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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01870/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza del 22/11/2024 che aveva applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata (con divieto di svolgere lavori con contatti abituali con minori e obbligo di comunicazione degli spostamenti). Il ricorso in Cassazione deduceva violazione di norme processuali (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 591, 666, commi 2 e 5, cod. proc. pen., e 185 disp. att. cod. proc. pen., nonché dell'art. 27 Cost.) e carenza/illogicità della motivazione. Sosteneva che il Tribunale non aveva richiesto la relazione dell'UEPE né considerato adeguatamente le relazioni comportamentali, e che erano state depositate nuove prove (consulenza psicologica di parte e verbale della commissione medica attestante l'80% di invalidità) idonee a mettere in dubbio l'attualità della pericolosità sociale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale di Sorveglianza secondo cui, alla luce della gravità e della sistematicità delle condotte sessuali con minori per le quali il ricorrente era stato condannato, gli elementi prodotti (relazioni comportamentali in carcere, consulenza psicologica di parte, verbale di invalidità e la mancata relazione UEPE) non fornivano elementi nuovi e concreti idonei a confutare l'attualità della pericolosità. In particolare: le relazioni carcerarie sono state considerate neutre perché l'ambiente detentivo non consentiva contatti con minori; la commissione medica, pur attestando invalidità, non ha evidenziato patologie che escludano la tendenza criminale specifica; la consulenza psicologica di parte è apparsa generica e basata su osservazioni limitate; la mancata richiesta della relazione UEPE è stata ritenuta non decisiva perché, se redatta sulla base dei comportamenti tenuti in carcere, non avrebbe potuto documentare la prova di adattamento effettivo nella società civile. Ne deriva che l'accertamento negativo della cessazione della pericolosità può essere fatto solo dopo sperimentazione extracarceraria sotto le prescrizioni della misura. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 609-novies c.p.

    La norma collega la condanna per taluni reati sessuali con minorenni all'applicazione della misura di sicurezza; la Corte ricorda che, per tali reati, l'applicazione della misura (nell'entità di un anno, se minima) consegue automaticamente alla condanna e che la verifica dell'attualità della pericolosità parte dalla gravità della condotta contestata.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di censura in Cassazione (vizi di diritto e motivazione). La Corte ha ritenuto le censure infondate perché il provvedimento impugnato era sostenuto da motivazione congrua e rispettosa delle regole di legge.

  • art. 591 c.p.p.

    Citato in relazione alle regole processuali di impugnazione e motivazione; la Corte ha applicato il principio per cui, nelle ordinanze, occorre accertare la volontà effettiva del giudice considerando dispositivo e motivazione nel loro insieme.

  • art. 666, commi 2 e 5 c.p.p.

    Richiamati come norme processuali pertinenti all'impugnazione e al controllo delle decisioni del giudice di sorveglianza; la Corte ha valutato la legittimità e la logica della motivazione secondo i parametri di tali disposizioni.

  • art. 185 disp. att. c.p.p.

    Cita disposizioni attuative processuali in tema di documentazione e istruttoria; la Corte ha ritenuto che la mancata acquisizione di una relazione UEPE non implicasse automaticamente vizio quando la relazione non avrebbe potuto fornire elementi decisivi.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente probabilmente in ordine ai principi costituzionali della finalità rieducativa della pena; la Corte non ha ritenuto sussistente violazione costituzionale alla luce della valutazione concreta della pericolosità e della necessità di sperimentazione extracarceraria prima di ritenere venuta meno la misura.

  • art. 417 c.p.

    Riferimento alla disciplina delle misure di sicurezza personali; la Corte conferma che il giudice deve verificare la persistenza della pericolosità sociale tenendo conto della gravità del reato e dei fatti successivi, ma senza ricorrere a presunzioni generiche.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come parametro per l'accertamento giudiziale: la verifica della pericolosità deve fondarsi su una valutazione globale degli elementi indicati dalla norma (circostanze, personalità, condotta postuma), senza ricorrere a presunzioni automatiche.

Massime di principio

  • La condanna per reati sessuali contro minori determina una forte rilevanza della gravità della condotta nel giudizio sulla necessità della misura di sicurezza; per tali reati la misura può essere correlata automaticamente alla condanna e la durata minima prevista può essere ritenuta sufficiente senza ulteriore specificazione.
  • Per accertare l'attualità della pericolosità sociale occorre una valutazione concreta e complessiva degli elementi di cui all'art. 133 c.p.: gravità del fatto, comportamenti successivi e personalità; non sono ammesse presunzioni giuridiche generiche salvo casi fattuali molto specifici.
  • Comportamenti tenuti in carcere possono risultare neutri ai fini della valutazione della pericolosità quando l'ambiente detentivo non permetta la riproposizione della specifica condotta criminosa (es. contatto con minori); dunque l'assenza di incidenti in carcere non è di per sé prova di cessazione della pericolosità.
  • Una relazione UEPE o altri accertamenti extraprocessuali possono essere utili ma non sono automaticamente determinanti: la loro rilevanza dipende dalla qualità e dall'attinenza degli accertamenti alla verifica della capacità di tenere un comportamento sicuro in ambito sociale.
  • Consulenze di parte o documenti che risultino generici, basati su osservazioni limitate o su impressioni non ancorate a profili specifici della pericolosità sono difficilmente idonei a ribaltare valutazioni giudiziali fondate sulla sistematicità del comportamento criminoso.
  • Per ritenere venuta meno l'attualità della pericolosità correlata a reati sessuali con minori è spesso necessaria una fase di sperimentazione extracarceraria con osservazione del comportamento nel contesto sociale e rispetto delle prescrizioni della misura di sicurezza.
  • In sede di impugnazione l'annullamento di provvedimenti motivati richiede dimostrazione di vizi di diritto o di motivazione illogica/contraddittoria: la semplice presenza di nuovi documenti non basta se questi non apportano elementi concreti e pertinenti.

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