Ordinanza n. 99/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del silenzio-rigetto e del silenzio-inadempimento del Comune di Roseto sulle diffide 08.08.2025 e 10.10.2025 delle ricorrenti; - delle note comunali prot. n. 0047056 del 25.09.2025 e prot. 40551 del 13.08.2025, con; - nel merito, per l'annullamento: - di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, compresi eventuali pareri endoprocedimentali; per la declaratoria: - dell'illegittimità dell'inerzia comunale ex artt. 31 e 117 c.p.a. con ordine rivolto al Comune di Roseto di adottare i necessari provvedimenti repressivi (sospensione lavori, demolizione, ripristino) e di annullamento di dette SCIA; in via incidentale, - per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 25 L.R. Abruzzo n.4/2024 e dell'art. 1 L.R. Abruzzo n. 35/2025, per violazione degli artt. 9, 32 e 117, comma 2, lett. s), Cost. nonché degli artt. 81, comma 3, e 120, Cost., in ragione della rilevanza imprescindibile della norma ai fini del decidere e della non manifesta infondatezza, alla luce del contrasto con la L. n. 394/1991 e con la giurisprudenza costituzionale sulle aree protette; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FUND OF NATURE WWF ITALIA ETS il 23\3\2026: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia giuridica, - delle note prot. n. 0002552 del 20.01.2026 e prot. n. 0003022 del 22.01.2026, emesse dal Comune di Roseto, nonché ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguenziale, con ordine al Comune di Roseto dell’adozione dei dovuti provvedimenti repressivi e ripristino ‘ex lege’ sulle opere abusive e la reintegrazione dello stato dei luoghi; nonché per la rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni incidentali motivatamente dedotte sulle norme regionali in materia di riperimetrazione, con il ricorso principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-rigetto e silenzio-inadempimento del Comune di Roseto degli Abruzzi su diffide relative a presunte opere abusive, nonché note comunali e atti connessi
Esito
La controversia
Le associazioni ricorrenti hanno impugnato il silenzio-rigetto e il silenzio-inadempimento serbati dal Comune di Roseto degli Abruzzi sulle diffide dell'8 agosto 2025 e del 10 ottobre 2025, nonché alcune note comunali, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e l'ordine di adottare provvedimenti repressivi e ripristinatori, compresa la sospensione dei lavori, la demolizione, il ripristino dello stato dei luoghi e l'annullamento delle SCIA. Hanno inoltre chiesto, in via incidentale, la rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità dell'art. 25 della legge regionale Abruzzo n. 4/2024 e dell'art. 1 della legge regionale Abruzzo n. 35/2025, deducendo il contrasto con gli artt. 9, 32, 81, comma 3, 117, comma 2, lett. s), e 120 Cost., nonché con la legge n. 394/1991 e con la disciplina costituzionale delle aree protette. Con motivi aggiunti, le ricorrenti hanno impugnato ulteriori note comunali del gennaio 2026, chiedendo l'adozione dei provvedimenti repressivi e il ripristino dello stato dei luoghi, oltre alla rimessione alla Corte costituzionale delle questioni già dedotte.
La decisione
Il TAR ha dato atto che le ricorrenti hanno rinunciato alla domanda cautelare in vista dell'imminente fissazione della camera di consiglio per la discussione del ricorso principale e dei motivi aggiunti. Non ha quindi esaminato il fumus boni iuris, il periculum in mora, i motivi di merito, la domanda avverso il silenzio né le questioni di legittimità costituzionale. La discussione della causa è stata rinviata a data da destinarsi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente
La domanda cautelare è stata rinunciata dalle ricorrenti; la norma è richiamata quale disciplina della tutela cautelare.
artt. 31 e 117 c.p.a.
per la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia comunale
Le disposizioni sono indicate dalle ricorrenti quale fondamento della domanda contro il silenzio e dell'ordine di provvedere, ma non sono state esaminate nell'ordinanza.
art. 25 L.R. Abruzzo n. 4/2024
questione di legittimità dell’art. 25 L.R. Abruzzo n.4/2024
La disposizione regionale è stata censurata dalle ricorrenti in via incidentale, senza decisione sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza.
art. 1 L.R. Abruzzo n. 35/2025
questione di legittimità dell'art. 1 L.R. Abruzzo n. 35/2025
La disposizione regionale è stata censurata dalle ricorrenti in via incidentale, senza decisione sulla questione costituzionale.
art. 9 Cost.
per violazione degli artt. 9, 32 e 117, comma 2, lett. s), Cost.
Parametro costituzionale indicato dalle ricorrenti per la questione incidentale, non esaminato dal TAR.
art. 32 Cost.
per violazione degli artt. 9, 32 e 117, comma 2, lett. s), Cost.
Parametro costituzionale indicato dalle ricorrenti per la questione incidentale, non esaminato dal TAR.
art. 81, comma 3, Cost.
in ragione della rilevanza imprescindibile della norma ai fini del decidere
Parametro costituzionale indicato dalle ricorrenti, non esaminato dal TAR.
art. 117, comma 2, lett. s), Cost.
per violazione degli artt. 9, 32 e 117, comma 2, lett. s), Cost.
Parametro costituzionale indicato dalle ricorrenti in relazione alla tutela dell'ambiente e delle aree protette, non esaminato dal TAR.
art. 120 Cost.
nonché degli artt. 81, comma 3, e 120, Cost.
Parametro costituzionale indicato dalle ricorrenti, non esaminato dal TAR.
L. n. 394/1991
alla luce del contrasto con la L. n. 394/1991
Disciplina legislativa richiamata dalle ricorrenti quale parametro di contrasto delle norme regionali, senza esame nell'ordinanza.
Massime di principio
- La rinuncia alla domanda cautelare, dichiarata in vista della prossima discussione del merito, deve essere recepita dal giudice mediante presa d'atto e comporta il mancato esame delle condizioni della tutela cautelare.
- Quando il giudice prende atto della rinuncia alla domanda cautelare e rinvia la discussione della causa, la pronuncia ha natura interlocutoria e non decide né la domanda principale né le questioni incidentali prospettate dalle parti.
- In assenza di una decisione sul merito della fase cautelare, le spese possono essere compensate limitatamente a tale fase.
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