Ordinanza n. 202/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto n. 2275, adottato dall’AZIENDA USL TOSCANA NORD – OVEST il 21 luglio 2025 e comunicato, ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, attraverso la piattaforma START il 5 agosto 2025, avente ad oggetto l’aggiudicazione a favore della società Oppent S.p.A. del “servizio di fornitura, gestione, conduzione e manutenzione dell’impianto di trasporto automatizzato, pesante e leggero per il P.O. Versilia”, contraddistinto dal CIG B512CDA85A; - nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso, e in particolare, per quanto occorrer possa, dei verbali di gara n. 1, n. 2 e n. 3, comunicati il 5 agosto 2025, e dei verbali delle sedute riservate del 31 marzo 2025 e del 14 aprile 2025, ricevuti dalla ricorrente il 12 settembre 2025; per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato; e per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica, con l’aggiudicazione anche tramite subentro della società ricorrente, ovvero, in subordine, per equivalente; con contestuale istanza di accesso ex Art. 116, comma 2, del D.lgs. 2 luglio 2010, N. 104 alla documentazione richiesta da EK Robotics e non fornita dalla stazione appaltante, ossia: i) del rapporto sulla situazione del personale previsto dall’art. 46 del D.Lgs 198/2006 e allegato alla comunicazione di Oppent del 30 aprile 2025; ii) della polizza fideiussoria provvisoria e le condizioni generali della stessa allegata alla comunicazione di Oppent del 30 aprile 2025; iii) della ricevuta della comunicazione di avvenuta presentazione del rapporto sulla situazione del personale allegata alla comunicazione di Oppent del 12 maggio 2025; previa declaratoria di illegittimità del diniego tacito opposto dall’ente. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da OPPENT S.P.A. il 5.11.2025 : - in parte qua, del decreto n. 2275, adottato dall’Azienda USL Toscana Nord – Ovest in data 21 luglio 2025, avente ad oggetto l’aggiudicazione a favore della società Oppent S.p.A. del “servizio di fornitura, gestione, conduzione e manutenzione dell’impianto di trasporto automatizzato, pesante e leggero per il P.O. Versilia”, contraddistinto dal CIG B512CDA85A, nella parte in cui – approvando i verbali di gara – non ha escluso EK Robotics S.r.l. dalla procedura competitiva, nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso, e in particolare, per quanto occorrer possa, dei verbali di gara n. 1, n. 2 e n. 3, e dei verbali delle sedute riservate del 31 marzo 2025 e del 14 aprile 2025, nella parte in cui è stata ammessa alla gara EK Robotics S.r.l. e, successivamente, è stato attribuito all’offerta della stessa un punteggio di sufficienza; - in parte qua, del disciplinare di gara, per quanto concerne il meccanismo di riduzione della garanzia provvisoria di cui all’art. 10 dello stesso; - di ogni ulteriore provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EK ROBOTICS S.R.L. il 25.03.2026 : - del decreto n. 605 del 23 febbraio 2026 con cui l’AZIENDA USL TOSCANA NORD – OVEST ha disposto la proroga del contratto di appalto con la società Oppent S.p.a. per un periodo pari a quattro mesi, dal 1° marzo 2026 a fino al 30 giugno 2026 (doc. n. 23); - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del servizio di fornitura, gestione, conduzione e manutenzione dell’impianto di trasporto automatizzato del P.O. Versilia e successiva proroga del contratto con l’aggiudicataria
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore dell’operatore economico controinteressato, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione e possibile subentro, o in subordine per equivalente. Ha inoltre proposto istanza di accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. rispetto a documentazione richiesta all’aggiudicataria e non fornita dalla stazione appaltante, concernente il rapporto sulla situazione del personale, la garanzia provvisoria e la ricevuta di presentazione del rapporto. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale contestando, tra l’altro, la mancata esclusione della ricorrente principale e l’attribuzione a quest’ultima di un punteggio sufficiente, nonché il meccanismo di riduzione della garanzia provvisoria previsto dal disciplinare. Con motivi aggiunti, la ricorrente principale ha impugnato anche la proroga quadrimestrale del contratto disposta dalla stazione appaltante nelle more del giudizio.
La decisione
Nella fase cautelare il TAR ha esaminato specificamente la domanda di sospensione della proroga impugnata con motivi aggiunti. Ha ritenuto prevalente, all’esito del bilanciamento degli interessi, l’interesse dell’Amministrazione ad assicurare la continuità del servizio e non ha quindi disposto la sospensione della proroga. Tuttavia, ha rilevato che la situazione di incertezza sulla posizione azionata dalla ricorrente non poteva protrarsi indefinitamente e ha accolto l’istanza cautelare in forma propulsiva, ordinando all’Amministrazione di assumere entro il 30 giugno 2026 le determinazioni finali sulla validità dell’aggiudicazione e/o sulla revoca della gara. La trattazione di merito è stata fissata al 30 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale per la valutazione e l’adozione della tutela cautelare, compresa la misura propulsiva ordinata dal giudice.
art. 116, comma 2, c.p.a.
È invocato quale fondamento dell’istanza di accesso proposta nel corso del giudizio; l’ordinanza non definisce nel merito tale domanda.
art. 90 d.lgs. 36/2023
È richiamato in relazione alla comunicazione dell’aggiudicazione tramite la piattaforma START; l’ordinanza non svolge una specifica interpretazione della disposizione.
art. 46 d.lgs. 198/2006
È richiamato con riferimento al rapporto sulla situazione del personale richiesto nell’ambito dell’accesso alla documentazione di gara; l’ordinanza non decide nel merito la questione.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la sospensione dell’atto impugnato rischia di compromettere la continuità di un servizio pubblico, il giudice può ritenere prevalente l’interesse dell’amministrazione alla prosecuzione del servizio rispetto all’interesse del concorrente alla sospensione dell’efficacia dell’atto.
- La tutela cautelare può essere accordata in forma propulsiva quando la situazione di incertezza sulla posizione azionata non può protrarsi indefinitamente, mediante l’ordine all’amministrazione di assumere entro un termine determinato le proprie determinazioni finali sulla validità dell’aggiudicazione e sull’eventuale revoca della gara.
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