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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40369/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati perché sostanzialmente riproduttivi di censure già vagliate e disattese in appello, con motivazione immune da manifeste illogicità. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 21/10/2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi erano tre: il primo lamentava un difetto di motivazione sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; il secondo denunciava un difetto di motivazione quanto alla continuazione esterna; il terzo contestava la determinazione del trattamento punitivo. La Corte rileva che le doglianze riproducevano censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione ritenuta corretta, puntuale e logicamente coerente. In particolare, la sentenza impugnata conteneva una motivazione ritenuta esaustiva sull'abitualità della condotta, ostativa alla particolare tenuità del fatto, e sull'insussistenza dei presupposti per la continuazione; inoltre il motivo sul trattamento sanzionatorio non si confrontava con la decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte richiama la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo che la motivazione di merito sull'abitualità della condotta escludesse i presupposti per il beneficio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione logicamente coerente e giuridicamente corretta.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è applicabile quando la motivazione di merito evidenzi l'abitualità della condotta e quindi l'assenza dei presupposti richiesti dalla norma.
  • La deduzione sulla continuazione esterna deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è manifestamente infondato.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio non sono ammissibili in cassazione se non si misurano con l'argomentazione della sentenza impugnata e si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito.
  • All'inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., compresa la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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