Regolamento (UE) 2017/1352
Regolamento delegato (UE) 2017/1352 della Commissione, del 18 aprile 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro unionale che recepisce gli obblighi NAFO in materia di pesca nell'Atlantico nord-occidentale. In particolare, ridefinisce la "zona di regolamentazione NAFO" e precisa in quali casi, per determinate specie e divisioni, non si applica l'obbligo di sbarco o si applicano limiti specifici di catture accessorie. La finalità è garantire il rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione e offrire certezza del diritto agli operatori del settore.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2015/98 per adeguare al diritto UE gli obblighi internazionali NAFO, chiarendo le deroghe all'obbligo di sbarco nella zona di regolamentazione NAFO.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca dei pescherecci dell'Unione nella zona di regolamentazione NAFO, con particolare riguardo alle catture e catture accessorie di stock soggetti a limiti di cattura, limiti di detenzione a bordo o taglie minime. Incide sul regime delle deroghe all'obbligo di sbarco previsto dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in coordinamento con il regolamento (CE) n. 1386/2007 e con le misure di conservazione ed esecuzione NAFO. Non modifica il regime generale fuori dall'ambito NAFO, ma rettifica anche la terminologia da usare per l'area geografica interessata.
Regolamento delegato (UE) 2017/1352 della Commissione
Il regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) 2015/98, che recepisce nel diritto dell'Unione gli obblighi internazionali derivanti dalla convenzione NAFO e dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca. La modifica si rende necessaria per allineare il regime unionale alle misure di conservazione ed esecuzione della NAFO e per chiarire, nell'interesse della certezza del diritto, le situazioni in cui l'obbligo di sbarco non opera nella zona di regolamentazione NAFO.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede l'obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, di alcune specie soggette a taglie minime. L'articolo 15, paragrafo 2, consente alla Commissione di adottare atti delegati per recepire gli obblighi internazionali dell'Unione, comprese le deroghe all'obbligo di sbarco. Nel caso NAFO, alcune misure di conservazione e di esecuzione impongono invece il rigetto in mare di determinate catture o catture accessorie; il presente atto coordina quindi tali obblighi con il diritto UE.
Modifica della definizione di zona NAFO
L'articolo 1, punto 1, sostituisce la definizione di "zona di regolamentazione NAFO" all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/98, precisando che essa corrisponde alla zona definita dall'articolo I, paragrafo 2, della Convenzione NAFO. Il precedente punto 2 dell'articolo 2 è soppresso. Si tratta di una correzione terminologica rilevante per delimitare con precisione l'area di applicazione delle deroghe.
Regole generali sulle catture accessorie
Il nuovo articolo 6 disciplina il calcolo dei limiti delle catture accessorie per gli stock elencati nell'allegato I.A delle misure NAFO. La percentuale di catture accessorie è calcolata in base al rapporto tra le catture dello stock detenute a bordo e il totale delle catture di tutti gli stock a bordo. I limiti e le percentuali si determinano per divisione sulla base del giornale di pesca e si riferiscono al peso delle catture detenute a bordo al momento dell'ispezione. Per i pesci demersali, il calcolo del livello di catture accessorie non include il gamberello boreale.
Deroga generale all'obbligo di sbarco nella zona NAFO
L'articolo 6 bis stabilisce che, in deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i pesci catturati nella zona NAFO oltre i limiti stabiliti da un atto giuridicamente vincolante dell'Unione non devono essere conservati a bordo. Inoltre, l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007 continua a vietare la conservazione a bordo di catture accessorie superiori a 1 250 kg o al 5%, se superiore, per le specie con limite di cattura pari a 0. Resta infine operante l'articolo 10 del medesimo regolamento, che impone il rigetto immediato in mare di qualsiasi pesce sotto la taglia minima applicabile.
Deroghe specifiche per singole specie e divisioni NAFO
Per alcune specie e zone il regolamento introduce soglie particolari di catture accessorie non conservabili a bordo:
- merluzzo bianco nelle divisioni NAFO 3NO: oltre 1 000 kg o 4%, se superiore;
- passera canadese nelle divisioni NAFO 3LNO, nella pesca diretta di limanda: oltre il 15%;
- limanda nelle divisioni NAFO 3LNO: oltre 2 500 kg o 10%, se superiore; una volta raggiunto il contingente assegnato dalla NAFO alle parti contraenti prive di quota specifica, torna il limite di 1 250 kg o 5%;
- scorfano nella divisione NAFO 3M: durante la chiusura temporanea della pesca diretta, perché è stato raggiunto il 50% del limite annuale, le catture accessorie oltre 1 250 kg o 5%, se superiore, non sono conservate a bordo.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, scelta giustificata nei considerando dalla necessità di rispettare i termini previsti dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Come atto delegato della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Rettifica della definizione di zona NAFO
L'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/98 è modificato: la definizione di "zona di regolamentazione NAFO" è sostituita facendo riferimento alla zona definita all'articolo I, paragrafo 2, della Convenzione NAFO; è soppresso il precedente punto 2.
Ambito dei limiti sulle catture accessorie
Il nuovo articolo 6 stabilisce che i limiti delle catture accessorie si applicano agli stock elencati nell'allegato I.A delle misure di conservazione ed esecuzione NAFO. La percentuale di catture accessorie si calcola sul rapporto tra le catture dello stock detenute a bordo e il totale delle catture di tutti gli stock detenute a bordo; limiti e percentuali si riferiscono al peso delle catture a bordo al momento dell'ispezione e sono calcolati per divisione sulla base del giornale di pesca. Per i pesci demersali, il calcolo non include le catture di gamberello boreale.
Deroga generale all'obbligo di sbarco nella zona NAFO
Il nuovo articolo 6 bis prevede che, in deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i pesci catturati nella zona NAFO oltre i limiti stabiliti da un atto giuridicamente vincolante dell'Unione non siano conservati a bordo. Si applica inoltre l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007 per le catture accessorie di specie con limite di cattura pari a 0, con divieto di detenzione oltre 1 250 kg o il 5% se superiore. Resta applicabile anche l'obbligo di rigetto immediato in mare dei pesci sotto taglia minima ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1386/2007.
Limiti specifici per merluzzo bianco, passera canadese, limanda e scorfano
Sono introdotte deroghe settoriali: per il merluzzo bianco nelle divisioni NAFO 3NO, le catture accessorie oltre 1 000 kg o il 4%, se superiore, non sono conservate a bordo; per la passera canadese nelle divisioni NAFO 3LNO, nella pesca diretta di limanda, le catture accessorie oltre il 15% non sono conservate a bordo; per la limanda nelle divisioni NAFO 3LNO, le catture accessorie oltre 2 500 kg o il 10%, se superiore, non sono conservate a bordo, e una volta raggiunto il contingente assegnato dalla NAFO alle parti senza quota specifica, il limite torna a 1 250 kg o 5%; per lo scorfano nella divisione NAFO 3M, durante la chiusura temporanea della pesca diretta per raggiungimento del 50% del limite annuo, le catture accessorie oltre 1 250 kg o il 5%, se superiore, non sono conservate a bordo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 18 apr 2017Regolamento (UE) 2017/699
- Regolamento · 18 apr 2017Regolamento (UE) 2017/700
- Regolamento · 18 apr 2017Regolamento (UE) 2017/701
- Regolamento · 19 apr 2017Regolamento (UE) 2017/709
- Regolamento · 19 apr 2017Regolamento (UE) 2017/708
- Regolamento · 19 apr 2017Regolamento (UE) 2017/707
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →