Regolamento (UE) 2017/700
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/700 della Commissione, del 18 aprile 2017, recante duecentosessantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2017/700 della Commissione aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l’elenco dei soggetti colpiti da misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. La modifica consiste nella soppressione di una persona fisica dall’elenco, a seguito della decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dell’8 aprile 2017. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Cancellazione di una persona fisica dall’elenco delle persone soggette a congelamento di fondi e risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e ai soggetti tenuti all’attuazione delle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 881/2002, con riferimento all’allegato I che contiene l’elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti a congelamento dei fondi e delle risorse economiche. L’intervento riguarda esclusivamente la soppressione di una specifica voce dell’elenco delle persone fisiche; non introduce nuove designazioni né disciplina altri settori materiali.
Cancellazione di una persona dall’elenco sanzionatorio del regolamento (CE) n. 881/2002
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/700 della Commissione costituisce una modifica puntuale e tecnica del regime restrittivo UE rivolto a persone ed entità associate a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. In particolare, recepisce l’aggiornamento deciso a livello ONU dall’8 aprile 2017, con la cancellazione di un nominativo dall’elenco contenuto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento (CE) n. 881/2002 prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche per i soggetti inseriti nell’elenco di cui all’allegato I. Il considerando evidenzia che tale allegato deve essere aggiornato quando il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite modifica l’elenco internazionale dei soggetti designati.
Ambito della modifica
La misura adottata dalla Commissione non introduce nuove designazioni né modifica il sistema generale delle sanzioni, ma si limita a sopprimere una voce dall’elenco delle persone fisiche. La voce eliminata riguarda Khadafi Abubakar Janjalani, con i relativi alias, dati identificativi e indicazione della data di designazione del 22 dicembre 2004.
Effetti giuridici
La soppressione dalla lista comporta che il soggetto non rientri più, per effetto di questo atto, nell’elenco dei destinatari del congelamento previsto dal regolamento (CE) n. 881/2002. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda la soppressione di una voce dell’elenco delle persone fisiche soggette a congelamento di fondi e risorse economiche.
Soppressione di una persona dall’elenco sanzionatorio
L’allegato elimina la voce relativa a Khadafi Abubakar Janjalani, con i relativi alias (Khadafy Janjalani, Khaddafy Abubakar Janjalani, Abu Muktar), data e luogo di nascita, nazionalità e ulteriori informazioni. È indicata come data di designazione ai sensi dell’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b), il 22 dicembre 2004.
Base decisionale ONU
La modifica è motivata dalla decisione dell’8 aprile 2017 del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di cancellare la persona fisica dall’elenco sanzionatorio internazionale, rendendo necessario l’aggiornamento corrispondente a livello UE.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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