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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23282/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione impugnata sul punto della responsabilità per truffa, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la decisione di appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. La doglianza deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 640 c.p., sostenendo che mancasse, nella fattispecie, il nesso causale tra la condotta di mendacio e l'induzione in errore della persona offesa. La Corte osserva però che il motivo riproduceva sostanzialmente questioni già sollevate in appello e lì disattese con motivazione logica e aderente ai fatti; in particolare, il giudice di merito aveva ritenuto che il mendacio artificioso fosse strumentale a carpire la fiducia della persona offesa e a indurla a consegnare la merce, consegna avvenuta dietro un prezzo mai realmente pagato. Il ricorso mirava dunque a ottenere una diversa lettura del merito, non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La truffa è stata ritenuta integrata dal mendacio artificioso, usato come mezzo per indurre in errore la persona offesa e ottenere la consegna della merce senza effettivo pagamento del prezzo; il nesso tra artificio/inganno ed evento di disposizione patrimoniale è centrale.

Massime di principio

  • In tema di truffa, il mendacio artificioso può integrare l'elemento oggettivo del reato quando sia funzionale a carpire la fiducia della persona offesa e a indurla a un atto di disposizione patrimoniale.
  • Il nesso causale tra artifici o raggiri e induzione in errore sussiste quando la condotta ingannatoria sia strumentalmente diretta al conseguimento del profitto e risulti determinante per la consegna del bene o per l'atto pregiudizievole.
  • In sede di legittimità non è consentito proporre una mera rilettura del merito dei fatti quando il giudice di appello abbia già esaminato e motivatamente respinto le stesse doglianze.
  • Il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello, senza evidenziare reali vizi logici o violazioni di legge, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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