Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 247/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600563

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza-diffida di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, nonché diniego dell’istanza di accertamento di conformità edilizia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato, con il ricorso introduttivo, l’ordinanza e diffida comunale con cui era stata intimata, entro trenta giorni, la demolizione di opere realizzate in assenza dei titoli abilitativi su suolo pubblico in località Lu Postu e il ripristino dello stato dei luoghi. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo diniego dell’istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 16 della l.r. Sardegna n. 23/1985. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli atti impugnati, ritenendo, nella comparazione degli interessi coinvolti e in attesa della decisione di merito, preferibile mantenere integra la situazione esistente per evitare pregiudizi irreparabili alla parte ricorrente. È stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito all’11 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 9 l.r. Sardegna n. 23/1985

    Richiamato quale base normativa dell’ordinanza comunale relativa alla realizzazione di opere in assenza di titoli abilitativi su suolo pubblico.

  • art. 167 d.lgs. n. 42/2004

    Richiamato quale ulteriore base normativa dell’ordinanza comunale impugnata, concernente opere soggette alla disciplina paesaggistica.

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato quale fondamento dell’istanza di accertamento di conformità edilizia presentata dalla società e oggetto del successivo diniego.

  • art. 16 l.r. Sardegna n. 23/1985

    Richiamato quale ulteriore fondamento regionale dell’istanza di accertamento di conformità.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicato per la decisione sulla domanda cautelare; il giudice ha ritenuto necessario sospendere gli atti impugnati per evitare pregiudizi irreparabili nelle more del giudizio di merito.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può sospendere gli atti impugnati quando, nella comparazione complessiva degli interessi coinvolti, risulti preferibile mantenere integra la situazione esistente per evitare pregiudizi irreparabili alla parte ricorrente.
  • La sospensione cautelare di un’ordinanza di demolizione e ripristino può essere disposta nelle more dell’esame del merito quando l’esecuzione immediata dell’atto rischi di arrecare un pregiudizio irreversibile o non adeguatamente riparabile.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioSanatoria paesaggisticaTutela cautelare
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.