Cassazione Penale, Ordinanza n. 40369/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati perché sostanzialmente riproduttivi di censure già vagliate e disattese in appello, con motivazione immune da manifeste illogicità. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 21/10/2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi erano tre: il primo lamentava un difetto di motivazione sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; il secondo denunciava un difetto di motivazione quanto alla continuazione esterna; il terzo contestava la determinazione del trattamento punitivo. La Corte rileva che le doglianze riproducevano censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione ritenuta corretta, puntuale e logicamente coerente. In particolare, la sentenza impugnata conteneva una motivazione ritenuta esaustiva sull'abitualità della condotta, ostativa alla particolare tenuità del fatto, e sull'insussistenza dei presupposti per la continuazione; inoltre il motivo sul trattamento sanzionatorio non si confrontava con la decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La Corte richiama la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo che la motivazione di merito sull'abitualità della condotta escludesse i presupposti per il beneficio.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione logicamente coerente e giuridicamente corretta.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è applicabile quando la motivazione di merito evidenzi l'abitualità della condotta e quindi l'assenza dei presupposti richiesti dalla norma.
- La deduzione sulla continuazione esterna deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è manifestamente infondato.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio non sono ammissibili in cassazione se non si misurano con l'argomentazione della sentenza impugnata e si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito.
- All'inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., compresa la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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