Sentenza n. 140/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento • l’annullamento provvedimento impugnato con il presente ricorso ed emesso da INPS Sede Provinciale di Trieste data prot. 17/01/2025, n. Fascicolo 200900871551TF, n. pratica 002202200143893 nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali • il conseguente accertamento e dichiarazione del diritto del ricorrente al beneficio di cui all’art. 6 bis l. 387/1987; • altresì il riconoscimento della rideterminazione, del ricalcolo e della riliquidazione del trattamento di fine servizio. IN OGNI CASO: spese legali rifuse comprensive di CPA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dell’INPS di diniego della rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’INPS e ha chiesto l’accertamento del diritto al beneficio previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente ricalcolo e riliquidazione del trattamento di fine servizio. La pretesa riguardava l’inclusione nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita dei sei scatti stipendiali, nonostante la cessazione dal servizio fosse avvenuta a domanda. L’INPS si è costituito resistendo al ricorso. Il giudizio è stato deciso con sentenza in forma semplificata, in ragione della giurisprudenza consolidata del TAR e del Consiglio di Stato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando il diritto del ricorrente a percepire i benefici economici previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dichiarando l’obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Il giudice ha ritenuto irrilevante, ai fini del beneficio, che la cessazione dal servizio fosse avvenuta a domanda. Ha inoltre chiarito che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo dell’indennità di buonuscita; che l’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990 non ha determinato la reviviscenza della precedente disposizione limitativa del beneficio; e che il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, essendo funzionale soltanto alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’INPS è stato condannato al pagamento di € 1.000,00 per spese di lite, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato dopo il passaggio in giudicato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
La disposizione attribuisce il beneficio dei sei scatti stipendiali agli appartenenti alle Forze di polizia, anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda. Il termine per la presentazione della domanda non è decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, ma incide esclusivamente sulla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
La norma riguarda la sola base pensionabile definita ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 e non disciplina il calcolo dell’indennità di buonuscita; pertanto non esclude l’inclusione dei sei scatti nella base di calcolo del trattamento di fine servizio.
art. 11 l. n. 231/1990
L’abrogazione della disposizione, che aveva sostituito l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, non comporta la reviviscenza della precedente formulazione limitativa del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
art. 2268, comma 1, n. 872, Codice dell’ordinamento militare
L’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza della disciplina previgente limitativa dell’accesso al beneficio.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la controversia può essere decisa sulla base di giurisprudenza consolidata.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Pone a carico dell’amministrazione soccombente il rimborso del contributo unificato versato dalla parte vittoriosa, all’atto del passaggio in giudicato della sentenza.
art. 21 l. n. 248/2006
Richiamato quale norma modificativa della disciplina sul rimborso del contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda.
- L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non disciplina né esclude l’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita.
- L’abrogazione della disposizione che aveva limitato il beneficio non fa rivivere la precedente disciplina restrittiva; pertanto non può essere nuovamente escluso il personale cessato dal servizio a domanda.
- Il termine previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è un termine decadenziale per ottenere il beneficio economico, ma serve esclusivamente a determinare la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo.
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