Sentenza n. 12036/2026 - Roma, Sezione 4Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l'annullamento: - in parte qua dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 64933 del 07.05.2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante comunicazione degli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nella parte in cui attribuisce al ricorrente un punteggio inferiore a quello spettante a causa della formulazione di quesiti irragionevoli, erronei e/o comunque svianti; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati gli esiti della correzione degli elaborati presentati dai candidati in occasione della prova in parola; - del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato il giudizio di idoneità del ricorrente con conseguente attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante; - del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente adottato in forma digitale, recante l’attribuzione del punteggio pari a 64/100, generato dal sistema informatico predisposto per l’espletamento della prova in parola; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti, forniti dal Formez PA e validati dal Comitato Tecnico Scientifico, che sono stati somministrati per l’espletamento della prova scritta; - dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, adottati dal Formez PA e dal Comitato Tecnico Scientifico recanti rispettivamente la formulazione dei quesiti in questione e delle relative risposte ritenute corrette e la loro conseguente validazione; - qualora occorra, del D.M. 08.06.2023 n. 107 e degli allegati Quadri di riferimento e delle aree tematiche; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il maggior punteggio spettante previa rettifica del giudizio formulato all’esito della correzione della prova scritta stante l’illegittimità dei quesiti impugnati. PER LA CONDANNA anche ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm. delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre la riformulazione del punteggio attribuito al ricorrente con assegnazione di un punto per ognuno dei quesiti impugnati, siccome illegittimi e svianti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25\10\2024 per l’annullamento: - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 09.08.2024, recante l’approvazione della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2206 del 19.08.2024, recante rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IOSSA GIUSEPPINA il 16\1\2026 : PER L’ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3827 del 18.12.2025, recante la rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; O) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo per il reclutamento dei dirigenti scolastici, attribuzione del punteggio di 64/100 e successive graduatorie e rettifiche
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato il punteggio di 64/100 conseguito nella prova selettiva del 6 maggio 2024 e i successivi atti di approvazione e rettifica della graduatoria nazionale. Ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 35 d.lgs. 165/2001, degli artt. 407 ss. d.lgs. 297/1994 e della disciplina speciale prevista dall’art. 5, comma 11-quinquies, d.l. 198/2022, nonché eccesso di potere, sviamento e manifesta irragionevolezza. In particolare, ha censurato due quesiti: il quesito n. 25, relativo al dominio di secondo livello riservato alle scuole italiane, ritenuto ambiguo per la diversa presenza del punto finale nelle opzioni di risposta; e il quesito n. 105, relativo alle linee guida per l’orientamento, ritenuto erroneamente riferito al d.m. n. 32/2022 anziché al d.m. n. 328/2022. Ha sostenuto che l’Amministrazione, correggendo in autotutela un solo quesito, avrebbe omesso un riesame complessivo degli items e approvato una graduatoria illegittima, chiedendo l’attribuzione di un punto per ciascun quesito contestato e il conseguente miglioramento della posizione in graduatoria. Con i motivi aggiunti ha impugnato gli atti di approvazione e rettifica della graduatoria, deducendone l’illegittimità derivata e il difetto di motivazione dell’autotutela.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha confermato l’orientamento della Sezione secondo cui la selezione e l’individuazione dei quesiti di una prova concorsuale rientrano nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e sono sindacabili soltanto in presenza di errori manifesti, oggettivi, nonché di evidente irragionevolezza, illogicità o incongruità. Nel caso concreto, le risposte indicate dalla Commissione sono state ritenute sicuramente corrette, mentre le altre opzioni costituivano distrattori con margini di plausibilità funzionali a verificare la preparazione dei candidati. La ricorrente non ha fornito un principio di prova idoneo a dimostrare l’erroneità oggettiva dei quesiti o delle risposte. Il Collegio ha escluso che la natura giuridica degli argomenti consentisse un sindacato più intenso o diretto sul merito delle risposte, poiché ciò introdurrebbe una diversa intensità di tutela a seconda della materia della prova e finirebbe per sostituire il giudizio del giudice a quello della Commissione. Anche la censura relativa al tenore ambiguo dei quesiti è stata respinta, non essendo emersa un’oggettiva erroneità e potendo i quesiti contenere margini interpretativi compatibili con il profilo professionale richiesto. È stata inoltre respinta la censura relativa al difetto di motivazione dell’autotutela: la correzione di un solo quesito non imponeva di correggere anche gli altri, poiché le decisioni sul contenuto e sui presupposti dei quesiti rientravano nel merito amministrativo. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 3 e 97 Cost.
Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure di irragionevolezza, imparzialità e buon andamento della selezione, ma il giudice non ravvisa una loro violazione.
art. 35 d.lgs. 165/2001
Richiamato quale parametro della disciplina delle procedure selettive pubbliche; il giudice esclude che la prova presenti vizi tali da determinarne l’illegittimità.
artt. 407 ss. d.lgs. 297/1994
Invocati in relazione alla disciplina del reclutamento e della dirigenza scolastica; non risultano violati secondo il Collegio.
art. 5, comma 11-quinquies, d.l. 198/2022, conv. con l. 14/2023
Costituisce la base normativa della selezione per l’accesso al corso intensivo di formazione e al successivo inserimento nella graduatoria di merito.
art. 20, comma 6-ter, d.l. 75/2023, conv. con l. 112/2023
Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina speciale della selezione.
d.m. 8 giugno 2023, n. 107
Disciplina attuativa della selezione, richiamata tra gli atti impugnati.
art. 30 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente per la domanda di condanna alla riformulazione del punteggio; la domanda non viene accolta per l’infondatezza delle censure.
art. 49, comma 2, c.p.a.
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’ulteriore integrazione del contraddittorio richiesta nei motivi aggiunti, poiché il ricorso viene respinto nel merito.
Massime di principio
- La scelta e la formulazione dei quesiti di una prova concorsuale rientrano nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori manifesti e oggettivi o di evidente irragionevolezza, illogicità e incongruità.
- Le opzioni errate di un quesito concorsuale possono legittimamente presentare margini di plausibilità, quando la loro funzione sia quella di operare come distrattori e verificare la solidità della preparazione del candidato; la mera plausibilità di una risposta alternativa non dimostra l’illegittimità del quesito.
- La natura giuridica degli argomenti oggetto di una prova concorsuale non consente al giudice amministrativo di sostituire la propria valutazione a quella della commissione, né giustifica un sindacato più intenso rispetto a quello esercitabile su quesiti concernenti altre materie.
- Anche il tenore dei quesiti può contenere margini interpretativi, purché non risulti oggettivamente errato o manifestamente irragionevole; tali margini sono compatibili con selezioni rivolte a individuare professionalità chiamate a risolvere questioni tecniche e interpretative.
- La correzione in autotutela di un singolo quesito non comporta necessariamente l’obbligo di riesaminare o correggere tutti gli altri quesiti contestati, quando la valutazione sul loro contenuto rientri nel merito amministrativo e non siano dimostrati errori manifesti.
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