Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4991/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento Atto di trasposizione in sede giurisdizionale e costituzione in giudizio avanti al TAR Lazio - Roma, del ricorso straordinario per l''annullamento: della Determinazione dirigenziale n. 18311 del 14.12.2022 della Regione Lombardia – Direzione Generale welfare, ivi compreso l''Allegato A con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, 6.7.2022; dell'Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.

Giustizia amministrativa202304108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione dirigenziale della Regione Lombardia e relativi importi di ripiano, nonché decreti ministeriali e atti concertativi relativi al meccanismo del payback

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato gli atti relativi al meccanismo del cosiddetto payback, deducendone profili di illegittimità e chiedendone l'annullamento, al fine di non effettuare alcun pagamento. Nel corso del giudizio, ha comunicato di avere versato la quota ridotta, pari al 25% dell'importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano, prevista dall'art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, chiedendo quindi la cessazione della materia del contendere o, in subordine, la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere, rilevando che quest'ultima avrebbe potuto configurarsi soltanto in presenza dell'annullamento d'ufficio degli atti impugnati. Il pagamento della quota ridotta, infatti, costituisce una situazione di fatto e di diritto non satisfattiva della pretesa demolitoria, poiché l'impresa aveva agito per ottenere l'annullamento degli atti e per non pagare alcunché. Tuttavia, il pagamento ha reso certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale, facendo venir meno l'utilità concreta della decisione per la ricorrente. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità delle questioni trattate e dell'andamento della vicenda processuale.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95

    quota ridotta pari al 25% dell'importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano

    La disposizione ha consentito il pagamento di una quota ridotta degli importi di ripiano del payback; tale pagamento ha fatto venir meno l'utilità concreta della pronuncia richiesta dall'impresa, senza determinare la cessazione della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il testo non richiama espressamente questa disposizione, ma la declaratoria di improcedibilità è motivata secondo la logica della sopravvenuta carenza di interesse per venir meno dell'utilità della decisione.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, unitamente all'art. 92, comma 2, c.p.c., quale base per la compensazione integrale delle spese.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato, unitamente all'art. 26, comma 1, c.p.a., per ravvisare eccezionali ragioni di compensazione integrale delle spese.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; non incide sulla decisione sostanziale.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso quando un comportamento successivo della parte, pur non soddisfacendo la pretesa di annullamento, rende certa e definitiva l'inutilità della pronuncia richiesta e fa venir meno l'utilità concreta della decisione giudiziale.
  • Il pagamento dell'importo dovuto in forza dell'atto impugnato non determina, di per sé, la cessazione della materia del contendere, poiché non equivale all'annullamento d'ufficio dell'atto e non soddisfa la domanda demolitoria diretta a ottenere l'eliminazione dell'obbligo di pagamento.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno dell'oggetto della controversia, quale può derivare dall'annullamento d'ufficio dei provvedimenti impugnati; il venir meno dell'interesse alla decisione per effetto di una condotta della parte ricorrente integra invece sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.