritenuto sintomatico di eccesso di potere anche l’assenso all’utilizzo dell’area mediante un ponticello abusivo, la cui demolizione era stata ordinata dal Comune ed era ancora efficace. In ragione della necessità di approfondire nel contraddittorio i motivi, le difese e le eccezioni, il TAR ha fissato l’udienza pubblica del 10 febbraio 2027 per la trattazione di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., compensando le spese della fase cautelare. Il Collegio si è riservato di valutare, all’esito, l’eventuale trasmissione degli atti ad altre autorità amministrative e/o giudiziarie.
Norme richiamate
art. 36 cod. nav.
La qualificazione formale della concessione demaniale non è decisiva quando l’utilizzazione concretamente assentita consiste nella realizzazione di uno stabilimento balneare con strutture e attrezzature turistico-ricreative.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Quando la causa cautelare presenta profili da approfondire e le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate dalla sollecita definizione del merito, il giudice può fissare l’udienza pubblica per la trattazione del ricorso senza concedere la sospensione dell’atto.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione giuridica dell’uso assentito su demanio marittimo rileva l’utilizzazione effettiva dell’area e non la mera denominazione formale riportata nella concessione; l’installazione di ombrelloni, bagni, docce e passerelle può integrare l’insediamento di uno stabilimento balneare, soggetto alle regole applicabili alle concessioni turistico-ricreative.
- La sospensione cautelare di una concessione demaniale non può essere accordata quando non attribuirebbe al ricorrente alcuna utilità immediata, ma si limiterebbe a perseguire l’aspettativa di una futura gara, mentre arrecherebbe un pregiudizio grave alle attività stagionali già avviate dal concessionario.
- La necessità di utilizzare, per l’esercizio di una concessione, un’opera della quale la stessa amministrazione abbia accertato l’abusività e ordinato la demolizione può costituire, in sede cautelare, un indice sintomatico di eccesso di potere nella scelta di assentire comunque l’utilizzazione demaniale.
- Quando il fumus boni iuris appare significativo ma il periculum non giustifica la sospensione immediata, le esigenze cautelari possono essere tutelate mediante la fissazione sollecita dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
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