Cassazione Civile, Ordinanza n. 07037/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
Quattro titolari di farmacie convenivano in giudizio l'azienda sanitaria provinciale chiedendo la restituzione delle somme trattenute sui pagamenti delle forniture di farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, sostenendo di avere diritto alle quote di sconto previste dall'art. 11 della legge n. 405/2001 perché il loro fatturato annuo SSN, calcolato al netto dell'IVA, non superava le soglie di legge. L'azienda sanitaria aveva invece sostenuto che, ai fini del superamento delle soglie, il fatturato dovesse essere computato includendo anche la quota ticket corrisposta dagli assistiti, con conseguente esclusione del beneficio. Il tribunale aveva accolto la domanda dei farmacisti, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo che il ticket dovesse rientrare nel fatturato rilevante. Con un unico motivo di ricorso per cassazione i farmacisti denunciavano la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della legge n. 405/2001, sostenendo che la quota ticket non è corrisposta dall'azienda sanitaria e non può quindi essere inclusa nel fatturato in regime SSN; il richiamo al lordo dei ticket sarebbe pertinente solo al diverso tema del calcolo dello sconto dovuto al SSN, non alla determinazione del fatturato.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretto l'orientamento della sentenza d'appello secondo cui, nel fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, devono essere ricomprese tutte le prestazioni erogate con oneri a carico del SSN, ivi inclusi i ticket. La Corte ha valorizzato la precedente giurisprudenza di legittimità, richiamando una decisione analoga, secondo cui la disciplina sullo sconto e quella sul calcolo del fatturato operano su piani distinti: il riferimento al lordo dei ticket attiene alla determinazione della trattenuta/sconto, mentre il fatturato va determinato al netto della sola IVA, senza escludere i ticket. Ha inoltre osservato che il sopravvenuto intervento legislativo del 2018, che dal 1° gennaio 2019 ha espressamente incluso le quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito nel calcolo del fatturato annuo, non consente di desumere, per il periodo precedente, una soluzione diversa. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 11 legge n. 405/2001
disciplina lo sconto a carico delle farmacie; per la Corte, il fatturato rilevante ai fini dell'agevolazione comprende anche le quote ticket, secondo l'interpretazione già affermata dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 1, comma 40, legge n. 662/1996
la determinazione del fatturato annuo in regime SSN va compiuta al netto dell'IVA; il riferimento al lordo dei ticket riguarda il meccanismo di calcolo dello sconto e non esclude i ticket dal fatturato.
art. 2, comma 1, legge n. 549/1995
richiamato come norma concernente le modalità di determinazione dello sconto, da effettuarsi al lordo dei ticket, distinta dalla regola sul calcolo del fatturato.
art. 1, comma 551, legge n. 145/2018
ha introdotto il comma 40-bis nell'art. 1 della legge n. 662/1996, specificando che dal 1° gennaio 2019 concorrono al fatturato annuo delle farmacie in regime SSN anche le quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, ove ne ricorrano i presupposti processuali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro formale del motivo di ricorso, dedotto come violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel regime di sconti riconosciuti alle farmacie convenzionate con il SSN, il fatturato rilevante ai fini del superamento delle soglie va determinato secondo il dato normativo applicabile, senza sovrapporre la disciplina del fatturato a quella del calcolo dello sconto.
- Il richiamo legislativo al lordo dei ticket può riferirsi esclusivamente alla determinazione della trattenuta dovuta al SSN e non implica, di per sé, che i ticket siano esclusi dal fatturato annuo considerato per l'accesso all'agevolazione.
- Quando la giurisprudenza ha già fornito un'interpretazione consolidata della norma, il ricorso per cassazione non può fondarsi su una lettura isolata di singole espressioni legislative se essa si risolve in un equivoco derivante dalla frammentarietà del testo normativo.
- Lo ius superveniens che, per il futuro, chiarisca espressamente la composizione del fatturato può essere usato come conferma dell'interpretazione già data per il passato solo se il nuovo testo non impone una lettura retroattiva diversa.
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