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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-220/18

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 luglio 2018. — ML. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Motivi di non esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 4 – Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Condizioni di detenzione nello Stato membro emittente – Portata dell’esame effettuato dalle autorità giudiziarie dell’esecuzione – Esistenza di un ricorso nello Stato membro emittente – Garanzia fornita dalle autorità di tale Stato membro. — Causa C-220/18 PPU

Giurisprudenza europea62018CJ0220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in materia di mandato d’arresto europeo, chiarisce che il controllo dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione sul rischio di trattamenti inumani o degradanti non può essere neutralizzato dalla sola esistenza, nello Stato emittente, di un ricorso interno contro le condizioni di detenzione. Il giudice dell’esecuzione deve verificare in modo concreto e limitato gli istituti penitenziari in cui l’interessato è probabilmente destinato a essere detenuto, inclusi eventuali periodi transitori. Le garanzie fornite dalle autorità dello Stato emittente possono essere prese in considerazione, ma non sostituiscono il controllo richiesto dall’articolo 4 della Carta.

Mandato d’arresto europeo: limiti del controllo dell’autorità di esecuzione sul rischio di trattamenti inumani o degradanti nelle carceri dello Stato emittente e rilevanza dei rimedi interni e delle garanzie fornite dalle autorità emittenti.

La questione giuridica

Se, in presenza di elementi che indicano carenze sistemiche o generalizzate delle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa escludere il rischio di violazione dell’articolo 4 della Carta solo perché nello Stato emittente esiste un ricorso per contestare le condizioni di detenzione; in caso contrario, se debba estendere l’esame a tutti gli istituti penitenziari in cui l’interessato potrebbe essere detenuto oppure solo a quelli in cui è probabile che sia detenuto, quali condizioni concrete debbano essere verificate e se possano essere considerate garanzie o informazioni fornite da autorità diverse dall’autorità giudiziaria emittente.

Principio di diritto

L’autorità giudiziaria dell’esecuzione, quando disponga di elementi attendibili su carenze sistemiche o generalizzate nelle carceri dello Stato emittente, non può escludere da sola il rischio reale di trattamento inumano o degradante per il solo fatto che nello Stato emittente esista un rimedio giurisdizionale contro le condizioni di detenzione; tale rimedio può solo concorrere alla valutazione complessiva. L’esame va limitato agli istituti penitenziari in cui è probabile che la persona sia effettivamente detenuta, anche temporaneamente o in transito, e riguarda solo le condizioni concrete e pertinenti per verificare il rischio ai sensi dell’articolo 4 della Carta. L’autorità di esecuzione può inoltre prendere in considerazione garanzie o informazioni provenienti anche da autorità diverse dall’autorità giudiziaria emittente, purché, se non provengono dal giudice emittente, siano valutate globalmente nel quadro della fiducia reciproca.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 4 TUE
  • Articolo 2 TUE
  • Articolo 3, paragrafo 2, TUE
  • Articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 4, punto 6, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 5, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 6, paragrafo 1, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 7, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 15, paragrafi 2 e 3, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 17, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Mandato d’arresto europeo e rischio di trattamenti inumani o degradanti

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale d’urgenza del giudice tedesco investito dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dall’Ungheria nei confronti di ML. Il tema centrale è il rapporto tra il principio di fiducia reciproca e la tutela assoluta garantita dall’articolo 4 della Carta in presenza di possibili carenze nelle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente.

Fatti e procedimento principale

Le autorità ungheresi hanno emesso nei confronti di ML, cittadino ungherese, dapprima un mandato d’arresto europeo ai fini dell’azione penale e, successivamente, un mandato ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva. Il giudice tedesco del rinvio ha disposto l’arresto provvisorio dell’interessato e ha chiesto chiarimenti alle autorità ungheresi sulle condizioni di detenzione, in particolare negli istituti di Budapest e Szombathely.

L’Ungheria ha riferito di aver introdotto, con la legge del 2016, un ricorso giurisdizionale contro la legittimità delle condizioni di detenzione e una nuova modalità di detenzione in forma di arresti domiciliari; ha inoltre fornito una garanzia secondo cui ML non sarebbe stato sottoposto a trattamenti inumani o degradanti. Il giudice del rinvio ha tuttavia dubitato che tali elementi fossero sufficienti per escludere il rischio ai sensi dell’articolo 4 della Carta.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza:

  • se la mera esistenza di un rimedio interno nello Stato emittente possa escludere il rischio di trattamenti contrari all’articolo 4 della Carta;
  • se, in caso contrario, l’esame debba riguardare tutti gli istituti penitenziari in cui la persona potrebbe essere detenuta oppure solo quelli in cui è verosimile la sua effettiva detenzione;
  • quali condizioni di detenzione debbano essere concretamente valutate;
  • se possano essere prese in considerazione garanzie o informazioni fornite da autorità diverse dall’autorità giudiziaria emittente.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI;
  • l’articolo 5 della stessa decisione quadro;
  • l’articolo 6, paragrafo 1;
  • l’articolo 15, paragrafi 2 e 3;
  • l’articolo 17;
  • l’articolo 4 della Carta;
  • gli articoli 47, 51 e 52, paragrafo 3, della Carta;
  • i principi di fiducia reciproca e di riconoscimento reciproco, nonché il principio di leale cooperazione ex articolo 4, paragrafo 3, TUE.

Ragionamento della Corte: fiducia reciproca e tutela dell’articolo 4 della Carta

La Corte ribadisce che il sistema del mandato d’arresto europeo si fonda sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri. Tuttavia, tali principi non possono impedire, in circostanze eccezionali, un controllo concreto quando vi siano elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati che indichino carenze sistemiche o generalizzate nelle condizioni di detenzione nello Stato emittente.

Richiamando la propria giurisprudenza precedente, la Corte conferma un approccio in due fasi:

  • prima, l’autorità di esecuzione deve constatare, sulla base di fonti affidabili, l’esistenza di carenze nelle carceri dello Stato emittente;
  • poi, deve verificare in concreto se la persona interessata corra un rischio reale di subire un trattamento inumano o degradante a causa delle condizioni di detenzione che la riguardano specificamente.

Rilevanza del rimedio interno nello Stato emittente

La Corte afferma che l’esistenza di un ricorso giurisdizionale nello Stato membro emittente contro le condizioni di detenzione, pur potendo costituire un importante elemento di valutazione e pur essendo idonea a integrare un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta, non basta da sola a escludere il rischio richiesto dall’articolo 4 della Carta.

Il sindacato a posteriori sulle condizioni carcerarie può essere preso in considerazione nella valutazione complessiva, ma non elimina automaticamente il rischio concreto che la persona consegnata subisca trattamenti contrari alla Carta.

Portata dell’esame delle condizioni di detenzione

La Corte limita l’oggetto dell’esame dell’autorità di esecuzione agli istituti penitenziari nei quali, secondo le informazioni disponibili, è probabile che la persona venga effettivamente detenuta, anche solo in via temporanea o transitoria. Non è quindi richiesto un controllo su tutti gli istituti potenzialmente interessati nello Stato emittente.

Questa limitazione è giustificata sia dal carattere concreto dell’accertamento richiesto, sia dalla necessità di rispettare i termini stringenti della decisione quadro, in particolare quelli dell’articolo 17. Un esame esteso a tutti gli istituti del Paese paralizzerebbe il funzionamento del mandato d’arresto europeo e creerebbe un rischio di impunità incompatibile con gli obiettivi della decisione quadro e dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Criteri di valutazione delle condizioni detentive

Nel valutare il rischio ai sensi dell’articolo 4 della Carta, l’autorità di esecuzione deve concentrarsi sulle condizioni concrete e pertinenti. La Corte richiama la giurisprudenza della Corte EDU, in particolare Muršić c. Croazia, sottolineando l’importanza del parametro dello spazio personale disponibile e delle altre condizioni materiali di detenzione.

Nel caso concreto, il giudice del rinvio aveva già ritenuto che le informazioni relative al carcere di Szombathely fossero sufficienti a escludere il rischio, mentre permanevano dubbi sul carcere di Budapest, dove l’interessato sarebbe stato inizialmente trattenuto per alcune settimane in attesa della consegna.

La Corte precisa che il carattere temporaneo o transitorio della detenzione non esclude di per sé il rischio di violazione dell’articolo 4 della Carta: anche un periodo relativamente breve può essere rilevante se le condizioni di detenzione sono gravemente inadeguate.

Garanzie fornite da autorità diverse dall’autorità giudiziaria emittente

La Corte riconosce che l’autorità di esecuzione può prendere in considerazione informazioni o garanzie fornite da autorità dello Stato emittente diverse dall’autorità giudiziaria emittente, purché tali elementi siano valutati nel contesto complessivo e, ove provengano da autorità non giudiziarie, siano corroborati da altri dati affidabili.

Una garanzia del Ministero della giustizia ungherese secondo cui l’interessato non sarà sottoposto a trattamenti inumani o degradanti non può essere ignorata; tuttavia, poiché nel caso concreto non proveniva né era stata approvata dall’autorità giudiziaria emittente, essa deve essere apprezzata globalmente insieme agli altri elementi disponibili.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • l’esistenza di un rimedio interno nello Stato emittente non esclude, da sola, il rischio reale di trattamento inumano o degradante;
  • l’esame deve limitarsi agli istituti in cui la detenzione è probabile, anche se temporanea o transitoria;
  • devono essere valutate solo le condizioni concrete e pertinenti ai fini dell’articolo 4 della Carta;
  • possono essere prese in considerazione anche garanzie o informazioni fornite da autorità diverse dall’autorità giudiziaria emittente.

Principi pratici per gli operatori

Per i professionisti, la sentenza conferma che, nei mandati d’arresto europeo, la difesa contro il rischio di condizioni carcerarie contrarie all’articolo 4 della Carta richiede una verifica individualizzata, ma non una indagine generalizzata su tutto il sistema penitenziario dello Stato emittente. La presenza di rimedi interni e di rassicurazioni istituzionali è utile, ma non sostitutiva del controllo concreto richiesto dal diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materiemandato d'arresto europeocooperazione giudiziaria penalediritti fondamentalicondizioni di detenzionericonoscimento reciproco

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