Cassazione Penale, Ordinanza n. 23282/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione impugnata sul punto della responsabilità per truffa, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la decisione di appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. La doglianza deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 640 c.p., sostenendo che mancasse, nella fattispecie, il nesso causale tra la condotta di mendacio e l'induzione in errore della persona offesa. La Corte osserva però che il motivo riproduceva sostanzialmente questioni già sollevate in appello e lì disattese con motivazione logica e aderente ai fatti; in particolare, il giudice di merito aveva ritenuto che il mendacio artificioso fosse strumentale a carpire la fiducia della persona offesa e a indurla a consegnare la merce, consegna avvenuta dietro un prezzo mai realmente pagato. Il ricorso mirava dunque a ottenere una diversa lettura del merito, non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
La truffa è stata ritenuta integrata dal mendacio artificioso, usato come mezzo per indurre in errore la persona offesa e ottenere la consegna della merce senza effettivo pagamento del prezzo; il nesso tra artificio/inganno ed evento di disposizione patrimoniale è centrale.
Massime di principio
- In tema di truffa, il mendacio artificioso può integrare l'elemento oggettivo del reato quando sia funzionale a carpire la fiducia della persona offesa e a indurla a un atto di disposizione patrimoniale.
- Il nesso causale tra artifici o raggiri e induzione in errore sussiste quando la condotta ingannatoria sia strumentalmente diretta al conseguimento del profitto e risulti determinante per la consegna del bene o per l'atto pregiudizievole.
- In sede di legittimità non è consentito proporre una mera rilettura del merito dei fatti quando il giudice di appello abbia già esaminato e motivatamente respinto le stesse doglianze.
- Il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello, senza evidenziare reali vizi logici o violazioni di legge, è inammissibile.
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