Cassazione Civile, Ordinanza n. 02287/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società concessionaria della riscossione aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare di un credito complessivo di circa 2,76 milioni di euro, derivante da ruoli relativi a tributi, contributi, premi assicurativi, fideiussioni escusse, interessi, sanzioni e accessori, domandandone la collocazione in parte privilegiata e in parte chirografaria. Il giudice delegato aveva escluso l’intero credito, ritenendo che la domanda si fondasse in realtà su un contratto di fideiussione nullo perché rilasciato da soggetto non abilitato ai sensi del Testo unico bancario. In sede di opposizione allo stato passivo, il tribunale aveva invece ammesso il credito, ma soltanto in chirografo, osservando che la domanda di insinuazione non aveva specificamente indicato il titolo di prelazione e le ragioni del privilegio invocato, nonostante la documentazione prodotta. La ricorrente principale ha impugnato il decreto lamentando violazione degli artt. 93 e 99 l. fall., sostenendo che la domanda e gli allegati erano sufficientemente chiari nell’indicare, per ciascuna cartella e per ciascuna voce, il credito privilegiato, il grado di privilegio e il relativo fondamento normativo. Il fallimento ha proposto ricorso incidentale contro la regolazione delle spese, deducendo che il tribunale avrebbe dovuto compensarle per soccombenza reciproca e per il mutamento giurisprudenziale intervenuto sulla prova richiesta per l’ammissione dei crediti iscritti a ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondata la censura della concessionaria perché il tribunale aveva negato il privilegio non per difetto di prova del credito, ma per mancata specifica allegazione, già nella domanda di insinuazione e poi nell’opposizione, dei profili descrittivi e giustificativi del titolo di prelazione riferiti ai singoli crediti. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando si insinuano più crediti, la richiesta di privilegio deve essere chiaramente riferita a ciascuno di essi, con distinta indicazione del titolo di prelazione e delle ragioni del collegamento tra privilegio e singola posta creditoria; in difetto, il credito deve essere considerato chirografario. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse in realtà a una rivalutazione discrezionale delle spese, sottratta al sindacato di legittimità. Le spese di cassazione sono state poste a carico della ricorrente principale e dell’Agenzia delle Entrate, con compensazione parziale di un quarto nei rapporti con il fallimento, e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 93 l. fall.
La domanda di insinuazione al passivo, per ottenere il privilegio, deve indicare l’eventuale titolo di prelazione; l’omissione o l’assoluta incertezza del titolo comportano la degradazione del credito a chirografo.
art. 98 l. fall.
L’opposizione allo stato passivo non può supplire alla mancata compiuta allegazione della causa petendi della domanda di ammissione privilegiata.
art. 95 l. fall.
La verifica del passivo rileva le cause ostative all’ammissione, ma nel caso esaminato il punto decisivo era la carenza di specifica allegazione del privilegio.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza, salvo il potere del giudice di disporre compensazioni nei casi consentiti.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese resta affidata alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti di legge e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge quando si mira in realtà a una nuova valutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Non può essere utilizzato per ottenere dalla Cassazione una rivalutazione discrezionale della regolazione delle spese processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali, va disposto l’ulteriore versamento del contributo unificato.
Massime di principio
- La richiesta di ammissione al passivo in via privilegiata deve contenere un’indicazione specifica, chiara e distinta del titolo di prelazione per ciascun credito insinuato; non basta un richiamo generico alla natura privilegiata del complesso dei crediti.
- Quando la domanda riguarda una pluralità di poste creditorie eterogenee, il creditore deve collegare espressamente ogni singola posta alla relativa causa di prelazione; in mancanza, il credito non perde necessariamente la propria esistenza, ma va ammesso come chirografario.
- In sede di opposizione allo stato passivo non è consentito sanare una domanda originariamente incerta quanto al privilegio se difetta la compiuta allegazione della causa petendi già nella fase di verifica.
- Il sindacato della Cassazione sulle spese processuali non si estende alla valutazione di opportunità della compensazione, che rientra nella discrezionalità del giudice di merito, salvo violazione del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
- La censura proposta sotto il profilo della violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione di merito sulla regolazione delle spese.
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