Ordinanza n. 247/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza-diffida di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, nonché diniego dell’istanza di accertamento di conformità edilizia
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, con il ricorso introduttivo, l’ordinanza e diffida comunale con cui era stata intimata, entro trenta giorni, la demolizione di opere realizzate in assenza dei titoli abilitativi su suolo pubblico in località Lu Postu e il ripristino dello stato dei luoghi. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo diniego dell’istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 16 della l.r. Sardegna n. 23/1985. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli atti impugnati, ritenendo, nella comparazione degli interessi coinvolti e in attesa della decisione di merito, preferibile mantenere integra la situazione esistente per evitare pregiudizi irreparabili alla parte ricorrente. È stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito all’11 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 9 l.r. Sardegna n. 23/1985
Richiamato quale base normativa dell’ordinanza comunale relativa alla realizzazione di opere in assenza di titoli abilitativi su suolo pubblico.
art. 167 d.lgs. n. 42/2004
Richiamato quale ulteriore base normativa dell’ordinanza comunale impugnata, concernente opere soggette alla disciplina paesaggistica.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
Richiamato quale fondamento dell’istanza di accertamento di conformità edilizia presentata dalla società e oggetto del successivo diniego.
art. 16 l.r. Sardegna n. 23/1985
Richiamato quale ulteriore fondamento regionale dell’istanza di accertamento di conformità.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la decisione sulla domanda cautelare; il giudice ha ritenuto necessario sospendere gli atti impugnati per evitare pregiudizi irreparabili nelle more del giudizio di merito.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può sospendere gli atti impugnati quando, nella comparazione complessiva degli interessi coinvolti, risulti preferibile mantenere integra la situazione esistente per evitare pregiudizi irreparabili alla parte ricorrente.
- La sospensione cautelare di un’ordinanza di demolizione e ripristino può essere disposta nelle more dell’esame del merito quando l’esecuzione immediata dell’atto rischi di arrecare un pregiudizio irreversibile o non adeguatamente riparabile.
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