Sentenza n. 3273/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento di aggiudicazione prot. 2025U0010218 del 12 giugno 2025 trasmesso il 16 giugno 2025 con il quale è stata aggiudicata in favore del costituendo RTI tra la Team Service società consortile a r.l. e la Società Nazionale appalti e Manutenzioni Lazio Sud – S.N.A.M. S.r.l. la procedura aperta indetta dal Cotral S.p.a. per l’affidamento del Global Service di igiene ambientale del parco mezzi e degli impianti Cotral S.p.a. – Lotto 2 (CIG B28BB84087); in parte qua e nei limiti dell’interesse della ricorrente, di tutti i verbali della Commissione di gara; ove occorra e nei limiti dell’interesse della ricorrente, della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Cotral s.p.a. n. 43 del 13 giugno 2024 con la quale è stata indetta la gara; ove occorra e nei limiti dell’interesse della ricorrente, del bando di gara n. 445497 pubblicato sulla GU/S n. 143/2024 del 24 luglio 2024, così come rettificato; ove occorra e nei limiti dell’interesse della ricorrente, del Disciplinare di gara; ove occorra e nei limiti dell’interesse della ricorrente, del Capitolato Speciale; ove occorra e nei limiti dell’interesse della ricorrente, del provvedimento del Direttore Generale di Cotral S.p.a prot. DG U54 dell’11 dicembre 2024, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della gara; di tutti gli altri atti prodromici, connessi o comunque consequenziali ai precedenti sebbene non noti alle ricorrenti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Tedeschi S.r.l. il 1° ottobre 2025: per l’annullamento degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio; nonché, per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato tra Cotral S.p.a. e l’RTI Team Service e per la reintegrazione in forma specifica mediante l’obbligo, a carico di Cotral S.p.a., di disporre l’aggiudicazione dell’appalto in favore del costituendo RTI CMF – Tedeschi provvedendo, per l’effetto, alla sottoscrizione del relativo contratto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione a un raggruppamento temporaneo della procedura aperta per l'affidamento del Global Service di igiene ambientale del parco mezzi e degli impianti di Cotral, Lotto 2, nonché gli atti di gara e la lex specialis
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione e, nei limiti dell'interesse dedotto, gli atti della procedura, inclusi bando, disciplinare, capitolato, verbali della commissione e nomina della commissione giudicatrice. Dal ricorso introduttivo risultava che le censure investivano l'illegittimità dell'intera disciplina di gara e della procedura, con conseguente richiesta di annullamento della gara. Con motivi aggiunti, tuttavia, la ricorrente ha chiesto anche la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e la reintegrazione in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore e sottoscrizione del contratto. Il giudizio è stato quindi caratterizzato dalla contraddizione tra l'interesse strumentale alla riedizione della gara, incompatibile con l'annullamento della lex specialis, e l'interesse finale a conseguire l'aggiudicazione applicando proprio quella lex specialis. Il Collegio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha prospettato l'inammissibilità e ha chiesto chiarimenti; la memoria depositata non ha eliminato la contraddizione, limitandosi a riferire della rinuncia alla domanda subordinata di risarcimento per equivalente senza chiarire il rapporto tra le domande principali formulate nei due atti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha ritenuto che la domanda di annullamento di tutti gli atti di gara, compresa la lex specialis, fosse logicamente antitetica alla domanda di ottenere l'aggiudicazione e il subentro nel contratto in applicazione della medesima disciplina di gara. La contraddittorietà non consentiva di individuare con chiarezza il bene della vita perseguito né di delimitare l'interesse azionato, se quello strumentale alla riedizione della gara o quello finale all'aggiudicazione. I chiarimenti della ricorrente non hanno superato il vizio processuale. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente al giudice di prospettare alle parti una questione rilevata d'ufficio e di acquisire chiarimenti prima della decisione; nel caso concreto, i chiarimenti non hanno eliminato la contraddittorietà delle domande.
art. 35, comma 1, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato nell'epigrafe normativa della sentenza in relazione alla definizione in rito del giudizio.
art. 85, comma 9, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato nell'epigrafe normativa della sentenza in relazione alla decisione del giudizio.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso in materia di gara quando le domande formulate negli atti introduttivi individuano in modo contraddittorio il bene della vita perseguito, chiedendo contemporaneamente l'annullamento dell'intera lex specialis e della procedura, da un lato, e l'aggiudicazione o il subentro nel contratto mediante applicazione della stessa lex specialis, dall'altro.
- Il ricorrente deve delimitare chiaramente l'interesse azionato, distinguendo tra interesse strumentale alla riedizione della gara e interesse finale all'aggiudicazione; la loro deduzione in termini logicamente incompatibili impedisce al giudice di individuare l'oggetto effettivo della tutela richiesta.
- La contraddittorietà tra ricorso introduttivo e motivi aggiunti non è superata dal mero chiarimento relativo a una domanda risarcitoria subordinata, se permane l'antinomia tra la richiesta di annullare la disciplina di gara e quella di ottenere l'aggiudicazione sulla base della medesima disciplina.
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