Sentenza del 16/04/2015 n. 814 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - Nomina rappresentante fiscale avvenuta successivamente alla effettuazione delle operazioni da cui era scaturito il credito Iva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità e l'opponibilità della nomina del rappresentante fiscale ai fini IVA, effettuata successivamente alle operazioni che avevano generato il credito. L'Ufficio riteneva necessario che la nomina risultasse dalle forme specificamente previste, tra cui l'annotazione della lettera d'incarico nell'apposito registro. La decisione ha invece valorizzato la funzione sostanziale della disciplina: garantire all'Amministrazione una conoscenza tempestiva dell'esistenza del rappresentante fiscale operante in Italia per conto del soggetto non residente. Tale conoscenza può risultare sia dall'annotazione della lettera d'incarico, sia dalla comunicazione di inizio attività con attribuzione della partita IVA e del codice fiscale IVA. La nomina può quindi essere provata anche tramite la dichiarazione di inizio attività prevista dall'art. 35 del DPR 633/1972, non essendo indispensabile una sola forma documentale.
La decisione
La nomina del rappresentante fiscale è stata ritenuta validamente dimostrabile anche mediante la comunicazione all'Ufficio della dichiarazione di inizio attività, purché tale comunicazione renda tempestivamente conoscibile all'Amministrazione l'esistenza del rapporto di rappresentanza. La formalizzazione successiva alle operazioni che hanno generato il credito IVA non esclude automaticamente la validità della nomina né il riconoscimento del credito, se la rappresentanza risulta comunque provata secondo modalità idonee.
Norme richiamate
Art. 17 del DPR 633/1972
Disciplina la nomina del rappresentante fiscale in Italia da parte di soggetti non residenti ai fini dell'IVA.
Art. 35 del DPR 633/1972
La dichiarazione di inizio attività, comunicata all'Ufficio e seguita dall'attribuzione della partita IVA, può costituire prova della nomina del rappresentante fiscale.
Art. 53 del DPR 633/1972
Prevede le forme documentali attraverso cui può risultare la rappresentanza fiscale, senza escludere necessariamente ulteriori modalità idonee a dimostrarla.
Art. 1, comma 4, del DPR 441/1997
La finalità della disposizione è assicurare all'Amministrazione una tempestiva conoscenza dell'esistenza del rappresentante fiscale; tale finalità può essere soddisfatta sia tramite l'annotazione della lettera d'incarico, sia tramite la dichiarazione di inizio attività.
Cassazione, sentenza n. 11696 del 21 maggio 2007
Riconosce che la nomina del rappresentante fiscale può risultare anche dalla comunicazione all'Ufficio fiscale effettuata ai sensi dell'art. 35 del DPR 633/1972.
Cassazione, sentenza n. 23754 del 21 ottobre 2013
Conferma la possibilità di provare la nomina del rappresentante fiscale mediante modalità diverse dalla sola annotazione della lettera d'incarico, purché idonee a garantire la conoscibilità da parte dell'Amministrazione.
Massime di principio
- In materia IVA, la nomina del rappresentante fiscale di un soggetto non residente va valutata soprattutto in base alla sua effettiva conoscibilità da parte dell'Amministrazione, non secondo un formalismo esclusivo.
- La dichiarazione di inizio attività e l'attribuzione della partita IVA possono costituire elementi sufficienti a dimostrare la nomina del rappresentante fiscale, anche se manca o è successiva l'annotazione della lettera d'incarico.
- La nomina successiva alle operazioni che hanno generato il credito IVA non comporta automaticamente la perdita del credito: occorre verificare quando e come la rappresentanza sia stata resa conoscibile all'Ufficio e se la documentazione consenta di ricostruire con certezza il rapporto.
- Il contribuente deve comunque conservare e produrre documentazione coerente e tempestiva, come dichiarazione di inizio attività, attribuzione della partita IVA, incarico di rappresentanza e comunicazioni all'Amministrazione.
- L'Amministrazione non può disconoscere la rappresentanza per la sola inosservanza di una specifica formalità, quando la finalità sostanziale della norma risulta comunque raggiunta.
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