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Ordinanza

Ordinanza n. 186/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600345

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale del 22 aprile 2026 recante obblighi di messa in sicurezza, caratterizzazione, rimozione, smaltimento e conferimento di rifiuti depositati incontrollatamente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatarie dell'ordinanza)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti principali hanno impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l'ordinanza comunale con cui erano stati loro imposti, insieme ad altri destinatari, obblighi di messa in sicurezza, caratterizzazione, rimozione, smaltimento e conferimento di rifiuti presenti su alcune particelle, nonché gli atti istruttori e gli accertamenti richiamati nel provvedimento, tra cui la relazione ARPAE e la comunicazione della Polizia Municipale. Dalla motivazione dell'ordinanza cautelare emerge come profilo decisivo la dedotta incompetenza dell'organo emanante: l'atto era stato adottato dal Responsabile di Settore, sebbene avesse natura sostanziale di ordinanza ex art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, diretta a imporre interventi di bonifica, decontaminazione, risanamento igienico, messa in sicurezza o riqualificazione ambientale. Nel giudizio è stato inoltre proposto un ricorso incidentale da altro soggetto, ma l'ordinanza decide espressamente soltanto sulla domanda cautelare principale.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare principale. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris in ragione dell'assorbente rilievo che l'ordinanza, riconducibile ai poteri speciali dell'art. 192 d.lgs. 152/2006, era stata adottata dal Responsabile di Settore anziché dal Sindaco. Secondo il giudice, il Responsabile dell'ufficio comunale può adottare ordinanze relative agli ordinari poteri di controllo del territorio e alla rimozione dei rifiuti nell'ambito delle competenze gestionali, ma non può adottare il provvedimento quando questo imponga attività di bonifica, decontaminazione, risanamento igienico, messa in sicurezza o riqualificazione ambientale, trattandosi dell'esercizio del potere speciale previsto dall'art. 192, comma 3, attribuito esclusivamente al Sindaco. Il periculum in mora è stato ravvisato in re ipsa, avuto riguardo agli obblighi esecutivi imposti dall'ordinanza e alla minaccia di esecuzione in danno. Per l'effetto, sono stati sospesi gli effetti dell'ordinanza comunale del 22 aprile 2026. La trattazione di merito è stata fissata al 27 gennaio 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 192 d.lgs. 152/2006

    Il comma 3 dell’art. 192 contempla tale competenza, e solo quest’ultima, in capo al Sindaco

    Quando l'ordinanza impone interventi di bonifica, decontaminazione, risanamento igienico, messa in sicurezza o riqualificazione ambientale in relazione all'abbandono di rifiuti o alla creazione di una discarica incontrollata, essa esprime il potere speciale previsto dall'art. 192 e deve essere adottata dal Sindaco, non dal Responsabile di Settore.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare, accolta dal TAR mediante la sospensione degli effetti dell'ordinanza impugnata.

  • art. 107 d.lgs. 267/2000

    Il riparto ordinario delle competenze gestionali consente al responsabile dell'ufficio comunale di adottare gli atti ordinari di controllo del territorio, ma non prevale sulla competenza speciale attribuita al Sindaco dall'art. 192 d.lgs. 152/2006.

Massime di principio

  • L'ordinanza che, in relazione all'abbandono di rifiuti o alla realizzazione di una discarica incontrollata, impone obblighi di bonifica, decontaminazione, risanamento igienico, messa in sicurezza o riqualificazione ambientale costituisce esercizio del potere speciale previsto dall'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 ed è di competenza esclusiva del Sindaco.
  • Il responsabile dell'ufficio comunale è competente ad adottare gli atti ordinari di rimozione dei rifiuti riconducibili al controllo e alla vigilanza del territorio, ma è incompetente quando il contenuto dell'atto eccede tale ambito e impone interventi ambientali propri del potere sanzionatorio speciale ex art. 192 d.lgs. 152/2006.
  • La violazione della competenza esclusiva del Sindaco nell'adozione dell'ordinanza ex art. 192 d.lgs. 152/2006 integra un vizio idoneo a fondare il fumus boni iuris della domanda cautelare, mentre il periculum può essere ravvisato in re ipsa in presenza di obblighi immediatamente esecutivi, minaccia di esecuzione in danno e segnalazione all'autorità giudiziaria.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiOrgani degli enti localiTutela cautelare
RamiAmbienteEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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