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Sentenza

Sentenza n. 11969/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202514461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del porto d’armi ad uso sportivo, successivo rigetto dell’istanza di autotutela e decreto di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del porto d’armi ad uso sportivo, il rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela e il successivo divieto di detenzione di armi emesso ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. La revoca era stata adottata in relazione a fatti di conflittualità familiare verificatisi il 28 novembre 2024 e alla pendenza di indagini inizialmente riferite al reato di sequestro di persona ai danni della madre, poi derubricato in circonvenzione di incapace. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., sostenendo l’erronea interpretazione del requisito di affidabilità e l’assenza di una base normativa; la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, degli artt. 3 e 97 Cost. e della legge n. 241/1990, nonché la contraddittorietà dell’azione amministrativa; infine, la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, il difetto assoluto di istruttoria e motivazione e l’erroneo automatismo tra pendenza di indagini penali e inaffidabilità nella detenzione e nell’uso delle armi.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Le censure, esaminate unitariamente, sono state ritenute infondate. Il giudice ha rilevato che i fatti posti a fondamento dei provvedimenti, considerati nel loro significato obiettivo e indipendentemente dalla qualificazione penale definitiva e dalla pendenza del procedimento penale, evidenziavano una situazione di conflittualità ragionevolmente sintomatica di un rischio almeno potenziale. Il porto d’armi non costituisce un diritto soggettivo, ma un titolo di polizia rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione, la quale deve valutare l’affidabilità del richiedente dando prevalenza all’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità delle persone, soprattutto quando l’arma è detenuta per finalità sportive o di diporto. I provvedimenti hanno natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, e non richiedono l’accertamento di una responsabilità penale né sono subordinati all’esito del procedimento penale. È stata inoltre esclusa la violazione del contraddittorio, poiché dagli atti risultavano le osservazioni e le note presentate dal ricorrente, disattese nel decreto questorile. Il TAR ha infine richiamato il rapporto di presupposizione e conseguenzialità necessaria tra il divieto prefettizio di detenzione ex art. 39 T.U.L.P.S. e la revoca questorile del porto d’armi: una volta adottato il divieto di detenzione, la revoca della licenza costituisce conseguenza diretta e vincolata. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.500 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la causa è matura per la decisione, previo avviso alle parti.

  • art. 1 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Inserito nel quadro normativo che disciplina il potere dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di armi e la valutazione dell’affidabilità del privato.

  • art. 11 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Costituisce una delle basi normative del potere di revoca o diniego dei titoli di polizia in materia di armi, fondato sulla valutazione dell’affidabilità.

  • art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Consente l’adozione del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti in funzione preventiva e cautelare.

  • art. 42 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Rileva quale base normativa del regime autorizzatorio del porto d’armi, qualificato come titolo di polizia e non come diritto soggettivo.

  • art. 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Concorre a disciplinare i presupposti della revoca o del diniego del porto d’armi e la valutazione dell’affidabilità del titolare.

  • art. 605 c.p.

    Indica l’originaria ipotesi di reato oggetto delle indagini, la cui qualificazione penale non è stata ritenuta decisiva per la legittimità dei provvedimenti amministrativi.

  • art. 643 c.p.

    Indica la successiva qualificazione giuridica dei fatti in termini di circonvenzione di incapace, anch’essa non decisiva ai fini della valutazione amministrativa preventiva.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Richiamati dal ricorrente in relazione ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento; il giudice non ha ravvisato la loro violazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei dati personali relativi alla parte interessata.

Massime di principio

  • Il porto d’armi non costituisce un diritto soggettivo, ma un titolo di polizia il cui rilascio, rinnovo e mantenimento sono rimessi alla discrezionale valutazione dell’amministrazione circa l’affidabilità del richiedente, nei limiti della legge.
  • Nella valutazione sull’affidabilità del detentore o utilizzatore di armi prevale l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità delle persone rispetto all’interesse privato, con particolare rigore quando l’arma è destinata ad attività sportive o di diporto.
  • I provvedimenti di divieto di detenzione delle armi e di revoca del porto d’armi hanno natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria; possono quindi fondarsi su fatti obiettivamente sintomatici di un rischio potenziale senza richiedere l’accertamento definitivo di una responsabilità penale o una determinata qualificazione giuridica dei fatti.
  • La pendenza o l’esito di un procedimento penale non costituiscono il presupposto esclusivo della valutazione amministrativa di affidabilità: l’amministrazione può autonomamente apprezzare il significato obiettivo delle circostanze fattuali rilevanti ai fini della sicurezza pubblica.
  • Tra il divieto prefettizio di detenzione di armi adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. e la revoca questorile del porto d’armi sussiste un rapporto di presupposizione e conseguenzialità immediata, diretta e necessaria; adottato il divieto di detenzione, la revoca della licenza costituisce conseguenza vincolata.
  • Il contraddittorio procedimentale è rispettato quando dagli atti risulta che l’interessato ha presentato osservazioni e che l’amministrazione le ha esaminate e disattese nel provvedimento finale.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

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