Sentenza n. 5385/2026 - Napoli, Sezione 6
per ottenere l’accertamento del diritto alla riliquidazione della indennità di buonuscita, con il calcolo del beneficio previsto dall'art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 (aumento di sei scatti ai fini del calcolo della liquidazione dell'indennità di buonuscita e della base pensionabile) e consequenziale condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento delle differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'INPS di riconoscere e includere nel calcolo del trattamento di fine servizio i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (ex poliziotto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, è stato collocato a riposo a domanda dal 1° gennaio 2019, dopo aver compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio utile. Ha chiesto l'accertamento del diritto all'applicazione dei sei scatti stipendiali del 2,50% ciascuno, calcolati sull'ultimo stipendio, ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, con condanna dell'INPS alle differenze del TFS, agli accessori e al risarcimento del danno da ritardo. L'INPS ha resistito eccependo, tra l'altro, la decadenza per mancata presentazione della domanda di pensionamento entro sessanta giorni dalla maturazione dei requisiti, la prescrizione decorrente dalla cessazione dal servizio e l'illegittimità costituzionale della disciplina. Il ricorrente aveva inoltre domandato rivalutazione monetaria e interessi.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda principale, riconoscendo il diritto al beneficio: secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato, i sei scatti spettano al personale delle forze di polizia, civili o militari, collocato a riposo a domanda quando abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Ha respinto l'eccezione di decadenza, precisando che il termine di sessanta giorni serve a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo e la sua inosservanza non estingue il diritto al beneficio. Ha respinto l'eccezione di prescrizione: il termine decorre dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche considerando l'effetto interruttivo del pagamento rateale, e non dalla cessazione dal servizio. Ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità, in ragione della specifica base legislativa del beneficio e della discrezionalità legislativa nell'individuare le categorie destinatarie. Ha riconosciuto gli interessi legali, ma negato la rivalutazione monetaria per il divieto di cumulo di cui all'art. 16, comma 6, l. 412/1991. Ha respinto la domanda risarcitoria da ritardo perché non è stato provato un danno ulteriore rispetto a quello compensato dagli interessi. Ha condannato l'INPS alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori e restituzione del contributo unificato effettivamente versato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987
La giurisprudenza amministrativa, dopo iniziali incertezze, è infatti ormai costantemente orientata nel senso che il beneficio in questione spetti al personale collocato a riposo a domanda di tutte le forze di polizia – sia a ordinamento civile che a ordinamento militare – alle sole condizioni che l’interessato abbia raggiunto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
Il beneficio dei sei scatti stipendiali per il calcolo della base pensionabile e dell'indennità di buonuscita spetta al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
Deve invece negarsi la rivalutazione monetaria essendo il cumulo con gli interessi vietato dall'articolo 16, comma 6, della L. 30 dicembre 1991, n. 412 (come da costante giurisprudenza in materia).
Sulle somme riconosciute non è consentito cumulare la rivalutazione monetaria con gli interessi legali.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987 spetta al personale delle forze di polizia, a ordinamento civile o militare, collocato a riposo a domanda, quando ricorrano entrambe le condizioni del compimento di 55 anni di età e della maturazione di 35 anni di servizio utile.
- Il termine di sessanta giorni per presentare la domanda di pensionamento previsto dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987 è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo e la sua inosservanza non determina la decadenza dal beneficio dei sei scatti.
- Per il credito relativo al trattamento di fine servizio, il termine di prescrizione decorre dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; il pagamento rateale è idoneo a rilevare come riconoscimento interruttivo del debito.
- La rivalutazione monetaria non può essere cumulata con gli interessi legali sulle somme dovute dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della l. 412/1991.
- Il danno da ritardo non è risarcibile in aggiunta agli interessi legali se il richiedente non prova un pregiudizio ulteriore e distinto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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